Per quanto riguarda l’individuazione del giudice competente per territorio questo coincide con il luogo in cui si trova l’azienda. E non necessariamente il posto in cui sono tenute le scritture contabili e i rapporti giuridici coincide con la sede in cui sono collocati i beni aziendali.
Ordinanza 30 novembre 2017, n. 28809
Data udienza 9 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 26430-2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), dalla quale e’ rappresentata e difesa unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 4839/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 26/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso e ribadisca la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione del Giudice del lavoro, con le conseguenze di legge.
RILEVATO
che:
(OMISSIS), dipendente dalla (OMISSIS) S.rl., aveva adito il Tribunale di Torre Annunziata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 47 per sentire dichiarare l’illegittimita’ del licenziamento intimatole il 15.12.2015 all’esito di procedura di mobilita’ aperta a norma della L. n. 223 del 1991, articoli 4 e 24 per asserita violazione dei criteri di scelta o, in subordine, per discriminazione, ovvero, comunque, perche’ intimato in violazione dell’articolo 5, comma 2, legge citata; il giudice adito disattendeva l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla societa’ resistente, in sede di decisione della causa nel merito in senso favorevole all’istante, sul rilievo che l’azienda aveva sempre avuto sede legale nel Circondario del Tribunale di Torre Annunziata;
la (OMISSIS) srl ha proposto regolamento facoltativo di competenza avverso l’ordinanza de qua, sostenendo in diritto la competenza territoriale del Tribunale di Nola;
ha resistito la (OMISSIS), con memoria di costituzione;
il P.G. in sede, richiesto del proprio parere, ha concluso per il rigetto del ricorso;
la (OMISSIS) ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c., comma 2.
CONSIDERATO
[…segue pagina successiva]
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