Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 21 settembre 2017, n. 22007. La notificazione presso la cancelleria e non all’indirizzo di posta elettronica non comporta l’inesistenza della notificazione
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Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 21 settembre 2017, n. 22007. La notificazione presso la cancelleria e non all’indirizzo di posta elettronica non comporta l’inesistenza della notificazione

La notificazione presso la cancelleria e non all’indirizzo di posta elettronica non comporta l’inesistenza della notificazione ma solo la nullità sanabile con la costituzione dell’appellato. Ordinanza 21 settembre 2017, n. 22007 Data udienza 20 giugno 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli...

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 30 gennaio 2017, n. 2243
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 30 gennaio 2017, n. 2243

Qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità procedente, con conseguente fissazione di domicilio presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente ex art. 82,...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2015, n. 18237. Qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un colle­ga iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità proce­dente (con conseguente fissazione di domicilio “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudizia­ria procedente ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 cod. proc. civ., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domi­cilio “ex lege” di cui al citato R.D. n. 37 del 1934, art. 82 limitata al solo procuratore costi­tuito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria “ex tunc” per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello, giacchè priva di qualsiasi collegamento con il de­stinatario di essa

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2015, n. 18237 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza in data 5 dicembre 1990 il Tribu­nale di Locri condannava il Comune di Stignano al pagamento in favore della sig.ra R.T., della somma di lire 103.245.953, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni relativi...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 febbraio 2015, n. 3893. In tema di notificazione dell'atto di appello, qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente: R.D. n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, alternativamente, essere compiuta alla parte personalmente, "ex" art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello. Ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domicilio "ex lege" di cui al R.D. n. 37 del 1934, citato art. 82 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Pertanto la notifica effettuata alla parte personalmente presso la Cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione (o di sanatoria con efficacia "ex tunc" per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello ) perché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio "comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice a quo e l'inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  26 febbraio 2015, n. 3893 Svolgimento del processo 1. Nel settembre 2004 L.N. convenne in giudizio L.C.G. per far dichiarare la risoluzione, per inadempimento, del contratto preliminare stipulato inter partes ed avente ad oggetto la compravendita di un immobile di proprietà dell’attore. Sostenne il L. che a causa...