Il mandato professionale per l’espletamento di attivita’ di consulenza e, comunque, di attivita’ stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, poiche’ puo’ essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice (nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare), tenuto conto della qualita’ delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, puo’ ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l’inopponibilita’, per difetto di data certa ex articolo 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicche’ il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso
Ordinanza 3 ottobre 2017, n. 23104
Data udienza 7 luglio 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9745/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona dei curatori fallimentari, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositato il 27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La fattispecie esaminata dai giudici di merito riguarda un’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl, dal quale e’ stato escluso un credito di (OMISSIS) per prestazione professionale di avvocato, per mancanza di prova della data certa della scrittura di conferimento dell’incarico professionale per l’assistenza in una transazione.
L’unico motivo del ricorso per cassazione proposto dal (OMISSIS) e’ fondato, non condividendo il Collegio la proposta del relatore nel senso dell’inammissibilita’.
Deve farsi applicazione del principio secondo cui il mandato professionale per l’espletamento di attivita’ di consulenza e, comunque, di attivita’ stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, poiche’ puo’ essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice (nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare), tenuto conto della qualita’ delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, puo’ ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l’inopponibilita’, per difetto di data certa ex articolo 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicche’ il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (Cass. n. 2319/2016, n. 4705/2011).
Pertanto, il decreto impugnato e’ cassato con rinvio al Tribunale di Benevento anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per le spese.
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