Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 27 settembre 2017, n. 22623. Ai fini della prededucibilita’ dei crediti nel fallimento

Ai fini della prededucibilita’ dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dalla L. Fall., articolo 111, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorche’ avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dello intero ceto creditorio

Dev’essere ammesso in prededuzione il credito sorto nel periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento ed avente ad oggetto, come nella specie, il corrispettivo di un subappalto concluso con la societa’ fallita, cui le opere siano state commissionate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalita’ tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, in quanto il pagamento di quest’ultimo risulta sospeso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 118, comma 3, da parte della stazione appaltante, ed invece puo’ essere adempiuto se consti il pagamento al subappaltatore

 

Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22623
Data udienza 19 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19905/2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio del primo in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Pavia depositato il 5 agosto 2016:

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 luglio 2017 dal Consigliere Guido Mercolino.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 5 agosto 2016, con cui il Tribunale di Pavia ha rigettato l’opposizione da essa proposta avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., avente ad oggetto il riconoscimento della prededuzione, ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 111, in favore di un credito di Euro 24.500,00, gia’ ammesso al passivo in via privilegiata ai sensi dell’articolo 2751 bis c.c., n. 5, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di lavori di realizzazione d’impianti elettrici commissionati dal Comune di (OMISSIS) alla societa’ fallita e da quest’ultima affidati in subappalto alla societa’ opponente con contratto del 14 aprile 2009;

che il curatore del fallimento non ha svolto attivita’ difensiva;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente ha denunciato la violazione o la falsa applicazione della L. Fall., articolo 111. E del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 118, comma 3, sostenendo che, nell’escludere la prededucibilita’ del credito, il decreto impugnato non ha considerato che, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, cit., l’esigibilita’ del credito dell’appaltatrice nei confronti dell’Amministrazione e’ condizionata al pagamento dell’importo spettante alla subappaltatrice, la cui effettiva riscossione risulta pertanto funzionale alla gestione fallimentare;

che la censura e’ fondata, trovando applicazione l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui “ai fini della prededucibilita’ dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dalla L. Fall., articolo 111, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorche’ avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dello intero ceto creditorio” (cf. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 5/12/2016, n. 24791; Cass., Sez. 6, 7/10/2016, n. 20113; 18/12/2015, n. 25589);

che, in applicazione del predetto principio, questa Corte ha gia’ affermato ripetutamente che dev’essere ammesso in prededuzione il credito sorto nel periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento ed avente ad oggetto, come nella specie, il corrispettivo di un subappalto concluso con la societa’ fallita, cui le opere siano state commissionate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalita’ tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, in quanto il pagamento di quest’ultimo risulta sospeso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 118, comma 3, da parte della stazione appaltante, ed invece puo’ essere adempiuto se consti il pagamento al subappaltatore (cfr. tra le piu’ recenti, Cass., Sez. 6, 22/3/ 2017, n. 7392; 30/01/2017, n. 2310; 16/02/2016, n. 3003);

che, nel circoscrivere l’applicabilita’ del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 118, comma 3, alla sola ipotesi in cui l’appaltatore sia in bonis, il Tribunale si limita ad evidenziare che la tutela delle ragioni del subappaltatore e del committente, cui e’ preordinata la predetta disposizione, e’ ugualmente assicurata dalla disciplina del concorso, la quale impedisce che l’Amministrazione resti esposta al rischio di un duplice pagamento, senza pero’ considerare che la riscossione del credito del subappaltatore non condiziona soltanto il pagamento dell’importo spettante a quest’ultimo, ma anche quello di eventuali ulteriori importi spettanti all’appaltatore, la cui riscossione si traduce in un indubbio vantaggio per gli altri creditori;

che la configurabilita’ di tale vantaggio, il cui accertamento in concreto e con valutazione ex ante costituisce presupposto indispensabile per il riconoscimento della prededuzione, emerge nella specie dallo stesso decreto impugnato, il quale riferisce che in sede di dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 547 c.p.c., in un procedimento esecutivo svoltosi nei confronti della (OMISSIS) in bonis e divenuto improcedibile a seguito della dichiarazione di fallimento, il Comune di (OMISSIS) ha precisato di aver sospeso non solo il pagamento della somma dovuta alla societa’ ricorrente, ma anche quello di ulteriori somme risultanti a credito dell’appaltatrice dallo stato finale dei lavori;

che il decreto impugnato va pertanto cassato, risultando inconferenti le ulteriori argomentazioni svolte dalla ricorrente in ordine all’eventuale subordinazione del pagamento alla presentazione di una garanzia fideiussoria da parte dell’appaltatrice in favore dell’Amministrazione, in quanto tale circostanza, anch’essa emergente dalla predetta dichiarazione, non e’ stata fatta valere nel giudizio di merito, non avendo il curatore del fallimento contestato l’ammissione al passivo del credito;

che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, con il riconoscimento della prededuzione sul credito gia’ ammesso al passivo in via privilegiata;

che le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato; decidendo nel merito, ammette al passivo in prededuzione, ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 111, il credito di Euro 24.500,00 fatto valere dalla (OMISSIS) Condanna il fallimento della (OMISSIS) S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, e delle spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

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