L’ordinanza d’inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348 ter c.p.c., emessa nei casi in cui ne e’ consentita l’adozione, cioe’ per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non e’ ricorribile per cassazione

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 1 marzo 2018, n. 4832.

L’ordinanza d’inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348 ter c.p.c., emessa nei casi in cui ne e’ consentita l’adozione, cioe’ per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non e’ ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell’articolo 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitivita’, giacche’ il comma 3 del medesimo articolo 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado.

Ordinanza 1 marzo 2018, n. 4832
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28616-2016 proposto da:

UTG – PREFETTURA DI PORDENONE, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GINERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento n. R.G. 3402/2015 del TRIBUN ALE di PORDI del 22/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

FATTO E DIRITTO

Il Collegio preso atto che il Consigliere relatore Dott. Scalisi A. ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso inammissibile, posto che la Prefettura di Pordenone ha impugnato il provvedimento del Tribunale di Pordenone, emesso ai sensi dell’articolo 348 bis ma non anche la sentenza del Giudice di Pace. Manifesta infondatezza del ricorso.

La proposta del relatore e’ stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta che (OMISSIS), con ricorso del 17 novembre 2014 impugnava, davanti al Giudice di Pace di Pordenone, l’ordinanza prefettizia con la quale veniva disposta la revoca della patente di guida a seguito del decreto penale di condanna n. 431 del 2013 divenuto esecutivo il 4 aprile 2014 del Tribunale di Pordenone. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso e disponeva che il periodo di anni tre per il conseguimento della nuova patente di guida ai sensi dell’articolo 219 C.d.S., comma 3 ter, decorreva dal 13 ottobre 2012, data di accertamento del fatto e, non dalla data in cui vi e’ stato il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Contro tale sentenza proponeva appello la Prefettura di Pordenone davanti al Tribunale di Pordenone. Il Giudice adito con provvedimento adottato in udienza il 27 settembre 2016 rigettava il ricorso in appello dichiarandolo inammissibile, ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., perche’, non aveva ragionevole probabilita’ di essere accolto.

L’U.T.G. Prefettura di Pordenone con ricorso del 25 novembre 2016 ha chiesto la cassazione del provvedimento emesso ex articolo 348 bis dal Tribunale di Pordenone per due motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 348 bis c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 2) per violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 219, comma e ter, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (OMISSIS) in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare D ricorso e’ inammissibile. Infatti, la Prefettura di Pordenone ha impugnato esclusivamente il provvedimento del Tribunale di Pordenone emesso, ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c. e, non anche la sentenza del Giudice di Pace. Eppero’, l’articolo 348 ter c.p.c., precisa che l’ordinanza che, ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter, dichiari inammissibile l’appello non e’ essa stessa ricorribile in Cassazione, dovendo impugnarsi la decisione di primo grado innanzi al Giudice della nomofilachia (in questo senso, vedasi, Cass. n. 19944/2014, in cui si precisa “L’ordinanza d’inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348 ter c.p.c., emessa nei casi in cui ne e’ consentita l’adozione, cioe’ per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non e’ ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell’articolo 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitivita’, giacche’ il comma 3 del medesimo articolo 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado”) (Cass. S.U. 1914/16).

Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione posto che (OMISSIS), intimato, in questa fase, non ha svolto attivita’ giudiziale. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13 (Cass. 5955/14).

P.Q.M.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *