Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 28 febbraio 2018, n. 9160. In tema di reati contro la persona, il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l’esercizio delle attività e discipline sportive, é titolare di una posizione di garanzia

In tema di reati contro la persona, il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l’esercizio delle attività e discipline sportive, é titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, comma secondo, c.p., ed é tenuto, anche per il disposto di cui all’art. 2051 c.c., a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l’omessa adozione di dette cautele e l’evento lesivo occorso ad un utente dell’impianto sportivo

Sentenza 28 febbraio 2018, n. 9160
Data udienza 31 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5/2016 TRIBUNALE di GENOVA, del 11/01/2017;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CENICCOLA Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa l’11 gennaio 2017, il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’appello, ha riformato unicamente quoad poenam, confermandola nel resto, la condanna alla pena di giustizia emessa a carico di (OMISSIS) dal Giudice di pace di Genova in relazione al reato p. e p. dall’articolo 590 c.p. (lesioni colpose in danno di (OMISSIS)), contestato come commesso il (OMISSIS).
Allo (OMISSIS), nella sua qualita’ di presidente dell’associazione sportiva denominata (OMISSIS), che gestiva il campo sportivo ove si verifico’ l’incidente, si contesta di non avere adeguatamente ripristinato il manto erboso, sul quale si era venuto a creare un avvallamento del terreno di gioco che, nell’occorso, era nascosto dalla presenza di una pozzanghera d’acqua; in corrispondenza di detto punto del terreno di gioco, in occasione di una partita di calcio a sette, scivolava il giocatore (OMISSIS), che in dipendenza dell’incidente si procurava le lesioni meglio descritte nell’imputazione.
1.1. La sentenza d’appello ha in sostanza confermato l’impianto probatorio posto a base della decisione di primo grado, fondato nell’essenziale sulle dichiarazioni testimoniali della persona offesa e di altre persone presenti, che ne hanno corroborato le affermazioni in ordine alla dinamica dell’incidente: il (OMISSIS) rimaneva in sostanza intrappolato nell’avvallamento occultato dalla pozzanghera durante un’azione di gioco, senza che vi fosse stato alcun contatto fisico con altri giocatori. Quanto alla responsabilita’ dello (OMISSIS), essa e’ stata fondata dal Tribunale sulla posizione di garanzia dallo stesso ricoperta, ai sensi dell’articolo 2051 c.c. e articolo 40 c.p., comma 2, quale gestore di un impianto sportivo, cui era percio’ imputabile l’omessa manutenzione del terreno di gioco, con esclusione quindi della responsabilita’ dell’arbitro, che aveva consentito lo svolgimento della partita verificando unicamente se vi fossero le condizioni perche’ essa si svolgesse con regolarita’.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre lo (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia. Nel ricorso vengono proposti quattro distinti motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riguardo all’inapplicabilita’ alla fattispecie de qua dell’articolo 2050 c.c. e, per contro, all’applicabilita’ dell’esonero di responsabilita’ in relazione all’accettazione del rischio da parte del (OMISSIS). La (OMISSIS) aveva ceduto in affitto all'(OMISSIS) il campo sportivo, in erba sintetica, e non aveva il compito di fornire alcun supporto ne’ di personale, ne’ tecnico; nella specie, poi, l’attivita’ calcistica non rientra tra le attivita’ pericolose di cui all’articolo 2050 c.c., per cui gli organizzatori e i gestori non rispondono dei danni riportati dagli atleti nella normale alea dell’attivita’ sportiva, ove abbiano predisposto le normali cautele atte ad evitare l’incremento anomalo dei rischi. Il (OMISSIS), da parte sua, partecipando alla partita aveva consapevolmente e implicitamente accettato il rischio connesso alla disputa della stessa, derivante dal fatto che notoriamente nessun campo di calcio e’ perfettamente piano e privo di avvallamenti e che, quindi, il formarsi di una pozzanghera costituiva evento naturale accidentale.
2.2. Con il secondo motivo l’esponente lamenta violazione di legge per l’inapplicabilita’ alla fattispecie de qua dell’articolo 2051, atteso che lo (OMISSIS) non poteva qualificarsi come “custode del campo”.
Tale posizione era, semmai, ricoperta dall'(OMISSIS), che aveva assunto l’affitto del campo sportivo e ben poteva e doveva valutare se, per effetto del fattore pioggia, insorgessero rischi nell’utilizzo della struttura.
2.3. Con il terzo motivo l’esponente lamenta nuovamente violazione di legge in riferimento all’articolo 2051 c.c. e travisamento del fatto in ordine all’onere della prova sul nesso di causalita’ fra cosa in custodia ed evento dannoso: le testimonianze raccolte sull’accaduto hanno escluso che sul campo vi fossero buche anomale, si’ che l’accusa – cui incombeva l’onere di provare la dipendenza causale dell’occorso dalle condizioni del campo – ha solo potuto provare che il (OMISSIS) cadde scivolando nella pozza d’acqua, formatasi per ragioni estemporanee e per un fattore esogeno.
2.4. Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione delle norme organizzative interne federali (N.O.I.F.) in base alle quali era compito dell’arbitro, a fronte del fattore pioggia, disporre che non si giocasse la partita a causa dell’impraticabilita’ del campo, impedendo cosi’ che si verificasse l’incidente. Era l’arbitro, quindi, a ricoprire la posizione di garanzia erroneamente attribuita allo (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato in tutte le lagnanze in cui esso si articola.
