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1.- Il ricorso va accolto.
1.1. – E’ fondato il primo motivo del ricorso con il quale la ricorrente lamenta il fatto che la Corte di Appello di Milano avrebbe accolto integralmente l’impugnazione proposta dalla ricorrente avverso la sentenza di primo grado ed in totale riforma di questa aveva rigettato la domanda dell’appellato. Eppero’, nonostante (OMISSIS) sarebbe risultata totalmente vittoriosa, la Corte distrettuale avrebbe compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio, dichiarando che la compensazione era consigliata dalla natura del contenzioso, dal valore esiguo della controversia e dalla qualita’ soggettiva delle parti.
1.2. – E’ orientamento pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18276 del 2015), che la “natura della controversia”, la “qualita’ delle parti” e la “peculiarita’ della vicenda”, sono espressioni di contenuto indeterminato, assimilabili a clausole di stile, comunemente riscontrabili in altre controversie che non consentono il controllo sulla motivazione e sulla congruita’ della disamina logico-giuridica. Piuttosto, come e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte, nel nostro ordinamento giuridico vige il principio, secondo cui le spese seguono la soccombenza: la parte sconfitta nel giudizio sopporta le spese che ha sostenuto e rimborsa quelle sostenute dalla parte vittoriosa (articolo 91 c.p.c.) e, ad un tempo, il Giudice potra’ “compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti nel caso di soccombenza reciproca o quando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. Pertanto, nel caso di specie, la sentenza, in assenza di reciproca soccombenza, ed essendo, la motivazione posta a fondamento della compensazione, solo apparente, non risultando indicati, al contrario, i gravi motivi che avrebbero potuto legittimare la disposta compensazione, la compensazione stessa e’ priva di ragion d’essere e contraria al principio generale di cui si e’ detto, e, cioe’, che le spese seguono la soccombenza.
2.= Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta che la Corte distrettuale, nonostante, fosse emersa la mala fede con cui (OMISSIS) avrebbe promosso il giudizio di primo grado e poi resistito in appello, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni ex articolo 96 c.p.c. formulata dall’appellante.
2.1 – Infatti, va osservato che la sentenza con la quale il giudice compensi le spese di lite, indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, contiene una implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilita’ processuale aggravata e resta, quindi, sottratta ad ogni censura, non solo l’omessa motivazione ma, addirittura, l’omessa pronuncia sull’istanza di risarcimento di tali danni (Cass. 7 agosto 1990, n. 7953; 24 aprile 1993, n. 4804).
In conclusione, va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano a cui e’ demandato il compito del regolamento delle spese giudiziali anche per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.

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