Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 7 novembre 2017, n. 50679. L’assoggettabilita? alle misure di prevenzione patrimoniali di beni riferibili a soggetti impegnati in attivita? terroristiche anche internazionali

L’assoggettabilita? alle misure di prevenzione patrimoniali di beni riferibili a soggetti impegnati in attivita? terroristiche anche internazionali è stata introdotta per la prima volta con l’art. 18, L. 22 Maggio 1975 nr. 152, norma largamente riprodotta nell’art. 16 D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che mantiene gli stessi presupposti sostanziali delle misure patrimoniali richiesti dalla legge precedente, con la sola aggiunta della rilevanza autonoma, come atto di impulso, della segnalazione della pericolosita? “terroristica” al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite.

Sentenza 7 novembre 2017, n. 50679
Data udienza 12 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco – Presidente

Dott. PRESTIPINO Anton – rel. Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 01/03/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO PRESTIPINO;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro probatorio dell’assegno circolare di Euro 10.000,00 e del conto corrente intestato a (OMISSIS) presso l'(OMISSIS), con saldo attivo di Euro 2.015.005,45 emesso dal gip del locale tribunale, previa convalida del precedente decreto di sequestro del PM, nei confronti del predetto (OMISSIS), indagato per il reato di intestazione fittizia di beni in concorso con (OMISSIS) (deceduto il (OMISSIS)) e per il reato di autoriciclaggio.
2. Il Tribunale rileva, preliminarmente, l’infondatezza dell’eccezione difensiva della tardivita’ della convalida; rigetta, del pari, la deduzione difensiva della nullita’ degli atti per la mancata nomina di un interprete a favore dell’indagato, osservando che lo stesso interessato aveva ammesso la conoscenza della lingua italiana, pur precisando di non capire nulla della terminologia giuridica; ribadisce, nel merito, la
sussistenza dei presupposti della misura cautelare.
2.1. Si legge, a quest’ultimo riguardo, nell’ordinanza, che il PM aveva agito sulla scorta degli accertamenti eseguiti ex Decreto Legge n. 109 del 2007, articolo 3, comma 7 e articolo 11, comma 4, nonche’ sulla base del Decreto Legge n. 231 del 2007, emanati per contrastare il riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e le attivita’ dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il Comitato per la sicurezza finanziaria, costituito con Decreto Legge n. 369 del 2001, aveva richiesto, originariamente, il sequestro di un immobile di (OMISSIS), che l’indagato aveva apparentemente acquistato dal (OMISSIS) nell’anno 2010, per poi rivenderlo nel 2017 per un prezzo inferiore a quello di acquisto.
2.1.1. Secondo i giudici territoriali, deporrebbero nel senso della ravvisabilita’ del fumus commissi delicti, le circostanze delle due operazioni immobiliari, dettagliatamente descritte a pag. 4 dell’ordinanza, e la sospetta provenienza della provvista utilizzata dall’indagato, sul conto corrente del quale era stata accreditata, il (OMISSIS), la somma di Euro 5.500.000,00 giusta disposizione bancaria di un soggetto legato alla societa’ maltese (OMISSIS) ltd, a sua volta riconducibile al (OMISSIS). La documentazione rinvenuta, si legge ancora nell’ordinanza, sarebbe dotata di un indubbio potenziale probatorio, sviluppabile attraverso successivi accertamenti, che presupporrebbero la disponibilita’ dei beni sequestrati da parte dell’autorita’ che svolge l’attivita’ investigativa.
3. Ne’ potrebbe ritenersi violato, nella specie, il principio di irretroattivita’ delle disposizioni penali, non avendo rilievo che il nominativo del (OMISSIS) fosse stato inserito nelle liste antiterrorismo dell’ONU solo il 26 febbraio 2011.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS) deducendo i seguenti motivi:
3. Ne’ potrebbe ritenersi violato, nella specie, il principio di irretroattivita’ delle disposizioni penali, non avendo rilievo che il nominativo del (OMISSIS) fosse stato inserito nelle liste antiterrorismo dell’ONU solo il 26 febbraio 2011.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS) deducendo i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 321 c.p.p. per violazione del principio della irretroattivita’ delle norme penali.
Il motivo si basa sulla considerazione che la risoluzione ONU nr. 1970 del 26 febbraio 2011, che incluse la famiglia (OMISSIS) nelle liste antiterrorismo e’ successiva ai fatti oggetto del procedimento a carico del ricorrente;
2. Violazione di legge in relazione ai Decreto Legge n. 369 del 2001, Decreto Legge n. 431 n. 2001, Decreto Legge n. 109 del 2007 e Decreto Legge n. 231 del 2007. Il motivo costituisce uno sviluppo di quello precedente. Assume la difesa che le norme richiamate non consentirebbero di superare il rilievo della violazione del principio di irretroattivita’, in sostanza per la ragione che i fatti considerati dall’accusa non avrebbero matrice terroristica, ma si riferirebbero alla diversa ipotesi di una guerra civile, quella scatenatasi in Libia nel crepuscolo del regime di (OMISSIS). Peraltro, ancora nel 2009 – precisa la difesa – (OMISSIS) veniva ricevuto quale ministro della repubblica islamica libica dall’allora segretario di stato del governo degli Stati Uniti (OMISSIS), circostanza che striderebbe con il presunto coinvolgimento del predetto (OMISSIS) in attivita’ terroristiche internazionali. In questo ordine di considerazioni si inserisce l’ulteriore rilievo difensivo dell’assoluta illogicita’ dell’affermazione del Tribunale secondo cui il (OMISSIS) e l’odierno ricorrente avrebbero avuto modo di conoscere le previsioni normative di’ contrasto al fenomeno del terrorismo introdotte anteriormente alle transazioni immobiliari e finanziarie cadute sotto l’attenzione dell’autorita’ di vigilanza.
3. Violazione e falsa applicazione della risoluzione ONU del 26 febbraio 2011, in quanto assertivamente annullata dalla decisione della Corte di Giustizia Europea del 28 marzo 2017 nella causa T-681/14 nei confronti di un altro esponente della famiglia (OMISSIS), (OMISSIS), decisione allegata per la prima volta al ricorso per cassazione in quanto successiva alla proposizione dell’impugnazione di legittimita’.
4. Violazione di legge per mancata applicazione della direttiva UE 2010/64 e dell’articolo 6 CEDU. Il motivo si riferisce alla mancata nomina di un interprete al ricorrente nel corso del procedimento di convalida del sequestro. Le valutazioni del tribunale al riguardo sarebbero oltretutto contraddittorie con la decisione di nominare comunque un interprete all’indagato nel corso del procedimento di riesame. La difesa censura inoltre l’interpretazione restrittiva dell’articolo 104 c.p.p., comma 4 bis sul diritto dell’indagato alloglotta alla nomina di un interprete, che secondo un indirizzo costituzionalmente orientato dovrebbe ritenersi esteso anche a misure limitative dei diritti patrimoniali, non solo a quelle riguardanti misure restrittive personali, secondo la esplicita previsione dell’articolo 104, comma 4 bis cit.
5. Violazione ed erronea applicazione dell’articolo 648 ter 1 c.p..

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *