Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 16 marzo 2018, n. 6568. È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost. ed ai parametri interposti degli artt. 6, par. 1, e 45, par. 1, della CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost. ed ai parametri interposti degli artt. 6, par. 1, e 45, par. 1, della CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dall’art. 55, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nella parte in cui qualifica l’istanza di accelerazione quale condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata dei giudizi penali.

Ordinanza 16 marzo 2018, n. 6568
Data udienza 29 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12850-2016 proposto da:

(OMISSIS), (C. F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso, dall’avvocato (OMISSIS), unitamente alla quale e’ elett.te dom.to in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente principale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. (C.F. (OMISSIS)), dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il 17/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2018 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

FATTO E DIRITTO

Osservato che (OMISSIS), con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Firenze in data 28.4.2015, chiese la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un precedente giudizio penale svoltosi innanzi al Tribunale di Perugia;

che, in particolare, la Corte toscana, con decreto depositato il 17.3.2016, accolse la domanda, condannando il Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, dell’importo di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre interessi e spese di lite;

che per la cassazione di quest’ultimo decreto (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla base di un solo motivo, illustrato da successiva memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1;

che il Ministero si e’ costituito, svolgendo difese e proponendo, a propria volta, ricorso incidentale, anch’esso affidato ad un solo motivo;

Considerato che, con l’unico motivo, il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c., e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che la Corte di appello di Firenze, nel determinare le spese della fase di merito, avrebbe violato le suddette prescrizioni, pervenendo ad una liquidazione ben al di sotto dei minimi tariffari, nonche’ omettendo di liquidare il rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;

che con l’unico motivo, il ricorrente incidentale denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2-quinquies, lettera e) come introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 55 conv. con mod. dalla L. n. 134 del 2012, vigente ratione temporis (in relazione al’articolo 360 c.p.c., n. 3, ma da correttamente riqualificare in termini di denunziato error in procedendo, ex articolo 360 c.p.c., n. 4: cfr. Cass., Sez. 1, 3.1.2003, n. 3, Rv. 559418-01), per avere la Corte territoriale toscana riconosciuto al (OMISSIS) l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo presupposto, nonostante l’improponibilita’ della domanda, dovuta al mancato deposito, in esso, dell’istanza di accelerazione contemplata dalla richiamata norma;

che l’esame del ricorso incidentale appare, per pregiudizialita’ logica, preliminare a quello del ricorso principale;

che va anzitutto disattesa l’eccezione – sollevata in via preliminare dalla difesa del (OMISSIS) nelle memorie ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1 – di sua inammissibilita’ per tardivita’, considerata la tempestivita’ della consegna all’Ufficio N.E.P. (avvenuta il 27.6.2016, data cosi’ individuata ex articolo 155 c.p.c., comma 5,) del controricorso contenente il gravame incidentale, rispetto al momento di perfezionamento della notifica del ricorso principale nei confronti MINISTERO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (16.5.2015) e tenuto altresi’ conto della nullita’ della precedente notifica dell’atto introduttivo dell’odierno giudizio eseguita (in data 13.5.2016) presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con conseguente sua irrilevanza ai fini del rispetto del termine ex articolo 370 c.p.c. (Cass. 4979/2015);

che – con cio’ passando alla disamina del motivo – considerando il 21.9.2009 (e, cioe’, il giorno in cui il (OMISSIS), ricevendo la notifica dell’avviso ex articolo 415-bis c.p.c., ha avuto conoscenza diretta dell’esistenza del procedimento a proprio carico: cfr., in termini, Cass., Sez. 6-2, 20.7.2015, n. 15179, Rv. 636085-01) quale dies a quo ai fini del calcolo di durata del processo penale presupposto, il termine triennale di “ragionevolezza” fissato dalla L. n. 89 del 2001, articolo 2, comma 2-bis, non era ancora decorso alla data dell’11.9.2012 (di entrata in vigore del cit. articolo 2, comma 2-quinquies, lettera e), con conseguente necessita’, ai fini della proponibilita’ della domanda di equa riparazione, di deposito dell’istanza di accelerazione (Cass., Sez. 6-2, 21.12.2016, n. 26627, Rv. 641921-01; Cass., Sez. 6-2, 17.11.2016, n. 23448, Rv. 641869-01);

che, in accoglimento del motivo in esame, dovrebbe dunque pervenirsi alla declaratoria di improponibilita’ della domanda proposta da (OMISSIS), per non avere questi depositato nel giudizio presupposto (la circostanza e’ incontestata) l’istanza di accelerazione contemplata dal cit. articolo 2, comma 2-quinquies, lettera e (“Non e’ riconosciuto alcun indennizzo: (…) e) quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’articolo 2-bis”);

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