Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 3 aprile 2018, n. 8164.
Ai fini della tassazione della buona uscita occorre verificare l’effettivo rendimento sul mercato degli accantonamenti del fondo ad essi applicandosi il 12,5%.
Ordinanza 3 aprile 2018, n. 8164
Data udienza 9 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26354-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2234/12/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Lombardia, depositata il 14/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di (OMISSIS) ex dirigente (OMISSIS), oggi (OMISSIS) n.q., di erede, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso, avente ad oggetto le ritenute effettuate dal (OMISSIS), a titolo di Irpef su indennita’ di liquidazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente, richiamando la giurisprudenza di legittimita’ e ritenendo applicabile la ritenuta del 12,50% sulle somme corrispondenti al c.d. rendimento di polizza, riformando la decisione di primo grado, che aveva sostenuto che “solo il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato finanziario da parte del fondo del capitale accantonato, poteva essere assoggettato alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%”.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi.
Resiste con controricorso l’erede del contribuente e deposita memoria.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, in ordine al trattamento fiscale da applicare alle prestazioni erogate dal fondo integrativo (OMISSIS).
2. Il motivo e’ fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo, col quale si deduce omesso esame su un fatto discusso e decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5.
3. Questa Corte, con numerose pronunce, in adesione e in applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 13642/2011, ha, nella specifica materia, ritenuto necessario, ai fini dell’affermazione di applicabilita’, dell’aliquota del 12,50% sul rendimento che la stessa venisse preceduta dalla verifica, da effettuarsi dal giudice di merito, se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione fossero stati effettivamente investiti sul mercato, quali fossero stati i risultati di tale investimento, ed in quale modo fosse stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali” (cfr. tra le tante Cass. n. 29583/2011; n. 8320/2012; n. 22492/2013; n. 25106/2014; n. 21466/2014)).
Di recente, poi, i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza citata sono stati ulteriormente specificati da Cass. n. 10285/2017 e n. 21423/2017, le quali hanno chiarito che sono da considerare provenienti da liquidazione del cd. “rendimento, le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato -non necessariamente finanziario – non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate”.
Il giudice d’appello non si e’ conformato ai superiori principi, essendosi limitato a riformare la sentenza di primo grado che, sulla mancata produzione da parte del contribuente della prova attestante gli importi accantonati negli anni ai fini previdenziali al fine di individuare il rendimento netto assoggettabile alla minor ritenuta, aveva accolto la tesi dell’Ufficio, mentre avrebbe dovuto verificare specificamente se e in che misura gli accantonamenti del fondo avessero generato un effettivo rendimento sul mercato, su questo soltanto applicandosi la piu’ favorevole tassazione, con aliquota del 12,50% (su fattispecie analoghe, tra tante, Cass. 3792/2016 e Cass. 23137/2017).
Affinche’ sia eseguito siffatto decisivo accertamento (se del caso mediante consulenza tecnica d’ufficio), occorre disporre rinvio, previa cassazione dell’impugnata sentenza.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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