Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30252. Il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 3, primo comma, della L. n. 89/2001

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Deduce che la corte fiorentina non ha tenuto conto che alla stregua della pronuncia n. 6307/2010 delle sezioni unite di questa Corte il criterio di collegamento di cui all’articolo 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, articolo 3 va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice del merito dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio “presupposto”.
Deduce quindi che nella fattispecie il giudizio “presupposto” ha avuto inizio innanzi alla corte d’appello di Perugia, in dipendenza della fase di cognizione qui celebratasi, sicche’ la corte d’appello competente si identifica con la corte di Firenze.
Deduce infine che a nulla rileva che la statuizione n. 6307/2010 delle sezioni unite e’ anteriore al Decreto Legge n. 83 del 2012; che difatti la “novella” del 2012 non ha inciso sull’originario dettato della L. n. 89 del 2001, articolo 3, comma 1.
Il ricorso per regolamento di competenza e’ fondato e va accolto.
E’ fuor di dubbio che, in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudizio di cognizione e quello di esecuzione sono da valutare unitariamente, in quanto finalisticamente costituenti un “unicum” (cfr. a tal specifico riguardo Cass. (ord.) 13.10.2016, n. 20697), in modo particolare in rapporto al termine di decadenza di sei mesi entro cui, ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 4 e’ da proporre la domanda di equa riparazione.
Tuttavia il criterio di collegamento stabilito dall’articolo 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, articolo 3, comma 1, (il testo dell’articolo 3, comma 1, cit. riferibile ratione temporis al caso di specie e’ il seguente: “La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e’ concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l’articolo 125 c.p.c.”), va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio “presupposto”.
Tanto evidentemente in aderenza all’insegnamento n. 6307 del 16.3.2010 delle sezioni unite di questa Corte di legittimita’, poi ribadito da questa medesima Corte con pronuncia n. 9993 del 18.6.2012, con pronuncia n. 24033 del 12.11.2014 e con pronuncia n. 26001 del 16.12.2016 (cfr. altresi’ Cass. (ord.) 6.6.2017, n. 14059; Cass. 13.9.2016, n. 17981).
Un’ultima puntualizzazione si impone.
Vero e’ che per effetto della novita’ in vigore dall’1.1.2016 (la L. n. 89 del 2001, articolo 3, comma 1, come modificato dalla L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 777, lettera g), in vigore, in siffatta formulazione, a decorrere dall’1.1.2016, cosi’ dispone: “la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si e’ svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’articolo 125 c.p.c.”) sarebbe competente la corte d’appello di Perugia.
Vero e’ inoltre che l’articolo 5 cod. proc. civ. – anche nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, articolo 2 che esclude la rilevanza dei mutamenti in corso di causa della legge, oltre che dello stato di fatto, in ordine alla determinazione della competenza – va interpretato in conformita’ alla sua “ratio”, che e’ quella di favorire, non gia’ di impedire, la “perpetuatio iurisdictionis”, sicche’, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non puo’ l’incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass. (ord.) 17.1.2008, n. 857; Cass. 21.12.2004, n. 23701; piu’ di recente Cass. 11.4.2016, n. 7020).
Nondimeno nel caso di specie non e’ stata adita la corte di Perugia (che ai sensi del novellato – a decorrere dall’1.1.2016 – L. n. 89 del 2001, articolo 3, comma 1, sarebbe ora competente), ma e’ stata adita la corte di Firenze.
Va quindi senz’altro dichiarata in ordine alla domanda di equa riparazione proposta da (OMISSIS) la competenza ratione loci della corte d’appello di Firenze.
Si impone pertanto la cassazione dell’impugnato decreto. Conseguentemente dinanzi alla corte d’appello di Firenze le parti vanno rimesse nel termine di legge.
Con la statuizione definitiva si provvedera’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 10 non e’ soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
P.Q.M.

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