L’art. 16, comma terzo, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 è norma di diritto transitorio, che dispone l’immediata applicabilità della disciplina prevista dal primo comma dello stesso art. 16 con decorrenza dall’anno 2015, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione peraltro del principio tempus regit actum.
Ordinanza 6 settembre 2017, n. 20866
Data udienza 6 luglio 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17129-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 858/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata l’08/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2017 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
il ricorso e’ proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, pubblicata in data 8 maggio 2015;
l’intimato (OMISSIS) non si difende;
ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
il decreto e’ stato notificato come per legge;
parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
il ricorso risulta spedito per le notificazioni a mezzo posta in data 23 giugno 2016;
la sentenza impugnata e’ stata pubblicata l’8 maggio 2015; la L. n. 742 del 1969, articolo 1, e’ stato modificato dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 16, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162;
il terzo comma del citato articolo 16 dispone che la modifica di cui al comma 1, apportata alla L. n. 742 del 1969, articolo 1, quanto alla durata del periodo di sospensione feriale attualmente decorrente dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno- acquista efficacia a decorrere dall’anno 2015;
conseguentemente, alla data 23 giugno 2016, data di spedizione del presente ricorso, era decorso il termine annuale di cui all’articolo 327 c.p.c., decorrente dall’8 maggio 2015, data di pubblicazione della sentenza, anche tenendo conto del periodo di sospensione feriale, atteso che questo nell’anno 2016 e’ stato di trentuno giorni;
i rilievi svolti dal ricorrente nella memoria depositata non colgono nel segno poiche’ non e’ qui in discussione l’applicabilita’ del termine c.d. lungo di un anno, ai sensi dell’articolo 327 c.p.c., nel testo vigente prima della modifica apportata con la L. n. 69 del 2009, su cui il ricorrente si intrattiene al punto n. 1;
quanto invece alle considerazioni svolte al punto n. 2), basate sulla considerazione che il Decreto Legge n. 132 del 2014 non contiene alcuna norma transitoria circa l’applicabilita’ del termine di sospensione ridotto a trentuno giorni, e’ sufficiente ribadire quanto detto sopra a proposito dell’articolo dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 16, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162; quest’ultima e’ norma di diritto transitorio, che, contrariamente a quanto assume la parte ricorrente, dispone l’immediata applicabilita’ della disciplina prevista dal primo comma dello stesso articolo 16 con decorrenza dall’anno 2015, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione peraltro del principio tempus regit actum;
il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile;
non vi e’ luogo a provvedere sulle spese perche’ l’intimato non si e’ difeso;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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