Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 4 ottobre 2017, n. 45621. Il modello della motivazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca

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2. In particolare, a carico di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) era stato ipotizzato il reato di cui all’articolo 648 ter c.p. (capo C) dell’incolpazione provvisoria) in relazione all’immissione nella soc. (OMISSIS) s.r.l., di capitali di provenienza illecita; nei confronti di (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS), inoltre, il reato di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies in concorso con (OMISSIS) (capo B), in relazione all’attribuzione, all’ (OMISSIS), di una quota di partecipazione nella (OMISSIS), pari al 15% del capitale sociale, assegnatagli in occasione della trasformazione della societa’ da S.p.A. in S.r.l.; a carico dell’ (OMISSIS), ancora, il reato di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo D), in relazione alla distribuzione del capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l., poi ridenominata (OMISSIS) s.r.l., e alla ripartizione degli utili di esercizio, pari, nell’anno 2014, a 8.217,00 Euro; reati tutti contestati con l’aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 in quanto commessi con la finalita’ di agevolare il clan mafioso (OMISSIS)- (OMISSIS) insediato nel territorio di Marano.
3. Il provvedimento cautelare aveva interessato anche la moglie di (OMISSIS), (OMISSIS), nei confronti della quale era stato sottoposto al vincolo cautelare il saldo attivo di 91.886,00 Euro di un conto deposito titoli e/o obbligazioni presso il (OMISSIS) S.p.A.; ed era stato esteso al complesso aziendale della (OMISSIS) S.r.l. e alle quote di partecipazione alla societa’ possedute da (OMISSIS), succeduta al marito (OMISSIS) a seguito della morte di quest’ultimo.
4. In relazione ai reati di cui ai capi B) e C), si legge nel provvedimento impugnato, riguardo alla cronologia degli eventi di rilievo ai fini della ricostruzione della vicenda processuale, che l’ (OMISSIS) era stata originariamente costituita in forma di S.p.A. il 4 luglio 2006 dai soci fondatori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Deceduto (OMISSIS), la sua quota azionaria era stata attribuita alla moglie, (OMISSIS), con atto notarile del (OMISSIS) 2007.
La societa’ avrebbe dovuto realizzare un centro sportivo nel quartiere Vomero di Napoli, lungo la via (OMISSIS), ma il progetto si era rivelato di ardua fattibilita’ a causa dell’insufficienza del capitale sociale, oltre che per travagliate vicissitudini amministrative e giudiziarie.
4.1. Per superare l’impasse, l’ (OMISSIS), nell’anno 2010, si era rivolto a (OMISSIS), gia’ personalmente conosciuto, presentandolo a (OMISSIS) come imprenditore in grado di apportare alla societa’ i capitali occorrenti. Il (OMISSIS) aveva agito con lo strumento societario della (OMISSIS) s.r.l., riconducibile, in realta’, al suocero, (OMISSIS) (vedi pagg. 6 e 7 dell’ordinanza), processato per concorso esterno nell’associazione mafiosa.
