Quando il giudice abbia pronunziato l’ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 9 aprile 2018, n. 8639.

Quando il giudice abbia pronunziato l’ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell’integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall’art. 153 c.p.c.

Ordinanza 9 aprile 2018, n. 8639
Data udienza 13 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6329-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 7725/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

RILEVATO

che:

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7725/2016, depositata il 21 dicembre 2016, con la quale e’ stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dai medesimi, oltre che da (OMISSIS), avverso la decisione n. 24158/2005, emessa dal Tribunale di Roma, con la quale era stata rigettata la domanda di declaratoria di nullita’ – o, in subordine di annullamento per errore – del contratto di compravendita in data 1 marzo 1994, rogato dal notaio (OMISSIS) di Roma, con il quale gli istanti acquistavano da (OMISSIS) ed (OMISSIS) l’immobile sito in (OMISSIS);

i resistenti Antonio (OMISSIS), Angela (OMISSIS), e (OMISSIS) s.p.a. (societa’ assicuratrice del notaio (OMISSIS) per la responsabilita’ civile) hanno replicato con controricorso, e la seconda anche con memoria;

gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO

che:

con il primo e secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 110, 305 e 331 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia dichiarato inammissibile l’appello da essi proposto avverso la decisione di prime cure, sebbene gli istanti avessero provveduto a riassumere il giudizio – dopo la morte del venditore (OMISSIS) – nei confronti dei fratelli del medesimo, chiamati a succedergli, in difetto di figli viventi ed avendo il medesimo divorziato dalla moglie (OMISSIS);

in ogni caso, il termine concesso dalla Corte per integrare il contraddittorio nei confronti di coloro che rivestissero la qualita’ effettiva di eredi, e non di meri chiamati all’eredita’, ai sensi dell’articolo 331 cod. proc. civ., sarebbe stato troppo breve (dal 9 novembre 2016, data dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio al 9 dicembre 2016) e, di conseguenza, non avrebbe consentito il rispetto della norma succitata, non avendo il giudice di appello inteso concedere neppure la proroga richiesta dagli appellanti;

Ritenuto che:

quando il giudice abbia pronunziato l’ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non possa essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell’integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall’articolo 153 cod. proc. civ.;

che a tale principio possa derogarsi nella sola ipotesi – non ricorrente nella specie – in cui l’istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello gia’ concesso, si fondi sull’esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (Cass., 11/04/2016, n. 6982; Cass., 26/11/2008, n. 28223).

Rilevato che:

nel caso di specie, la Corte territoriale – considerato che non vi era prova agli atti che (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), fratelli del defunto (OMISSIS), avessero assunto la qualita’ di eredi effettivi del de cuius – con ordinanza del 9 novembre 2016, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti “degli eredi di (OMISSIS) o di chi altro deve costituirsi per proseguire il processo”, assegnando all’uopo termine fino al 9 dicembre 2016 per provvedere alla loro chiamata in causa;

avendo constatato che, non solo non erano stati evocati in giudizio altri soggetti oltre ai fratelli del defunto (OMISSIS), ma che una di essi, (OMISSIS) “non era stata attinta da alcuna notificazione, non essendo andata a buon fine nei suoi confronti la notifica del ricorso in riassunzione”, e non essendo stata effettuata nei suoi confronti neppure la notifica dell’integrazione del contraddittorio ex articolo 331 cod. proc. civ., nel termine all’uopo concesso, la Corte d’appello dichiarava inammissibile il gravame;

Ritenuto che:

siffatta pronuncia debba considerarsi immune da censure, non avendo gli appellanti rispettato il termine perentorio ex articolo 331 cod. proc. civ., neppure nei confronti di tutti i soggetti da essi stessi indicati come eredi, e non essendo concedibile – stante la perentorieta’ del termine – la chiesta proroga (articolo 153 c.p.c., comma 1);

l’ordinanza di integrazione del contraddittorio debba, altresi’, essere considerata legittima, essendo stato concesso per la notifica ai contraddittori il termine di un mese, nel rispetto dell’articolo 307 cod. proc. civ.;

Considerato che:

con il terzo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale abbia posto a loro carico le spese di appello, laddove avendo i medesimi posto in essere tutti gli adempimenti necessari alla prosecuzione del processo, le spese avrebbero dovuto essere compensate;

Ritenuto che:

in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza vada inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse;

di conseguenza, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione sia pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass., 04/08/2017, n. 19613; Cass., 11/01/2008, n. 406);

Ritenuto che:

per tutte le ragioni suesposte, il ricorso per cassazione debba essere rigettato, con condanna della soccombente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in favore dei controricorrenti, alle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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