Corte di Cassazione, sezione sesta lavoro, ordinanza 30 novembre 2017, n. 28809. Per quanto riguarda l’individuazione del giudice competente per territorio questo coincide con il luogo in cui si trova l’azienda

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che:
1. la ricorrente sostiene che il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa della (OMISSIS) era lo stabilimento CIS di Nola, ove la lavoratrice era stata addetta fino alla cessazione del rapporto di lavoro e che nella comunicazione di assunzione effettuata in data 20.4.1998 presso la Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di Nola risultava indicato tale stabilimento, con la conseguenza che la competenza doveva ritenersi radicata ai sensi dell’articolo 413 c.p.c., presso il Tribunale di Nola;
2. ai sensi dell’articolo 413 c.p.c., competente per territorio e’ il giudice nella cui circoscrizione e’ sorto il rapporto di lavoro ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale e’ addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (comma 2);
3. grava sull’attore l’onere di dimostrare la concreta sussistenza dell’uno o dell’altro criterio di collegamento in relazione al foro prescelto, con la conseguenza che, in difetto di prova circa il luogo di conclusione del contratto (non rileva ai detti fini la comunicazione cui fa rinvio la (OMISSIS) srl), deve, in coerenza con quanto assunto dalla lavoratrice, aversi riguardo al concorrente criterio del luogo in cui e’ sita l’azienda, il quale, nel caso di societa’ commerciale, e’ identificabile con quello in cui e’ ubicata la sede sociale dell’impresa e sono accentrati i poteri di direzione ed o’ amministrazione, anche se l’attivita’ imprenditoriale venga svolta altrove e quindi indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni aziendali. (cfr. Cass. 17 aprile 2009 n. 9256; Cass. 22.5.2014 n. 11317);
4. nella specie la societa’ ha fatto riferimento a prova documentale relativa all’occupazione della forza lavoro nella sede operativa di Nola, che, a suo dire, renderebbe incontroverso che nella sede legale della societa’ in Torre Annunziata non lavori alcuna risorsa e/o dipendente e non sia esercitata alcuna attivita’ economica e produttiva;
5. tuttavia, come gia’ detto, in tema di competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, dell’articolo 413 c.p.c. (nuovo testo), comma 2 prevede, contemperando il contrapposto interesse delle parti, tre fori speciali (quello in cui e’ sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza in cui il lavoratore e’ addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) di carattere alternativo, senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell’attivita’ lavorativa (cfr. Cass. 23 agosto 2003 n. 12418);
6. pertanto, ben poteva costituire criterio di radicamento della competenza territoriale il luogo ove si trovava l’azienda, dovendosi escludere che, in detta evenienza, la sede dove sono tenute le scritture contabili e trovano il ldro normale punto di riferimento i rapporti giuridici dell’impresa debba necessariamente coincidere con quella in cui sono collocati i beni aziendali;
7. di fronte al dato non controverso che la sede legale della societa’ e’ in Torre Annunziata deve considerarsi tale riferimento territoriale con riguardo alla disciplina recata dall’articolo 46 cod. civ., non potendo, a tal fine, ritenersi nella specie superata la presunzione di coincidenza fra sede legale e sede effettiva – quest’ultima da individuarsi nel luogo in cui hanno concreto svolgimento le attivita’ amministrative e di direzione dell’ente – (cfr. anche Cass. s. u. 1.2.2010 n. 2224);
8. in conclusione, in conformita’ al parere del P.G., tenuto conto della memoria della ricorrente e rilevata la tardivita’ di quella della societa’, il ricorso – deve essere rigettato e va confermata la competenza del Tribunale di Torre Annunziata;
9. le spese del presente regolamento seguono la soccombenza della societa’ e si liquidano come da dispositivo;
10. sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonche’ al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, citato D.P.R..

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