Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 28 settembre 2017, n. 22711. La violazione della cosa giudicata ed efficacia del giudicato esterno

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2.4- Quanto alla tardivita’ dell’eccezione relativa alla mancata documentazione, risultava dagli atti che era stata gia’ sollevata in comparsa di costituzione. In ogni caso la preclusione di cui all’articolo 180 c.p.c., comma 2, aveva ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estendeva alle eccezioni improprie o alle mere difese, ossia alle deduzioni volte la contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa.

2.5- Veniva respinto anche il motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano lamentato che erroneamente il tribunale avesse ritenuto mancante la prova del nesso causale tra la previsione regolamentare annullata e la dedotta impossibilita’ di destinare le unita’ immobiliari allo sfruttamento turistico. La Corte d’Appello riteneva che tale motivo fosse assorbito, attesa la mancanza di prove in ordine all’an debeatur.

3.- Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, (OMISSIS) e (OMISSIS).

Si e’ costituito il Condomino (OMISSIS) che resiste con controricorso.

In prossimita’ dell’udienza del 20 dicembre 2016 entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Con ordinanza del 30 dicembre 2016 e’ stato assegnato termine di giorni 90 al condominio intimato per depositare delibera di autorizzazione o ratifica a costituirsi nella presente fase di legittimita’.

In data 27 marzo 2017 e’ stata depositata la delibera condominiale di ratifica dell’operato dell’amministratore del condomino “(OMISSIS)”, in relazione al conferimento del mandato speciale a costituirsi nel presente giudizio di legittimita’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso viene censurata la violazione di cosa giudicata e la violazione tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’articolo 2909 c.c. e articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Secondo il ricorrente la sentenza della Corte di merito sarebbe errata per due diversi motivi: in primo luogo essa ignorerebbe del tutto il giudicato sulla delibera impugnata; in secondo luogo, qualora si volesse ritenere che la motivazione si riferisca a tale giudicato, sarebbe palese l’errore di interpretazione da parte della Corte d’Appello, che aveva ritenuto che tale decisione sancisse l’illegittimita’ della previsione regolamentare limitatamente al divieto di utilizzo dei monolocali a pensione o albergo e non in relazione anche all’affitto stagionale.

2.- Il motivo e’ infondato.

Deve innanzitutto smentirsi l’assunto del ricorrente secondo cui la sentenza impugnata non aveva tenuto in nessun conto la sentenza passata in giudicato con la quale il Tribunale di Messina aveva annullato l’articolo 4 del regolamento di condominio, in quanto, al contrario, la sentenza dava atto della sussistenza di tale giudicato, interpretandolo unitamente alla clausola del regolamento condominiale annullata.

Si legge nella sentenza testualmente che: “come correttamente rilevato dal giudice di primo grado l’articolo 4 del regolamento condominiale, benche’ ritenuto lesivo delle prerogative dei singoli condomini ed illegittimamente invasivo delle facolta’ connesse al diritto di proprieta’ individuale, e conseguentemente annullato dal Tribunale di Messina, non precludeva la possibilita’ di locare i monovani ad uso abitativo per brevissimi periodi”.

2.1- Da un lato, pertanto, risulta infondata la censura relativa alla violazione dell’articolo 2909 c.c. per aver il giudice d’appello del tutto ignorato la sentenza del Tribunale di Messina di annullamento del regolamento condominiale e, dall’altro, risulta altrettanto infondata la censura in relazione all’errata interpretazione della suddetta sentenza.

2.2- A tal proposito deve premettersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte cui questo collegio intende dare continuita’, “La violazione della cosa giudicata, in quanto importa disapplicazione dell’articolo 2909 c.c., e’ denunziabile in cassazione, ma il controllo di legittimita’ deve limitarsi all’accertamento degli estremi legali per la efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, senza potersi sindacare l’interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, perche’ essa rientra nella sfera del libero apprezzamento di quest’ultimo e, quindi, e’ incensurabile in sede di legittimita’, quando l’interpretazione stessa sia immune da errori giuridici o da vizi di logica” Sez. L., Sentenza n. 14297 del 08/06/2017.

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