Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 13 settembre 2017, n. 41783. Il legittimo impedimento che non premette la presenza dell’arrestato all’udienza non impedisce la richiesta di convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo

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1.3. Un diverso orientamento ritiene invece che la mancata presenza dell’imputato per legittimo impedimento non costituisce evenienza preclusiva del giudizio di convalida dell’arresto e contestuale instaurazione del rito direttissimo (Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014, Fini; Sez. 5, n. 24612 del 26/05/2009, Incandela; Sez. 6, n. 3410 del 25/01/2011, Ben Kabal).
Tale principio e’ stato enunciato anche nel caso di assenza volontaria, come nel caso in esame, in cui l’imputato e’ evaso (cfr., Sez. 6, n. 17193 del 18/04/2007, Donea; Sez. 5, n. 11589 del 10/02/2006, Naidin).
2. Il Collegio condivide quest’ultimo indirizzo.
La tesi che nega l’applicabilita’ dell’articolo 391 c.p.p., comma 3, al caso della richiesta di convalida e contestuale giudizio direttissimo si fonda sostanzialmente su due ragioni: a) l’impossibilita’ di procedere alla contestazione orale dell’imputazione; b) l’incompatibilita’ strutturale del rito in assenza dell’imputato arrestato, perche’ legittimamente impedito.
Si osserva al riguardo che l’impossibilita’ di una contestazione orale dell’imputazione e’ peculiarita’ propria dell’impedimento a comparire dell’arrestato e, per se’, non spiega perche’ tal genere di contestazione potrebbe mancare davanti al GIP (e non violando in modo determinante alcuna possibilita’ di difesa) ed invece essere essenziale (sempre sotto il profilo dell’efficacia della contestazione dell’imputazione) davanti al giudice del dibattimento.
Inoltre, non puo’ affermarsi sussistere alcuna incompatibilita’ strutturale tra convalida/rito direttissimo e temporaneo impedimento dell’imputato arrestato. Il rito direttissimo, infatti, e’ per se’ compatibile anche con l’assenza dell’imputato, essendo adottabile anche nei confronti di imputato in stato di liberta’. Ne’ la assoluta contestualita’ tra convalida e giudizio (inteso come celebrazione del processo e decisione sull’imputazione) risulta essere elemento strutturale indispensabile: basti pensare alla fisiologica possibilita’ che l’arrestato, pur presente, chieda i termini a difesa e, in esito al loro decorso, eventuali riti alternativi.
Infine, nessuna diversita’ va rilevata tra le fattispecie dell’impedimento legittimo e della volonta’ di sottrazione (nel caso di evasione), posto che sul piano sistematico vi e’ in entrambi i casi la situazione di una convalida di arresto con richiesta di rito direttissimo proposta in un contesto di urgenza, per la valutazione della legittimita’ dell’arresto, e tuttavia nella fisica assenza dell’imputato arrestato.
Piu’ precisamente e’ stato rilevato come la ipotizzata differenziazione di trattamento tra le situazioni dell’arrestato assente per legittimo impedimento e quello tale per scelta (l’evaso) condurrebbe ad un esito irragionevole imponendo la carcerazione dell’assente per impedimento legittimo, a fronte della possibile trattazione in stato di liberta’ dell’evaso (Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014, Fini).
La sentenza da ultimo citata ha messo bene in evidenza come “risulterebbe del tutto singolare, sul piano della ricostruzione sistematica, che a fronte del ritenuto eccezionale pregiudizio del non poter avere una tempestiva contestazione orale dell’imputazione (e nonostante il suo difensore debba essere ascoltato e possa svolgere ogni difesa) l’arrestato fosse, come conseguenza immediata della tutela apprestata per tale potenziale lesione, costretto a “passare” per la casa circondariale, appena cessata la situazione che ne ha determinato l’impedimento legittimo e dopo aver comunque “subito” un provvedimento di convalida in sua assenza (articolo 391 c.p.p.) e l’adozione di misura cautelare custodiale (articolo 391, commi 4 e 5)”.
3. Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto secondo cui il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell’arrestato all’udienza non e’ ostativo alla richiesta di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo, ai sensi dell’articolo 558 c.p.p., anche nell’ipotesi di allontanamento volontario dell’imputato determinato da evasione. Conseguentemente l’impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Bari per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per il giudizio.

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