4.1.1. Il 29 Luglio 2011 il Comune di Napoli rilasciava infine alla soc. (OMISSIS) il permesso di costruire; il 18 ottobre 2011 venivano quindi definiti i rapporti tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) relativi al programma costruttivo. Con scrittura privata del 18 ottobre 2011, infatti, le due societa’ stipulavano un contratto misto di permuta e appalto, in virtu’ del quale la (OMISSIS) avrebbe realizzato i lavori dietro corrispettivo della piena proprieta’ dei beni del sottosuolo, corrispettivo cosi’ determinato:
– Euro 500.000,00 direttamente ai soci della (OMISSIS);
– Euro 300.000,00 mediante accollo liberatorio dello scoperto della (OMISSIS) presso la Banca (OMISSIS);
– accollo liberatorio del mutuo di Euro 1.680.000,00 contratto dalla (OMISSIS) presso la (OMISSIS);
– permuta di 12 box a favore di soci della (OMISSIS);
In virtu’ dello stesso atto (OMISSIS) assumeva la veste di garante del buon esito dell’operazione immobiliare e veniva nominato amministratore unico della (OMISSIS); i soci di quest’ultima si obbligavano inoltre a cedere al (OMISSIS) un pacchetto di sedici azioni della (OMISSIS) del valore nominale di Euro 1000,00 ciascuna. Nell’articolata contrattazione si inseriva l’impegno degli stipulanti a costituire un trust di gestione dell’affare immobiliare. I contraenti davano altresi’ atto, nel testo della scrittura privata,dell’avvenuto versamento in due riprese, da parte della (OMISSIS), a favore della (OMISSIS), della complessiva somma di Euro 91.375,00, completato il 27 luglio 2011. Contestualmente l’ (OMISSIS) rilasciava alla (OMISSIS) fattura nr. 1 del 18 ottobre 2011 a titolo di ribaltamento dei costi di progettazione, assistenza legale, pratiche finanziarie, assistenza logistica per l’importo, comprensivo di I.V.A., di Euro 529.980,00. Il 15 Dicembre del 2011 veniva rilasciata dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l., anch’essa riconducibile, secondo i giudici territoriali, a (OMISSIS), fattura nr. 17 in favore dell’ (OMISSIS) dell’importo di Euro 350.000,00, per costi e lavori dí cantierizzazione del complesso immobiliare, giusta contratto di appalto stipulato tra le due societa’ in data (OMISSIS) 2011.
4.1.2. Il 12 gennaio 2012 la (OMISSIS) e la (OMISSIS) completavano quindi le previsioni della scrittura privata del 18 ottobre del 2011, stipulando contratto di appalto per l’esecuzione, da parte della seconda societa’, dei lavori di via (OMISSIS), per un corrispettivo di Euro 3.330.000,00 oltre I.V.A..
5. Il 27 gennaio 2012 (OMISSIS) veniva raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere (poi modificata con l’applicazione degli arresti domiciliari) per i suoi rapporti con il clan (OMISSIS)- (OMISSIS); alla misura personale faceva seguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip il 9 luglio 2012, che assoggettava a vincolo cautelare l’intero capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l., detenuto per il 67% da (OMISSIS) e per il restante 33% da (OMISSIS); nei confronti del (OMISSIS) veniva inoltre sottoposto a sequestro il pacchetto azionario della (OMISSIS) cedutogli con la scrittura privata del 18 ottobre 2011.
Cosi’ riepilogati i fatti processualmente rilevanti, il Tribunale rileva che allo stato degli atti puo’ dirsi provato in termini di gravita’ indiziaria, che (OMISSIS), attraverso la (OMISSIS), avesse immesso flussi di denaro di provenienza illecita nella (OMISSIS) attraverso il ricorso formale a finanziamenti bancari, citando, tra l’altro, i giudici territoriali, a sostegno di tale conclusione, le informazioni testimoniali provenienti dal direttore pro tempore della filiale dell’istituto di credito presso la quale i finanziamenti erano stati ottenuti.
