Esercizio abusivo della professione di giornalista per il legale rappresentante che diffonde notizie giornalistiche attraverso emittenti non registrate.
Sentenza 13 settembre 2017, n. 41765
Data udienza 13 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 09/06/2016 dalla Corte di Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pietro Silvestri;
udite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Biritteri Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano – il 09/06/2016 ha confermato la sentenza di primo grado con cui (OMISSIS) e (OMISSIS) Siegfierd sono stati ritenuti colpevoli rispettivamente del reato previsto dalla L. 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 16 e di quello di cui all’articolo 348 c.p..
A (OMISSIS) e’ contestato di aver trasmesso, nella qualita’ di rappresentante legale dell’emittente ” (OMISSIS) srl”, attraverso la testata “(OMISSIS)”, notiziari radiofonici senza essere iscritta nell’apposito registro istituito presso il Tribunale di Bolzano, ai sensi della L. n. 47 del 1948, articolo 5.
Al (OMISSIS) e’ invece contestato di avere esercitato la professione di giornalista senza essere iscritto nell’albo dei giornalisti professionisti.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati prospettando una ricostruzione fattuale alternativa e chiedendo l’assoluzione degli imputati.
In subordine, e’ stata eccepita la prescrizione dei reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso e’ inammissibile.
1.1. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell’impugnazione e’ quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilita’ (articoli 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione e’ infatti il confronto puntuale (cioe’ con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non e’ conforme alla funzione per la quale e’ previsto e ammesso, cioe’ la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente “attaccato”, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, e’ di fatto del tutto ignorato.
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