La notificazione presso la cancelleria e non all’indirizzo di posta elettronica non comporta l’inesistenza della notificazione ma solo la nullità sanabile con la costituzione dell’appellato.
Ordinanza 21 settembre 2017, n. 22007
Data udienza 20 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9393/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1487/16 depositata il 26 settembre 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2017 dal Consigliere Guido Mercolino.
FATTO E DIRITTO
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 26 settembre 2016, con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il gravame interposto dal Ministero dell’interno avverso l’ordinanza emessa il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Catanzaro, rigettando la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria proposta dall’appellato.
Il Ministero ha resistito con controricorso.
Il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.
2. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., articolo 183 c.p.c., comma 1, e articolo 330 c.p.c., del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, e del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-sexies convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine all’eccezione d’inesistenza della notificazione dell’atto di appello, in quanto eseguita presso la cancelleria del giudice adito, anziche’ presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Ad avviso del ricorrente, l’avvenuta indicazione del predetto indirizzo da parte del procuratore, iscritto nell’albo della circoscrizione in cui aveva sede l’ufficio giudiziario, escludeva la possibilita’ di procedere alla notificazione presso la Cancelleria, indipendentemente dall’elezione di domicilio nel Comune in cui aveva sede il giudice adito, non piu’ necessaria a seguito della modificazione degli articoli 125 e 366 c.p.c., a meno che la notificazione in via telematica non fosse risultata impossibile per causa imputabile al destinatario. L’introduzione dell’obbligo di effettuare le notifiche a mezzo di posta elettronica certificata, recidendo il collegamento tra la parte e la cancelleria del giudice adito, comporta infatti l’inesistenza, e non gia’ la mera nullita’ della notifica effettuata presso la cancelleria, con la conseguente insanabilita’ del vizio per effetto della tardiva costituzione della controparte.
2.1. Il ricorso e’ infondato.
Com’e’ noto, infatti, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non da’ luogo al vizio di omessa pronuncia, configurabile esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma puo’ tradursi in un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’articolo 112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass., Sez. 6, 12/01/2016, n. 321; Cass., Sez. 1, 10/11/2015, n. 22952; 26/09/2013, n. 22083).
In ogni caso, la sentenza impugnata non ha affatto omesso di pronunciare in ordine all’eccepita irritualita’ della notificazione dell’atto d’appello, rilevabile anche d’ufficio, ma ne ha espressamente riconosciuto l’invalidita’, in quanto eseguita presso la cancelleria, nonostante l’avvenuta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte del procuratore costituito per l’appellato in primo grado, escludendo tuttavia che il predetto vizio comportasse l’inesistenza della notificazione, ed affermandone invece la nullita’, ritenuta peraltro sanata per effetto della costituzione in giudizio dell’appellato.
2.2. L’affermazione dell’irritualita’ della notifica trova giustificazione nel disposto non gia’ del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 4, riguardante le sole comunicazioni e notificazioni da effettuarsi a cura della cancelleria, ma dell’articolo 16-sexies del medesimo D.L., introdotto dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 52, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (gia’ in vigore all’epoca della notificazione dell’atto di appello), ai sensi del quale, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita’ puo’ procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 6 bis nonche’ dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
Nella specie, la notifica dell’atto di appello presso la cancelleria del giudice adito sarebbe stata imposta, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., comma 1, dalla circostanza che il procuratore dell’attore, avv. Piero Luca’, iscritto nell’albo dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Crotone, all’atto della costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro non aveva eletto domicilio in quel Comune, come prescritto dal Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82, comma 1 con la conseguenza che, dovendosi intendere domiciliato ex lege presso la cancelleria del giudice adito, come previsto dal comma 2 medesimo articolo, era in quest’ultimo luogo che avrebbe dovuto essere eseguita la notificazione, ai sensi dell’articolo 170 c.p.c.. Non essendo stato tuttavia dimostrato che il ricorso a tale modalita’ di notificazione fosse stato preceduto da un tentativo effettuato in via telematica, e rimasto senza esito per causa imputabile al destinatario, l’ordinanza impugnata ha correttamente dichiarato l’invalidita’ della notifica, ai fini della quale non puo’ assumere alcun rilievo l’eventualita’ che nell’atto di citazione non fosse stato indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata, dal momento che l’articolo 16-sexies cit., nell’imporre prioritariamente la notifica in via telematica, non fa alcun riferimento alla predetta indicazione (gia’ prescritta dall’articolo 125 c.p.c., nel testo modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, articolo 25 e soppressa dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 45 bis convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha ulteriormente modificato l’articolo 125), richiamando invece l’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico, o dal registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE), gestito dal Ministero della giustizia.
2.3. La regola introdotta dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-sexies e’ intervenuta a conferire valore formale di legge ad un principio gia’ affermatosi nell’ordinamento, per effetto di una precedente pronuncia di legittimita’, con cui le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre un contrasto di giurisprudenza riguardante l’ambito applicativo del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82 avevano avuto modo di chiarirne anche i rapporti con la nuova disciplina delle notificazioni in via telematica.
