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Sicché, ritornando al caso che occupa, l’eventuale errore della R. non può che ricadere sul datore di lavoro e sul dirigente se questi non hanno operato per evitarlo, anche con la somministrazione di adeguata formazione.
Poste le premesse sin qui delineate appare altresì palese l’irrilevanza dell’aggiungersi, per effetto del comportamento del C. , di un ulteriore punto di pericolo, costituito dall’apertura del vano scala e dall’apertura del vano ascensore al piano terra. Non per questo si è determinato un nuovo rischio, non valutabile in precedenza e non possibile oggetto di formazione. Anche sotto tale aspetto risulta pertinente e corretto il riferimento fatto dalla Corte di Appello – per negare la valenza causale del comportamento del C. – alla non riconducibilità al caso in esame del principio delineato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il nesso causale tra condotta dell’imputato ed evento è interrotto nel caso in cui si inserisca ad opera di una diversa condotta un rischio nuovo, diverso ed incommensurabile rispetto a quello governato dall’imputato (Sez. 4, n. 22378 del 19/03/2015 – dep. 27/05/2015, Pg in proc. Volcan e altri, Rv. 26349401, in motivazione).
3.2. Ciò posto, va tuttavia rilevato che la condivisibile ricostruzione del quadro complessivo operata dalla Corte di Appello risulta tuttavia manchevole in un aspetto decisivo, che permette di connettere quel quadro allo specifico caso in esame.
Agli odierni ricorrenti non è stato rimproverato di aver omesso qualsiasi valutazione dei rischi connessi alle attività da compiersi da loro dipendenti nell’edificio e qualsiasi attività di formazione, ma di aver omesso la valutazione del rischio specifico insito nel sopralluogo all’interno di un cantiere; allo stesso modo si è rimproverata la omessa formazione sugli specifici rischi connessi al sopralluogo nell’edificio. Dalla esposizione della Corte di Appello non è possibile ricavare quali siano stati i contenuti e la tempistica dell’affidamento alla società del C. e del B. dell’incarico di progettazione, in relazione al venire in essere delle condizioni dell’edificio delle quali si è sin qui trattato. Va considerato, infatti, che ove l’insorgere del rischio (tipologico) di caduta dall’alto (per l’esistenza di aperture sul vuoto) fosse avvenuto in tempi successivi ad una valutazione dei rischi comunque eseguita – ma giustificatamente manchevole della considerazione dello specifico rischio – e di esso gli imputati fossero rimasti incolpevolmente all’oscuro, non potrebbe essere loro ascritto di non aver considerato un rischio che non avevano possibilità di conoscere.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio alla Corte di Appello di Torino, perché operi un integrativo accertamento, concernente i termini ed i tempi dell’affidamento alla Se-arch s.r.l. dei lavori di progettazione per l’edificio nel quale si verificò il sinistro e le contestuali condizioni strutturali del medesimo, con particolare riferimento alla esistenza di sorgenti del pericolo di caduta dall’alto; e quindi valuti, alla luce del più definito quadro fattuale, la condotta degli odierni ricorrenti, secondo le assunzioni in diritto ribadite in questa sede.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino

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