Il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 3, primo comma, della L. n. 89/2001, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio “presupposto”.
Ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30252
Data udienza 5 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22297 – 2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), dell’avvocato (OMISSIS) e dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
– resistente –
avverso il decreto dei 5/28.7.2016 della corte d’appello di Firenze;
udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 5 ottobre 2017 dei consigliere dott. Luigi Abete;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Servello Gianfranco, che ha chiesto accogliersi il ricorso con ogni conseguente provvedimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso alla corte d’appello di Firenze depositato in data 20.4.2015 (OMISSIS) chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo – quantificato in Euro 1.500,00 – per l’eccessiva durata del procedimento ex lege “Pinto” protrattosi da aprile 2010 ad ottobre 2014 ed articolatosi in tre fasi, di cui la prima innanzi alla corte d’appello di Perugia, la seconda innanzi a questa Corte di legittimita’ e la terza, di esecuzione, innanzi al tribunale di Roma.
Con decreto n. 351/2015 la corte d’appello di Firenze, in persona del consigliere designato, accoglieva parzialmente il ricorso ed ingiungeva al Ministero resistente il pagamento al ricorrente della somma di Euro 750,00, oltre interessi e spese del procedimento, con distrazione, in misura pari a 2/3.
Avverso tale decreto il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 5 ter.
Eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio della corte di Firenze, siccome competente la corte d’appello di Perugia; nel merito instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Con decreto dei 5/28.7.2016 la corte d’appello di Firenze dichiarava la propria incompetenza per territorio, attesa la competenza ratione loci della corte d’appello di Perugia.
Premetteva la corte di merito che il procedimento “presupposto” di equa riparazione in aderenza all’insegnamento n. 6312/2014 delle sezioni unite di questa corte doveva essere inteso unitariamente sia in rapporto alla fase di cognizione sia in rapporto alla fase di esecuzione.
Indi esplicitava che ai sensi del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, articolo 3 e articolo 11 cod. proc. pen. doveva reputarsi territorialmente competente la corte d’appello di Perugia, giacche’ il procedimento “presupposto” era stato definito dalla sezione esecuzioni mobiliari del tribunale di Roma e quivi dunque si era concluso.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza (OMISSIS); ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale della corte d’appello di Firenze con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il Ministero della Giustizia ha depositato scrittura difensiva; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’articolo 380 ter cod. proc. civ., ha formulato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 ter c.p.c., comma 2.
Col ricorso a questa Corte di legittimita’ (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 3, dell’articolo 11 cod. proc. pen. e degli articoli 38 e 50 cod. proc. civ..
[…segue pagina successiva]
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