Protezione internazionale a quei cittadini extracomunitari gay qualora l’omosessualità sia reato nel paese di origine

Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26921
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6206/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 967/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 06/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 17 agosto 2016, ha rigettato il gravame di (OMISSIS), cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza impugnata che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria. La Corte ha ritenuto il suo racconto non credibile, privo di riscontri specifici e contraddittorio: egli aveva raccontato che, vivendo in condizioni di estrema poverta’, era stato indotto alla prostituzione e, dopo un incontro con un amico ed un cliente il quale si era sentito male, la famiglia di quest’ultimo li aveva denunciati alla polizia che aveva fatto irruzione nell’appartamento e arrestato il suo amico, mentre lui era riuscito a fuggire; la famiglia del cliente aveva dato alle fiamme la sua casa, aveva ucciso i suoi familiari (la madre, la compagna e il figlio) e continuava a minacciarlo; pertanto, egli aveva deciso di lasciare il Paese e raggiungere l’Italia via mare. La Corte ha ritenuto che non potesse desumersi una persecuzione, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, da generici riferimenti a situazioni generali del paese di provenienza, non accompagnati da riscontri individualizzanti rispetto alle vicende personali descritte; ha ritenuto non dimostrata la sussistenza di una situazione di minaccia grave e individuale, derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, ai fini della protezione sussidiaria, nonostante la condizione di crescente insicurezza nel Paese, sconvolto da attentati di matrice terroristica e da faide tra opposti gruppi di potere, in considerazione sia del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti presupposti sia del fatto che la zona dell’Edo State, da cui egli proveniva, non rientrava tra quelle “pericolose”; analogamente, ha ritenuto non ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non desumibili dal generico riferimento alla situazione della Nigeria.
Avverso questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Ministero dell’interno non si e’ costituito.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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