Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza 31 agosto 2017, n. 20627

Le sanzioni vanno riferite non all’omessa denuncia, ma alla denuncia infedele: per questo oggetto dell’accertamento non deve essere l’estensione della superficie complessiva dello stabilimento balneare ma la diversa attività di ristorazione e somministrazione.

Ordinanza 31 agosto 2017, n. 20627
Data udienza 19 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 173-2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE BARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1106/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Puglia, con sentenza n. 1106/1/2015, depositata il 19 maggio 2015, non notificata, pronunciando sugli appelli avverso la sentenza n. 239/17/14 della CTP di Bari, proposti rispettivamente dal Comune di Bari e dalla (OMISSIS) S.r.l. (quest’ultimo da intendersi come appello incidentale, in quanto successivamente notificato), dichiaro’ inammissibile l’appello principale del Comune di Bari ed accolse parzialmente l’appello incidentale, dichiarando dovute le sanzioni nell’ammontare riferito alla denuncia infedele anziche’ all’omessa denuncia.

La vicenda traeva origine dall’impugnazione da parte della societa’ di avviso di accertamento per TARSU per gli anni dal 2007 al 2011, col quale l’ente impositore richiedeva le maggiori somme dovute per detto tributo in ragione dell’attribuzione, in virtu’ del regolamento TARSU e della Delib. Giunta Comunale n. 349 del 2012 di approvazione delle tariffe generali, delle categorie 12 (locali destinati ad attivita’ industriali, produzioni di servizi pubblici e privati, stabilimento balneari e simili), ad area coperta di mq 375 destinata a servizio di ristorazione, e 18/12 a superficie di mq 392 quale area all’aperto destinata ad attivita’ industriali e balneari.

Avverso la pronuncia della CTR la societa’ ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’intimato Comune non ha svolto difese.

Con il primo motivo la contribuente denuncia nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2, n. 4, lamentando che la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione apparente nella parte in cui ha disatteso il motivo di gravame relativo alla denunciata carenza di motivazione dell’atto impositivo.

E’ noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre motivazione apparente allorche’ la decisione non consenta in alcun modo il controllo sulla ratio decidendi (cfr. tra le molte, Cass. sez. unite 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113).

Cio’ e’ senz’altro da escludere nella fattispecie in esame, in cui, peraltro, il vizio e’ denunciato in relazione ad un unico profilo delle diverse questioni trattate, osservando la Corte che la decisione impugnata ha espresso in maniera sintetica ma esaustiva il proprio convincimento sul rispetto, in relazione alla L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162 dell’obbligo motivazionale da parte dell’atto impositivo, tale da consentire – essendo stati esplicitati natura del tributo, allocazione delle aree, superfici accertate, anni di riferimento, categoria di rifiuti, causa dell’accertamento, importo per ciascun anno delle tasse, sanzioni ed interessi – alla contribuente di poter adeguatamente esporre le proprie difese in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato l’emanazione dell’atto impositivo.

Il secondo motivo, col quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 2 in combinato disposto con la L. n. 241 del 1990, articolo 3 e della L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162, e’ inammissibile, atteso che la ricorrente finisce con il riproporre, per alcuni versi, la censura di illegittimita’ dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione e, segnatamente nella parte in cui ne lamenta l’insufficienza o la contraddittorieta’, riproponendo, in realta’, sub specie del vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, questioni circa il merito della fondatezza della pretesa impositiva.

Viceversa e’ manifestamente fondato il terzo motivo, nella parte in cui la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.

Se e’ vero, che, come riconosce la stessa sentenza impugnata laddove, con riferimento al profilo sanzionatorio, statuisce che le sanzioni debbano essere riferite non all’omessa denuncia, ma rapportate alla denuncia infedele, ne consegue che l’oggetto dell’accertamento riguarda non gia’ l’estensione della superficie complessiva, ma la diversa attivita’, di somministrazione e ristorazione, svolta su parti della stessa, come specificamente sopra individuate, facenti parte quindi dell’area gia’ oggetto di tassazione nella sua interezza.

La sentenza impugnata, omettendo di dar conto di tale circostanza fattuale, non consente di verificare se effettivamente, in relazione a quanto oggetto di contestazione nell’avviso di accertamento, l’ente impositore abbia di fatto assoggettato a doppia imposizione le aree in oggetto rispettivamente di mq 375 e 392, in quanto gia’ comunque in precedenza tassate con la medesima tariffa ai fini TARSU.

Il ricorso va dunque accolto, limitatamente al terzo motivo nei sensi di cui sopra, restando assorbito il quarto, con il quale, sviluppando ulteriormente le argomentazioni poste a base della censura precedente, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5 bis in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che, se non e’ accertabile nella fattispecie alcun maggiore imponibile o dovuta alcuna maggiore imposta, alcuna sanzione sarebbe quindi dovuta.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo nei termini di cui in motivazione, rigettati i primi due motivi ed assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Motivazione semplificata.

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