In ordine alla richiesta risarcitoria al fondo di garanzia per le vittime stradali la mancanza di un accertamento da parte dell’autorità di polizia sulla dinamica dell’incidente ovvero la presentazione di una denuncia/querela incompleta (in quanto priva dell’indicazione dei testimoni) da parte della vittima costituiscono degli indizi che rientrano nell’ambito della valutazione delle prove offerte dalla parte attrice a sostegno della domanda proposta.
Ordinanza 15 settembre 2017, n. 21373
Data udienza 27 giugno 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 15010 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)) quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la regione Lazio, in persona del procuratore speciale (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 175/2016, pubblicata in data 8 febbraio 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 giugno 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., quale locale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (oggi (OMISSIS) S.p.A.), onde ottenere il risarcimento dei danni riportati in un sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS), per uno scontro con un veicolo a suo dire rimasto sconosciuto.
La domanda e’ stata rigettata dal Tribunale di Roma.
La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A..
Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato ovvero dichiarato inammissibile. La societa’ controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 c.p.c., n. 5”.
Il motivo e’ inammissibile.
La ricorrente non indica un preciso fatto storico, decisivo e controverso, il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte di appello, ma si limita a contestare la valutazione delle deposizioni dei testimoni operata dai giudici di merito ai fini del giudizio sull’attendibilita’ degli stessi, sostenendo che le contraddizioni riscontrate in tali dichiarazioni in realta’ non sarebbero decisive e dunque tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere considerate sufficiente prova dei fatti posti a base della propria domanda.
Si tratta in sostanza di una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove acquisite, che certamente non e’ consentita in sede di legittimita’, trattandosi di attivita’ riservata ai giudici del merito, e in definitiva di contestazioni relative ad accertamenti di fatto operati incensurabilmente in sede di merito.
2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c. ex articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Con il terzo motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione della L. n. 990 del 1969 e dell’articolo 163 c.p.c. e articolo 183 c.p.c., comma 4”.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Essi sono manifestamente infondati.
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la corte di appello non ha affatto ritenuto sussistere una sorta di automatismo tra la mancanza di un accertamento da parte dell’autorita’ di polizia sulla dinamica dell’incidente ovvero la presentazione di una denuncia/querela incompleta (in quanto priva dell’indicazione dei testimoni) da parte della vittima ed il mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’imputabilita’ del sinistro ad un veicolo rimasto sconosciuto, ma ha correttamente considerato tali circostanze, unitamente a tutte le altre desumibili dalle acquisizioni istruttorie, quali indizi, nell’ambito della valutazione delle prove offerte dalla parte attrice a sostegno della domanda proposta, in conformita’ dunque al costante indirizzo di questa Corte (ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3019 del 17/02/2016, Rv. 638633 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 27540 del 30/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014, Rv. 633196 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20066 del 02/09/2013, Rv. 627683 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9939 del 18/06/2012, Rv. 623013 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011, Rv. 618653 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 24/02/2011, Rv. 616516 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007, Rv. 599825 – 01).
Nessuna violazione delle disposizioni richiamate dalla ricorrente e’ dunque riscontrabile nella fattispecie, avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che l’esame dei motivi del ricorso offra elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (articolo 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1).
3. Il ricorso e’ dichiarato inammissibile.
Nulla e’ a dirsi con riguardo alle spese del giudizio.
Va infatti rilevata l’irregolarita’ della costituzione della societa’ controricorrente e dichiarata l’inammissibilita’ delle relative difese, non essendo stato prodotto l’atto di conferimento dei poteri al procuratore speciale in persona del quale detta costituzione e’ avvenuta, ( (OMISSIS)), soggetto che ha rilasciato il mandato speciale ad litem al difensore (Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
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