In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, non possono essere illogiche o erronee

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 6 aprile 2018, n. 8458.

In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimita’

Ordinanza 6 aprile 2018, n. 8458
Data udienza 9 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 13852/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
COMUNE di CATANIA, c.f. (OMISSIS), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato (OMISSIS) e dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1147 dei 19/22.2.2016 del tribunale di Catania;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2018 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al giudice di pace di Catania depositato in data 30.4.2012 (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il verbale n. (OMISSIS) elevato dalla polizia municipale di Catania il 6.2.2012, con cui le era stata contestata la violazione di cui all’articolo 7 C.d.S. e le era stata irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 23,00, oltre Euro 13,50 per spese di notifica.
Con sentenza n. 3595 dei 15/25.10.2012 l’adito giudice accoglieva l’opposizione, annullava l’impugnato verbale e compensava le spese di lite, disponendo il rimborso unicamente del contributo unificato.
Interponeva appello (OMISSIS) con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite.
Resisteva il Comune di Catania.
Con sentenza n. 1147 dei 19/22.2.2016 il tribunale di Catania rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava il tribunale che il primo giudice aveva specificato in motivazione le gravi ed eccezionali ragioni per le quali aveva ritenuto di compensare integralmente le spese di lite; che segnatamente le aveva individuate nella complessita’ della problematica sollevata, afferente alla regolamentazione delle aree destinate alla sosta oraria a pagamento.
Evidenziava al contempo che la compensazione delle spese di lite costituisce esplicazione del potere discrezionale del giudice del merito, potere nella fattispecie correttamente e motivatamente esercitato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di un unico articolato motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da attribuirsi al difensore anticipatario.
Il Comune di Catania ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il controricorrente ha depositato memoria.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e articolo 92 c.p.c., comma 2; l’inesistenza, l’illogicita’, l’inconferenza, l’erroneita’ della motivazione.
Deduce che, al di la’ dell’ipotesi della soccombenza reciproca, se il giudice intende compensare le spese di lite, deve “dimostrare, merce’ un dettagliato ragionamento, di ravvedere nel caso concreto la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi” (cosi’ ricorso, pag. 12).
Deduce che il “generico riferimento alla complessa problematica sollevata senza esplicitarne il significato (…) equivale a denegare una vera risposta trincerandosi dietro una mera clausola di stile o motivazione apparente” (cosi’ ricorso, pag. 14).
Deduce che viepiu’ lesiva e’ la sua condanna alle spese del secondo grado.
Il ricorso e’ fondato e meritevole di accoglimento.
Va dato atto previamente che nella fattispecie (fattispecie in cui il giudizio in primo grado e’ stato introdotto il 30.4.2012 e definito con sentenza dei 15/25.10.2012) rileva il disposto dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, susseguente alla novella di cui della L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11 (applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4.7.2009) ed antecedente alla novella di cui al Decreto Legislativo 12 settembre 2014, n. 132, articolo 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162.
Rileva dunque il seguente dettato dell’articolo 92 c.p.c., comma 2: “se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
E’ evidente che l’ipotesi de qua fuoriesce dall’ambito della “reciproca soccombenza” (cfr. Cass. (ord.) 23.9.2013, n. 21684, secondo cui la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalita’ – una pluralita’ di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorche’ essa sia stata articolata in piu’ capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialita’ dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo).
D’altra parte questa Corte spiega che, in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimita’ (cfr. Cass. (ord.) 31.5.2016, n. 11222).
E soggiunge che le “gravi ed eccezionali ragioni” – da indicarsi esplicitamente nella motivazione – che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla “peculiarita’ della materia del contendere” (cfr. Cass. 31.5.2016, n. 11217).
In questi termini va senz’altro condivisa la prospettazione della ricorrente secondo cui il riferimento operato dal primo giudice alla “complessa problematica sollevata” si risolve in una motivazione del tutto “apparente” (cfr. ricorso, pag. 14. Il vizio di omessa motivazione ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114).
Tanto, ben vero, a prescindere dalle argomentazioni della (OMISSIS) (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11) alla cui stregua “la controversia che ha condotto alla pronunzia accessoria di compensazione delle spese non poteva ritenersi complessa in diritto” (cosi’ ricorso, pag. 10).
Conseguentemente va censurata e cassata la statuizione del tribunale catanese, che’, appunto, ha avallato il primo dictum.
Non si prospetta tuttavia la necessita’ di ulteriori accertamenti di fatto, sicche’ nulla osta, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, u.p., a che la causa sia decisa nel merito, cioe’ con la condanna del Comune di Catania a rimborsare all’avvocato (OMISSIS) – che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari dei gradi tutti del giudizio – le spese del giudizio di primo grado (secondo il Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato in G.U. 22.8.2012, n. 195, che, si badi, non contempla il rimborso forfetario delle spese generali) e le spese del giudizio di appello (secondo il Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato in G.U. 2.4.2014, n. 77), spese che si liquidano, come da dispositivo, in misura pressoche’ pari ai minimi in considerazione, oltre che dell’assoluta modestia degli importi per cui ebbe ad esperirsi opposizione (Euro 23,00 ed euro 13,50), altresi’ dei rilievi della stessa ricorrente e di cui a pagina 11 del ricorso (“si trattava di questione di assoluta semplicita’ (…); non si svolse alcuna attivita’ istruttoria; non si esperi’ alcun accertamento tecnico; nessuna delle parti deposito’ ulteriori atti difensivi, ne’ comparse conclusionali; la causa si definiva a seguito di UNA isolata udienza”).
In dipendenza dell’accoglimento del ricorso il Comune di Catania va condannato inoltre a rimborsare all’avvocato (anticipatario) (OMISSIS) le spese del presente giudizio di legittimita’.
La liquidazione parimenti segue pressoche’ secondo i minimi tariffari in considerazione dell’assoluta modestia della vicenda de qua.
In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perche’, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 1147 dei 19/22.2.2016 del tribunale di Catania e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Catania a rimborsare all’avvocato (OMISSIS) (difensore anticipatario della ricorrente) le spese del giudizio di primo grado, innanzi al giudice di pace di Catania, spese che si liquidano in Euro 400,00, oltre Euro 100,00 per esborsi (in tale importo e’ ricompreso l’ammontare di Euro 37,00 gia’ riconosciuto dal primo giudice a titolo di rimborso del contributo unificato) ed oltre I.v.a. e cassa come per legge;
condanna il Comune di Catania a rimborsare all’avvocato (OMISSIS) (difensore anticipatario della ricorrente) le spese del giudizio di appello, innanzi al tribunale di Catania, spese che si liquidano in Euro 650,00, oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e cassa come per legge;
condanna il Comune di Catania a rimborsare all’avvocato (OMISSIS) (difensore anticipatario della ricorrente) le spese del presente giudizio di legittimita’, spese che si liquidano in Euro 650,00, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e cassa come per legge;

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