Era stato infatti affermato innanzitutto che l’articolo 82 cit. trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attivita’ forense fuori del circondario cui l’avvocato e’ assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale, e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorche’ appartenente allo stesso distretto della medesima corte d’appello. Era stato tuttavia precisato che, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate agli articoli 366 e 125 c.p.c. dalla L. n. 183 del 2011, articolo 25 esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata imponevano di ritenere che, anche alla luce del mutato contesto normativo, che prevedeva ormai in generale l’obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, l’inosservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui all’articolo 82 per gli avvocati che esercitassero il proprio ufficio in un giudizio che si svolgesse fuori della circoscrizione del tribunale al quale erano assegnati comportava la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorita’ giudiziaria innanzi alla quale era in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’articolo 125 c.p.c., non avesse indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (cfr. Cass., Sez. Un., 20/06/2012, n. 10143).
Nell’enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite non avevano peraltro chiarito quali fossero, sul piano della validita’ della notificazione, gli effetti dell’inosservanza della regola che ne imponeva l’effettuazione in via prioritaria presso l’indirizzo di posta elettronica certificata: ne’ tale chiarimento risultava necessario nella fattispecie presa in esame dalla predetta sentenza, avendo avuto luogo la notificazione in epoca anteriore all’introduzione delle disposizioni riguardanti la notificazione in via telematica. La sentenza impugnata ha ritenuto che, avuto riguardo alla perdurante vigenza ed alla portata generale delle disposizioni che consentono la notifica presso la cancelleria, il ricorso alla stessa anziche’ a quella in via telematica, pur in mancanza della prova dell’impossibilita’ di procedervi per causa imputabile al destinatario, non comporti l’inesistenza della notifica, ma la semplice nullita’, nella specie sanata dall’avvenuta costituzione dell’appellato, anche se al solo fine di far valere l’invalidita’ della notificazione. Sostiene invece il ricorrente che per effetto delle nuove disposizioni sarebbe venuta meno la possibilita’ di ravvisare qualsiasi collegamento tra il destinatario dell’atto e la cancelleria del giudice adito, con la conseguenza che l’avvenuta consegna presso la cancelleria, anziche’ all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’atto di costituzione, comporterebbe non gia’ la nullita’, ma l’inesistenza della notifica, non suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio del destinatario. La tesi trova conforto in un radicato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la notificazione dell’atto di impugnazione deve considerarsi inesistente, e dunque insanabile, soltanto allorche’ la relativa abnormita’ sia tale da non consentirne in alcun modo l’inserimento nello sviluppo del processo, come nel caso in cui la consegna sia fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre e’ nulla, e quindi suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc, quando sia effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano, in base ad una valutazione ex ante avente ad oggetto l’astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione, un qualche riferimento con il destinatario (cfr. Cass., Sez. 3, 30/05/2014, n. 12301; Cass., Sez. 5, 18/12/2013, n. 28285; 27/05/2009, n. 12381).
Tale indirizzo deve considerarsi tuttavia superato per effetto di una recente pronuncia, con cui le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno dichiarato non necessario, in quanto estraneo al modello legale della notificazione, il requisito del collegamento tra il luogo in cui e’ stata effettuata ed il destinatario, attribuendo invece rilievo alla sussistenza degli elementi strutturali idonei a rendere riconoscibile l’atto come notificazione. E’ stato cosi’ affermato che, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’inesistenza della notificazione e’ configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui non ricorrano a) l’attivita’ di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, b) la fase di’ consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita). Ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale ricade invece nella categoria della nullita’, sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullita’), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’articolo 291 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 20/07/2016, n. 14916; v. anche Cass., Sez. 6, 27/01/17, n. 2174).
Alla stregua di tale principio, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che l’effettuazione presso la cancelleria, anziche’ presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, comportasse l’inesistenza della notificazione dell’atto di appello, e quindi l’inammissibilita’ dell’impugnazione: nonostante l’errata individuazione da parte dell’appellante delle modalita’ di notificazione applicabili alla fattispecie, l’avvenuta consegna dell’atto ad opera dell’ufficiale giudiziario competente in forme corrispondenti a quelle consentite da disposizioni tuttora in vigore, sia pure in via sussidiaria rispetto a quelle concretamente applicabili, assicura infatti la riconducibilita’ del procedimento notificatorio ad uno degli schemi astrattamente prefigurati dal legislatore; risulta pertanto giustificata l’affermazione della mera nullita’ della notifica e dell’intervenuta sanatoria della stessa, con efficacia retroattiva, per effetto della costituzione dell’appellato, con la conseguente esclusione dell’inammissibilita’ del gravame.
3. Il ricorso va pertanto rigettato.
L’oggettiva incertezza in ordine alla natura del vizio lamentato, superata soltanto in epoca successiva alla proposizione dell’impugnazione, giustifica peraltro la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
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