In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo

Corte di Cassazione

sezione seconda penale

sentenza 16 – 27 novembre 2017, n. 53593
Presidente Diotallevi – Relatore Borsellino

Ritenuto in fatto e in diritto

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, confermava la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunziata il 29/4/2014 dal Tribunale di Bari in favore di A.D. , al quale era stato contestato il delitto di truffa in danno dei coniugi M.F. e F.M.R. , per avere stipulato, in data (omissis), un contratto preliminare di vendita di un appartamento da costruirsi, ricevendo quale corrispettivo la somma complessiva di Euro 22.500, inducendo in errore le controparti con artifizi, consistiti in particolare nell’avere falsamente dichiarato di essere il proprietario del terreno su cui doveva essere realizzato l’immobile.
2. La corte territoriale, adita esclusivamente dalle parti civili costituite, ribadendo quanto argomentato dal Tribunale escludeva la sussistenza di un’ipotesi di truffa contrattuale, sul rilievo che l’A. aveva effettivamente sottoscritto un contratto di acquisto del detto terreno il (omissis), e quindi in epoca precedente alla scrittura privata stipulata con i coniugi M. , e il suo successivo inadempimento integrava un illecito di natura civilistica.
3.Ricorrono per cassazione le parti civili costituite, tramite il loro difensore, deducendo:
1) vizio di motivazione ex art.606, primo comma, lett. E cod. proc. pen, poiché la corte territoriale ha ritenuto dimostrata la proprietà del suolo da parte dell’A. , mentre l’atto di vendita del (omissis) riguarda un terreno sito su una strada differente da quella oggetto della scrittura privata con i coniugi M..

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