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1. Il PM ricorrente ripropone, in definitiva, con valutazioni troppo contaminate da evidenti profili di merito, temi gia’ ampiamente esaminati dal Tribunale del riesame, con apprezzamento dàfatto sufficientemente completo nell’analisi delle risultanze istruttorie a carico degli indagati e sostenuto dai ripetuti riferimenti al precedente provvedimento con cui lo stesso Tribunale aveva annullato le misure cautelari personali a suo tempo emesse a carico degli stessi indagati in relazione alle medesime imputazioni, provvedimento divenuto definitivo a seguito della sentenza pronunciata da questa Corte sul ricorso del PM – largamente sovrapponibile, quanto ai motivi, a quelli sottoposti oggi all’esame di questa Corte – all’udienza del 9 marzo 2017 (Sez. 2, Sentenza n. 20683 del 2017) con la conseguente formazione del giudicato cautelare sull’esclusione della gravita’ indiziaria.
1.1. Va a questo riguardo ricordato il principio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22207 del 29/04/2014 Cc. (dep. 29/05/2014) Rv. 259758) secondo cui in tema di sequestro preventivo, la valutazione dàinsussistenza del presupposto del “fumus commissi delicti” puo’ legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell’ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, purche’ l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilita’ della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l’applicabilita’ della misura cautelare reale. Nella specie peraltro, la sentenza 20683/2017, dichiaro’ l’inammissibilita’ del ricorso del PM, assumendo quindi una connotazione tranciante rispetto al quadro di gravita’ indiziaria.
2. Gia’ questa considerazione interferisce, depotenziandola significativamente, con la censura del PM relativa allo scostamento del provvedimento oggi impugnato dal modello motivazionale tipicamente applicabile alle misure di cautela reale; ma occorre anche considerare la specificita’ del sequestro preventivo funzionale alla confisca (tanto se disposto ex articolo 321 c.p.p., commi 1 e 2 o per equivalente ex articolo 321 in relazione al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies), per la giustificazione del quale non occorre – e’ vero – un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell’articolo 273 c.p.p., ma e’ comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del “fumus delicti” in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37851 del 04/06/2014 Cc. (dep. 16/09/2014) Rv. 260945 Parrelli).
2.1. Questo aspetto della questione relativa alla sussistenza dei presupposti della misura cautelare adottata nei confronti degli odierni indagati, e’ posto meditatamente in luce alle pagg. 28 e ss. del provvedimento impugnato, dove, in sostanza, si afferma, con numerosi riferimenti giurisprudenziali (ad es. Sez. 3, Sentenza n. 26197 del 05/05/2010 Cc. (dep. 09/07/2010) Rv. 247694, Bressan; sez. VI, 15 Gennaio 2010 nr. 5452, confermate dalla giurisprudenza piu’ recente, come quella citata al punto precedente), che il modello motivazionale proprio del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, si pone in una collocazione intermedia tra il semplice apprezzamento del fumus commissi delicti commisurato alla astratta configurabilita’ del reato, e la valutazione della gravita’ indiziaria necessaria per la giustificazione di misure restrittive personali.
2.1.1. Ne segue che le valutazioni del Tribunale possono apparire qua e la’ singolarmente approfondite su tutti i temi dell’accusa, ma obbediscono, in definitiva, alla necessita’ della puntuale e coerente verifica degli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in relazione alle specifiche finalita’ del sequestro disposto nei confronti degli indagati, ma anche in relazione all’inevitabile interferenza delle valutazioni in precedenza effettuate dallo steso Tribunale sulla gravita’ indiziaria).
3. Escluso l’eccesso di motivazione lamentato dal Pm, e’ del tutto ovvia l’impossibilita’ di affermare, al contrario, l’assoluta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, che si sofferma su tutti gli aspetti rilevanti della vicenda processuale, sviluppando un percorso argomentativo certo non ascrivibile alla categoria della motivazione apparente, eventuali lacune e aporie logiche ponendosi al di fuori del perimetro dell’impugnazione di legittimita’ in materia di misure cautelari reali segnato dall’articolo 325 c.p.p., che limita il ricorso per cassazione al vizio di violazione di legge, restringendo cosi’ in modo assolutamente significativo la possibilita’ di denunciare vizi di motivazione del provvedimento genetico (a partire da Cass. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692, la giurisprudenza di questa Corte e’ ormai assolutamente costante nel senso che quanto alla motivazione, il vizio di violazione di legge possa ravvisarsi solo relativamente a lacune cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza necessari per rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice).
3.1. Il ricorso del PM, invece, da una parte deduce un generale eccesso di motivazione rispetto alla valutazione del fumus commissi delicti, dall’altra sottolinea piu’ che altro presunte illogicita’ o ingiustificate minimizzazioni di questo o quel dato di prova (emblematica la critica relativa al reale atteggiamento del (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS), laddove le deduzioni del Pm ricorrente nemmeno si confrontano con la particolareggiata analisi al riguardo svolta nel provvedimento impugnato alle pagg. 29 e 30; evidente l’alternativa lettura di merito delle intercettazioni basata sul dato temporale in relazione a quelle intervenute dopo la notizia delle indagini avviate nei confronti di (OMISSIS); apodittica, al postutto, tanto piu’ a fronte dei puntuali rilievi del Tribunale, la perentoria affermazione del PM secondo cui sarebbe falsa la negazione, da parte dell’ (OMISSIS), nel corso della conversazione nr. 3358 del 13 agosto 2013, di ogni rapporto di conoscenza con il (OMISSIS), accompagnata dalla dichiarata ignoranza dell’esistenza della soc. (OMISSIS)), e cosi’ via.
4. Infine, la “radicalita’” delle valutazioni del Tribunale riguardo alla buona fede degli indagati, sostenuta, secondo i giudici territoriali, dal riferimento a precise circostanze di fatto, sostanzialmente convergenti nel senso di un diligente accertamento delle apparenti “qualita’” personali del (OMISSIS), non lasciano spazio ad una diversa conclusione nemmeno con riferimento alla societa’ (OMISSIS) (non interessata, ovviamente, dal giudicato cautelare formatosi sulla gravita’ indiziaria) nell’ottica del sistema sanzionatorio introdotto nei confronti degli enti collettivi dalla legge 231/2001.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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