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La proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e’ stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Il primo motivo ricorso, con il quale viene dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 223, comma 1, per avere il giudice del gravame erroneamente svincolato l’accertamento dal giudizio penale che dal fatto illecito de quo era scaturito, non puo’ trovare seguito.
Va ribadito in termini generali che, come affermato dalla Corte delle leggi con la pronuncia n. 196 del 1994 (e ribadito poi anche con la ordinanza n. 344 del 2004), sussiste una radicale differenza di finalita’ e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dall’articolo 223 C.d.S.) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale – ed all’esito del relativo accertamento – a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (articolo 218 C.d.S.) ovvero un reato (articoli 220 C.d.S. e segg.). Infatti, pur costituendo anch’essa misura afflittiva – connotata da analoghi effetti ed incidente sull’atto amministrativo di abilitazione alla guida, adottata a seguito (ed a cagione) della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale (cfr. Corte Cost. ordinanza n. 184 del 1997) – la sospensione provvisoria e’ provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all’accertamento dell’ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumita’ e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell’esercizio di un’attivita’ palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli.
E’ evidente la diversita’ sia della natura della sanzione nell’uno e nell’altro caso (Cass. 28 agosto 2006 n. 18717) sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 9, all’accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e per la stessa sanzione prevista dall’articolo 223, comma 3 codice alla configurabilita’ di “altre ipotesi di reato” rispetto a quelle richiamate dal comma 1 stesso articolo.
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