6.1. Secondo il Tribunale, peraltro, tanto non significherebbe per se’, automaticamente, che gli odierni indagati avessero fin dall’inizio dei loro rapporti economici con il (OMISSIS) la percezione della caratura criminale di quest’ultimo. Il contrario dovrebbe anzi ritenersi sulla base di numerose indicazioni di prova:
– il (OMISSIS) aveva, appunto, fatto formalmente ricorso al credito bancario;
– aveva ottenuto la certificazione antimafia (altrove definita “antiracket”, nel provvedimento impugnato, con espressione censurata dal PM ricorrente perla sua improprieta’ tecnica), e sembrava godere della fiducia di autorita’ istituzionali;
– il contenuto di una conversazione intercettata il 2 agosto 2013 avrebbe rivelato lo stupore dei (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) per le indagini che avevano coinvolto (OMISSIS);
– le propalazioni accusatorie di un collaborante sul conto dell’ (OMISSIS) come trait union tra ambienti imprenditoriali e ambienti della criminalita’ organizzata sarebbero generiche, non ancorate fatti concreti e in parte de relato;
– il persistente coinvolgimento del (OMISSIS) nella realizzazione del programma costruttivo della (OMISSIS), pur dopo la sua fuoriuscita dalla societa’, aveva trovato adeguata giustificazione in termini non coerenti con l’ipotesi accusatoria, nelle spiegazioni fornite al riguardo dagli indagati;
– infine, non potrebbe affermarsi la falsita’ di una fattura di ribaltamento costi rinvenuta nella contabilita’ della (OMISSIS), avendo la difesa fornito la prova, attraverso una consulenza tecnica di parte, che si sarebbe tratto di costi effettivamente sostenuti a suo tempo dalla (OMISSIS), ed effettivamente stornati alla (OMISSIS). Verrebbe quindi meno un importante tassello della ricostruzione accusatoria del PM, che dalla presunta falsita’ di quella fattura aveva tratto non secondario argomento di prova della consapevolezza degli indagati circa la provenienza illecita delle risorse finanziarie impiegate dal (OMISSIS) nei suoi rapporti finanziari con la (OMISSIS). Di qui, la conseguente conclusione del Tribunale dell’inesistenza, nei confronti degli odierni indagati, dell’elemento soggettivo richiesto per l’incriminazione ex articolo 648 ter c.p..
7. In relazione al reato di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies secondo il Tribunale, non vi sarebbe stato nessun passaggio – ne’ reale ne’ simulato – di quote di partecipazione all’ (OMISSIS) tra i fratelli (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) da una parte e il (OMISSIS) dall’altra. “e’ infatti (OMISSIS) – si legge nel provvedimento – ad acquistare, il 10 marzo 2014, il pacchetto di sedici azioni di (OMISSIS) dall’amministrazione giudiziaria. L’aumento di quote in capo ad (OMISSIS) e’ conseguenza della redistribuzione del capitale sociale dopo lo scioglimento del trust e la trasformazione della (OMISSIS) da s.p.a in s.r.l.” Peraltro, le indagini non avevano portato al rinvenimento della procura che, stando ad una conversazione intercettata, l’ (OMISSIS) avrebbe dovuto rilasciare al (OMISSIS) per la vendita dei box. Ne’ l’esistenza della procura, ne’ la qualita’ di socio occulto del (OMISSIS) sarebbero quindi riscontrate, secondo il Tribunale, ne’ piu’ in generale l’ipotesi accusatoria avrebbe trovato adeguata verifica sotto il profilo del fumus commissi delicti, cosi’ come al vaglio di un precedente provvedimento del medesimo Tribunale si era rivelata insussistente la gravita’ indiziaria in relazione alle concorrenti misure restrittive personali emesse nei confronti degli stessi (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS).
8. Quanto alle vicende societarie relative alle societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., oggetto del capo D) dell’incolpazione provvisoria, il Tribunale ricorda che la soc. (OMISSIS) era stata costituita il 28 giugno 2004 da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (poi uscito dalla societa’ prima delle vicende attenzionate dall’accusa), (OMISSIS) e (OMISSIS). In data 27 settembre 2012, l’ (OMISSIS) aveva quindi ceduto le proprie quote, pari a 20.000,00 Euro, a (OMISSIS); altrettanto, per le quote residue avevano fatto il (OMISSIS)Roberto(OMISSIS)Limongelli Salvatore, e (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano a loro volta ceduto le proprie quote al predetto Limongelli (OMISSIS)Simeoli Carlo (OMISSIS)D’Elia (OMISSIS)Limongelli (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)Simeoli Carlo (OMISSIS)Limongelli (OMISSIS)D’Elia (OMISSIS)Simeoli (OMISSIS)Simeoli (OMISSIS)Limongelli (OMISSIS)D’Elia (OMISSIS)Imperatrice (OMISSIS)Imperatrice (OMISSIS)Limongelli (OMISSIS)Imperatrice (OMISSIS)Limongelli (OMISSIS)D’Elia (OMISSIS)
(OMISSIS)
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(OMISSIS)Simeoli Carlo (OMISSIS)
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(OMISSIS)De Vita (OMISSIS)De Vita (OMISSIS)Simeoli (OMISSIS)
(OMISSIS)Imperatrice (OMISSIS) (OMISSIS) e del contenuto delle intercettazioni ambientali ricordate nelle pagg. 6 e ss. del ricorso, anticipando, per dir cosi’, valutazioni sul tema della responsabilita’ penale troppo approfondite nell’ottica della consistenza indiziaria compatibile con le misure reali.
