Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9555.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis del codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli, contegno per ciò solo meritevole di sanzione, e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9555
Data udienza 27 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
Dott. PENTA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12218/2015 proposto da:
COMUNE DI BARI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4848/2014 del TRIBUNALE DI BARI, depositata il 4/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente e dalla contro ricorrente.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato (OMISSIS) impugnava davanti al Giudice di Pace di Bari il verbale di accertamento del 15.12.2007 elevato dalla Polizia Municipale di Bari per violazione dell’articolo 126 bis C.d.S., eccependo, per quello che qui interessa, di aver comunicato tempestivamente alla suddetta Polizia Municipale di non essere in grado di indicare le generalita’ di chi era alla guida del veicolo di sua proprieta’ al momento della originaria infrazione a causa sia del notevole tempo trascorso tra l’infrazione (il 06/03/07) e la notifica del verbale di accertamento (il 28/06/07), sia della circostanza che il veicolo era utilizzato oltre che da lei anche dal marito e dalle sue due figlie.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bari chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che in base alla normativa vigente il proprietario del veicolo e’ sempre tenuto a conoscere le generalita’ di colui al quale affida la conduzione del mezzo, e nel caso in cui non sia in grado di comunicarle risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento delveicolo stesso.
Il Giudice di Pace adito con sentenza n.7244/2008 accoglieva il ricorso della (OMISSIS) e condannava il Comune di Bari al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione proponeva appello il Comune di Bari avanti il Tribunale di Bari; si costituiva in giudizio (OMISSIS) che chiedeva il rigetto dell’impugnazione.
Il Tribunale di Bari con la sentenza n.4848/2014 (depositata il 4/11/2014) rigettava l’appello e per l’effetto confermava la sentenza impugnata, con condanna nei confronti del Comune di Bari al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della decisione il giudice di secondo grado, richiamando i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n.165/2008, secondo cui bisogna distinguere la condotta di chi omette del tutto di comunicare alla P.A. le generalita’ del conducente delveicolo al momento dell’infrazione da quella di colui che invece comunichi l’esistenza di validi motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione dei dati richiesti, rilevava che nel caso di specie l’appellata non era stata in grado di fornire i dati del conducente la sua automobile, in quanto la violazione risaliva a circa quattro mesi prima rispetto alla notifica del verbale ed il veicolo era spesso utilizzato anche dal marito e dalle due figlie, tutti muniti di patente.
L’omissione da parte dell’appellata era percio’ legittima ed escludeva la sua responsabilita’ per la contestata violazione amministrativa.
Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Bari formulando un unico motivo.
Resiste (OMISSIS) con apposito controricorso.
2. Con un unico motivo il ricorrente eccepisce in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 126 bis C.d.S., comma 2, e articolo 180 C.d.S., comma 8.
A suo avviso il Giudice di appello avrebbe errato nel giustificare l’omissione della (OMISSIS), in quanto la corretta interpretazione delle norme citate obbliga il proprietario del veicolo di conoscere le generalita’ del conducente il proprio veicolo, non essendo sufficiente per sottrarsi a tale obbligo addurre che l’automobile e’ in uso a piu’ persone.
Il motivo e’ infondato.
Non ignora il Collegio come la questione sia stata oggetto di precedenti interventi da parte di questa stessa Sezione che in varie occasioni ha avuto modo di affermare che (cfr. Cass. n. 12842/2009) in tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, e’ tenuto sempre a conoscere l’identita’ dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identita’ all’autorita’ amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa. L’inosservanza di tale dovere di collaborazione e’ sanzionata, in base al combinato disposto degli articoli 126 bis e 180 C.d.S., alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005, senza che il proprietario possa sottrarsi legittimamente a tale obbligo in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso (conforme Cass. n. 21957/2014, Cass. n. n.13748/2007, nonche’ da ultimo Cass. n. 29593/2017, secondo cui il proprietario delveicolo sarebbe tenuto sempre a conoscere l’identita’ dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identita’ all’autorita’ amministrativa che gliene faccia legittima richiesta).
Trattasi pero’ di orientamento che deve essere precisato alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa n. 165 del2008, la cui portata, benche’ in molti casi anteriore a quella di deliberazione delle sentenze sopra citate, non appare essere stata presa in esame in tutte le sue implicazioni.
Il giudice delle leggi in motivazione ha infatti affermato:”….che debba essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facolta’ di esonerarsi da responsabilita’, dimostrando l’impossibilita’ di rendere una dichiarazione diversa da quella “negativa” (cioe’ a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione), e’ una conclusione che discende anche dalla necessita’ di offrire della censurata disposizione, nella parte in cui richiama l’articolo 180 C.d.S., comma 8, un’interpretazione coerente proprio con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, e secondo i quali essa sanzionerebbe il “rifiuto” della condotta collaborativa (e non gia’ la mera omessa collaborazione) necessaria ai fini dell’accertamento delle infrazioni stradali. Inoltre, come anche affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 434 del 2007, appare necessario precisare – per fugare “persistenti dubbi nell’interpretazione del testo originario dell’articolo 126 bis C.d.S., comma 2” – che la scelta in favore di “un’opzione ermeneutica, che pervenisse alla conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei “dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, presenterebbe una dubbia compatibilita’ con l’articolo 24 Cost.”; essa, infatti, “non consentendo in alcun modo all’interessato di sottrarsi all’applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilita’”, con conseguente “lesione del diritto di difesa”, dal momento che risulterebbe preclusa all’interessato “ogni possibilita’ di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta”.
Deve quindi reputarsi che, se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorche’ in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l’idoneita’ delle giustificazioni fornite dall’interessato ad escludere la presunzione di responsabilita’ che la norma pone a carico del dichiarante.
Nel caso di specie il Tribunale, esercitando appunto tale discrezionale potere di apprezzamento in fatto, ha ritenuto di escludere la responsabilita’ della opponente valorizzando da un lato il decorso del tempo tra la data dell’infrazione contestata e quella della richiesta di informazioni (oltre tre mesi) e, dall’altro, la riferita presenza nel nucleo familiare della (OMISSIS) anche di altri soggetti ordinariamente fruitori dell’autovettura, reputando in tal modo giustificata la mancata indicazione del nominativo del conducente.
La censura di violazione di legge deve pertanto reputarsi infondata avendo al contrario il giudice di appello fatto corretta applicazione della norma di cui in rubrica alla luce dell’interpretazione che ne e’ stata offerta dalla Consulta, risolvendosi il motivo nella sostanza in una critica, non consentita, alla valutazione in fatto del giudice di merito.
Deve pertanto affermarsi, al fine di ribadire il rigetto delricorso, il seguente principio di diritto: Ai fini dell’applicazione dell’articolo 126 bis C.d.S., occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, cosi’, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per cio’ solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneita’ delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilita’ a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimita’.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna delricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano come da dispositivo.
4. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’articolo 13, del testo unico di cui al Decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’articolo 1 bis, dello stesso articolo 13.
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