Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 3 novembre 2017, n. 26248. Il termine per l’opposizione alla relazione di stima

Mentre il termine ex art. 54, comma 1, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, di cui all’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 327 è solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell’indennità, almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, il potere di agire fino al termine perentorio di cui all’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 (in precedenza art. 54, comma 2) decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all’atto ablativo.

Ordinanza 3 novembre 2017, n. 26248
Data udienza 19 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21502/2016 proposto da:

COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 5051/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 5.9.2016, la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’opposizione alla stima relativa all’indennita’ d’espropriazione dovuta a (OMISSIS) dal Comune di Napoli. I giudici a quo hanno evidenziato che la determinazione era stata effettuata, dopo la pronuncia del decreto ablativo del 12/12/2008, dal Commissario ad acta, per l’inerzia della CPE, era quindi stata depositata presso il TAR e notificata al Comune espropriante il 21.7.2015, sicche’ l’impugnazione, proposta dall’Ente il 12.11.2015, dopo lo spirare del termine di trenta giorni di cui al Testo Unico n. 327 del 2001, articolo 54, era tardiva. Per la cassazione ricorre il Comune, sulla base di due motivi, con cui denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 27 e 54, Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29, articolo 83 c.p.c. e articolo 1387 c.c.. Il (OMISSIS) ha resistito con controricorso, successivamente illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

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