Ne’ sarebbe apprezzabile il riferimento del Tribunale alla certificazione “antiracket” ottenuta dal (OMISSIS), a parte l’imprprieta’ della terminologia giuridica adoperata dai giudici territoriali.
2. Violazione del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies sotto il profilo della equiparazione del fumus commissi delicti alla gravita’ indiziaria in relazione al sequestro dei conti correnti e degli ulteriori cespiti patrimoniali nella disponibilita’ degli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS) e del terzo intestatario (OMISSIS). Il motivo e’ sostenuto, anzitutto, dal riferimento alle argomentazioni sviluppate nel motivo precedente, con l’ulteriore sottolineatura della rilevanza indiziaria dell’assoluta sproporzione tra gli apparenti investimenti dei fratelli (OMISSIS) e la loro irrisoria capacita’ patrimoniale e reddituale. I dati investigativi di interesse sono riportati alle pagine da 9 a 11 del ricorso.
3. Violazione dell’articolo 648 ter c.p..
Il Tribunale avrebbe ignorato la struttura di reato progressivo della specifica fattispecie criminosa,implicante l’assoluta rilevanza anche dell’atteggiamento psicologico degli indagati successivo alle fasi iniziali delle operazioni di reinvestimento illecito di capitali. Nel caso di specie, dovrebbe considerarsi che gli indagati avevano acquisito la consapevolezza del profilo criminale del (OMISSIS) nel Luglio 2012, e si prestarono ugualmente alla definizione del progetto di parcheggio, permettendo al (OMISSIS) di realizzare le opere e di commercializzare i box. Il PM contesta, in particolare, la ritenuta assurdita’ logica delle valutazioni contenute, al riguardo, a pag. 17 dell’ordinanza impugnata e, censura piu’ in generale (pag. 13 del ricorso), la clamorosa svalutazione, da parte del Tribunale, della persistenza, fino al 2015, di rapporti societari e di affari tra i fratelli (OMISSIS), l’ (OMISSIS) e lo (OMISSIS) da una parte, e il (OMISSIS) dall’altra, in relazione a progressive operazioni economiche di reimpiego di capitali illeciti (ottenimento del credito bancario; ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione dei progetti edificatori, esecuzione dei lavori, atti di vendita).
4. violazione del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies ancora in relazione al sequestro preventivo del capitale sociale e del complesso aziendale della (OMISSIS) s.r.l.. Il Tribunale avrebbe ignorato il contenuto delle intercettazioni telefoniche (ricordate alle pagg. 13 e ss. del ricorso), dalle quali si desumerebbe il ruolo di prestanome dell’ (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS), e la consapevolezza di tale ruolo da parte dei fratelli (OMISSIS), per quanto si tratti di intercettazioni successive alla notizia delle indagini sul conto del (OMISSIS).
4.1. Peraltro, anche la valorizzazione della presunta credibilita’ accordata al (OMISSIS) da esponenti delle istituzioni sarebbe incongrua, considerando che il Presidente di un’associazione antiracket, (OMISSIS), aveva dichiarato di aver reagito energicamente alla notizia dei contatti degli indagati con il (OMISSIS).
4.1.1. non solo, ma il Tribunale avrebbe ingiustificatamente svalutato la chiamata in reita’ effettuata nei confronti dell’ (OMISSIS) dal (OMISSIS).
10. Hanno resistito al ricorso i difensori degli indagati, con corpose deduzioni scritte, sottolineando, tra l’altro, l’esito favorevole agli indagati del giudizio di legittimita’ sul precedente annullamento, da parte dello stesso tribunale, delle misure cautelari personali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ manifestamente infondato.

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