Le controversie relative ad un contratto di subfornitura, ancorche’ stipulato anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 192 del 1998, sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’articolo 10 della legge medesima.
Sentenza 8 settembre 2017, n. 20975
Data udienza 13 dicembre 2016
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4949/2012 proposto
SOCIETA’ (OMISSIS) S.p.a, gia’ (OMISSIS) S.r.l., (p.iva (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione (p.iva (OMISSIS)) in persona dei Liquidatore pro tempore Ing. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1102/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
ESPOSIZIONE DEL FATTO
La (OMISSIS) spa propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, nei confronti di (OMISSIS) srl, avverso la sentenza n. 1102/2011 della Corte d’Appello di Firenze, pubblicata il 16 agosto 2011, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, e’ stata dichiarata l’improcedibilita’ della domanda proposta dalla (OMISSIS).
La Corte d’Appello ha affermato l’applicabilita’ al caso di specie della L. n. 192 del 1998, sulla subfornitura e, rilevata la natura processuale dell’articolo 10 delle Legge citata, ha ritenuto irrilevante il fatto che alla data di conclusione del contratto detta legge fosse gia’ entrata in vigore, dovendo in ogni caso ritenersi l’applicabilita’ dell’articolo 10, con riferimento a tutte le controversie sorte dopo la sua entrata in vigore.
La Corte ha infine affermato la sussistenza del rapporto di sudditanza tecnologica in capo a (OMISSIS), ritenuto presupposto dell’applicazione inderogabile del tentativo di conciliazione, con conseguente improcedibilita’ della domanda per mancato esperimento di detto incombente.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Nella memoria depositata ex articolo 378 c.p.c., la ricorrente, nel richiamare le censure gia’ svolte, deduce che, in ogni caso, la L. n. 192 del 1998, articolo 10, non prevede alcuna sanzione processuale espressa per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ivi previsto, dovendo altresi’ escludersi una applicazione analogica della sanzione di inammissibilita’ o improcedibilita’.
All’udienza di discussione il Collegio, rilevato che la questione della sanzione derivante dal mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla L. n. 192 del 1998, articolo 10, e’ rilevabile d’ufficio e che essa non era stata oggetto di trattazione nei gradi di merito, ne’ nel presente giudizio, essendo stata unicamente sollevata nella memoria depositata dalla ricorrente ex articolo 378 c.p.c., con ordinanza depositata il 9 febbraio 2017, assegnava alle parti, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 3, termine di gg. 60 per comunicare le proprie osservazioni sulla questione suddetta.
La sola (OMISSIS) depositava nei termini memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso la (OMISSIS) censura la statuizione con cui la Corte d’Appello ha dichiarato l’improcedibilita’ della domanda. denunziando la violazione dell’articolo 11 preleggi, nonche’ della L. n. 192 del 1998, articolo 10, oltre che la carenza di motivazione della sentenza impugnata su un punto essenziale della controversia.
La ricorrente, ritenuta la natura sostanziale della disciplina introdotta con la L. n. 192 del 1998, ne esclude che l’efficacia retroattiva con la conseguenza che la stessa non era applicabile al contratto concluso dalle parti in data 27 ottobre 1997 e che avrebbe doveva essere eseguito entro sei mesi e dunque in data anteriore all’entrata in vigore della legge, pubblicata il 22 giugno 1998.
Censura dunque la sentenza della Corte d’Appello per aver ritenuto irrilevante il momento genetico del rapporto, omettendo di considerare che le norme della L. n. 192 del 1998, non potevano trovare applicazione in relazione ad un contratto concluso anteriormente all’entrata in vigore della legge, non potendo estrapolarsi una sola norma, l’articolo 10, dal complessivo contesto normativo da cui trarre la nuova disciplina contrattuale.
La censura avverso la statuizione di improcedibilita’ della sentenza impugnata va accolta, seppure sulla base dell’esercizio da parte di questa Corte del potere di individuare l’esatto diritto applicabile alla vicenda, in virtu’ della funzione del giudizio di legittimita’ di garantire l’osservanza ed uniforme interpretazione della legge, onde la Corte puo’ ritenere fondata la questione per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte ed individuata d’ufficio.
Nell’ambito della disciplina introdotta dalla L. n. 192 del 1998, che si connota per la dipendenza economica e tecnologica di un’impresa (subfornitrice) nei confronti dell’altra (committente), si distinguono, invero, norme che regolano la forma e la conclusione del contratto e dunque il momento genetico del rapporto, da altre disposizioni, che afferiscono al momento funzionale e dunque all’esecuzione del contratto, mentre la norma dell’articolo 10, citata dalla ricorrente, secondo cui le controversie relative ai contratti di subfornitura sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria ed artigianato, ha certamente carattere processuale.
Dal carattere processuale della norma, in mancanza di una diversa disposizione di diritto transitorio, discende dunque la diretta applicabilita’ della stessa alle controversie che discendono dall’esecuzione di un contratto riconducibile alla subfornitura, insorto successivamente alla data di entrata in vigore della legge, pure se il contratto sia stato stipulato anteriormente a tale data, secondo i principi generali in materia di norma processuale, attesa la regola della immediata applicazione in materia processuale della norma sopravvenuta, che interessa ogni atto processuale isolatamente considerato.
Si osserva dunque che le controversie relative ad un contratto di subfornitura, ancorche’ stipulato anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 192 del 1998, sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’articolo 10 della legge medesima.
Cio’ posto, seppure con l’unico motivo di ricorso la ricorrente abbia essenzialmente censurato la statuizione di improcedibilita’ e la violazione della L. n. 192 del 1998, articolo 10, con riferimento alla non retroattivita’ della disposizione, il ricorso va accolto per una ragione di diritto diversa da quella prospettata dal ricorrente, in quanto risultante dagli atti di causa. La disposizione suddetta, infatti, come questa Corte ha gia’ rilevato, non prevede alcuna sanzione per il caso dell’inosservanza del tentativo di conciliazione ivi previsto, ne’ appare invocabile, in via analogica, il disposto di cui all’articolo 412 bis c.p.c., nel testo “ragione temporis” vigente, ovvero dell’articolo 443 c.p.c., atteso che le disposizioni che prescrivono condizioni di procedibilita’ costituiscono una deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall’articolo 24 Cost..
Deve pertanto ritenersi che, con riferimento alla disposizione della L. n. 192 del 1998, articolo 10, il tentativo obbligatorio di conciliazione non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di proponibilita’ o ammissibilita’ della domanda (Cass. 16092/2012).
Ed invero, muovendo dalla nozione di improcedibilita’, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev’essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell’improcedibilita’.
Poiche’ le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilita’ o di ammissibilita’, come gia’ evidenziato, costituiscono una deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio. garantito dall’articolo 24 Cost., inoltre, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo (Cass. 967/2004).
Ed anzi, il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte e’ nel senso che le previsioni di inammissibilita’, per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo (Cass. 26560/2014), dovendo limitarsene l’operativita’ ai soli casi nei quali il rigore estremo e’ davvero giustificato (Cass. 6130/2011).
In accoglimento del ricorso, va dunque dichiarata la nullita’ della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.
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