1.1. E’, innanzitutto, inconferente il richiamo all’articolo 2050 c.c. di cui al primo motivo di ricorso, atteso che l’obbligo di protezione che e’ proiezione della posizione di garanzia riguarda non solo le attivita’ pericolose (dovendosi intendere per tali non solo quelle cosi’ identificate dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, bensi’ ogni attivita’ che per sua stessa natura o per le caratteristiche di esercizio comporti una rilevante possibilita’ del verificarsi di un danno), ma anche i pericoli atipici, cioe’ quelli che – benche’ prevedibili – siano tuttavia diversi da quelli connaturati alla pericolosita’ insita nell’attivita’ sportiva in corso di svolgimento (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 39619 del 11/07/2007, Bosticco; Sez. 4, Sentenza n. 26239 del 19/03/2013, Gharby e altri): tant’e’ che la giurisprudenza di legittimita’ ha avuto modo di chiarire che il responsabile di attrezzature sportive o ricreative e’ titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumita’ di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualita’ di “custode” delle stesse attrezzature, come tale civilmente responsabile, fuori dall’ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa ex articolo 2051 c.c., sia quando l’uso delle attrezzature dia luogo a un’attivita’ da qualificarsi pericolosa ai sensi dell’articolo 2050 c.c., rispetto alle quali egli e’ obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso (Sez. 4, Sentenza n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, S. e altro, Rv. 258434); dunque, non e’ solo la natura “intrinsecamente” pericolosa dell’attivita’ sportiva a fondare la posizione di garanzia del soggetto che abbia in custodia un impianto utilizzato da terzi, ma piu’ in generale il possibile verificarsi, in dipendenza dell’utilizzo dell’impianto medesimo, di danni che rientrino nell’area della prevedibilita’ (e che non siano percio’ qualificabili come “caso fortuito”).
In ragione di siffatti principi, il responsabile di una societa’ sportiva, che ha la disponibilita’ di impianti ed attrezzature per l’esercizio delle attivita’ e discipline sportive, e’ titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’articolo 40 c.p., comma 2, ed e’ tenuto, anche per il disposto di cui all’articolo 2051 c.c., a garantire l’incolumita’ fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalita’ tra l’omessa adozione di dette cautele e l’evento lesivo occorso ad un utente dell’impianto sportivo (Sez. 4, Sentenza n. 22037 del 21/04/2015, Muraca, Rv. 263823).
Piu’ specificamente, in tema di lesioni colpose patite da un calciatore, si e’ affermato che il gestore di un centro sportivo e’ titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l’incolumita’ fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature (Sez. 4, Sentenza n. 18798 del 20/09/2011, Restelli, Rv. 253918).
1.2. Ora, venendo alla posizione dello (OMISSIS) (e con particolare riguardo alle doglianze di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso), a nulla rileva che egli, in qualita’ di presidente della (OMISSIS), avesse ceduto in affitto all'(OMISSIS), in occasione del campionato che vi si stava disputando, il campo sportivo a fondo sintetico ove si verifico’ l’incidente: l’assunzione della disponibilita’ del campo da parte dell'(OMISSIS), limitatamente alla durata del torneo organizzato dalla stessa (OMISSIS) (come si ricava dagli atti: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), non significava in alcun modo che lo (OMISSIS) avesse cessato dalle sue responsabilita’ di gestore dell’impianto e, in specie, dall’obbligo di mantenere il campo sportivo in buone condizioni d’uso: e’ appena il caso di rammentare che, sulla scorta del riparto di responsabilita’ tra titolare del bene e conduttore ex articolo 2051 c.c., deve attribuirsi al primo la responsabilita’ per danni cagionati dalla cosa a terzi che dipendano da caratteristiche strutturali dell’impianto; e, dunque, come nella specie, anche da difetti di manutenzione dell’impianto medesimo tali da impedirne od ostacolarne l’utilizzo in sicurezza. Invero, nella fattispecie considerata, era lo (OMISSIS) a dover governare i rischi connessi alle caratteristiche del campo sportivo e, nella specie, a dover impedire che esso presentasse rischi nell’utilizzo in condizioni meteorologiche avverse: non costituiva certo un’eventualita’ imprevedibile il fatto che, su un campo di calcio all’aperto ove erano presenti avvallamenti, si raccogliesse l’acqua piovana in occasione di eventi atmosferici; con la conseguenza che lo (OMISSIS) ben poteva rappresentarsi che sul campo si potessero formare pozzanghere d’acqua (caratterizzate da infiltrazioni d’acqua sotto la moquette presente sul campo, in modo tale da occultare i dislivelli presenti sul terreno di gioco, con i rischi che cio’ comportava: vds. le dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) richiamate a pag. 1 della sentenza, in fine), ed era quindi tenuto ad attivarsi per impedire che cio’ si verificasse.
1.3. Ne’ rileva l’obiezione difensiva (di cui al terzo motivo di ricorso) secondo la quale e’ stata esclusa la presenza di buche anomale sul campo di gioco: per come si evince dallo stesso atto d’impugnazione, l testimoni avevano riferito che nelle pozze presenti sul terreno il piede affondava fino alla caviglia, e cio’ indiscutibilmente rende l’idea di quale fosse il dislivello del terreno di gioco in corrispondenza di quei punti, e di come cio’ comportasse la possibilita’ che i giocatori vi scivolassero accidentalmente, come in effetti accadde al (OMISSIS).
1.4. Sul piano della causalita’ omissiva, ben poco e’ a dirsi: avuto riguardo alla pacifica ricostruzione della dinamica dell’incidente, e’ di tutta evidenza che, ove lo (OMISSIS) avesse gestito correttamente il rischio connesso al prodursi di pozze d’acqua sul campo di gioco in occasione di eventi piovosi, l’incidente occorso al (OMISSIS) – che in base al conducente percorso argomentativo della sentenza impugnata e’ legato all’insidia nascosta nel terreno dal formarsi della pozzanghera – non si sarebbe verificato.
1.5. Da ultimo, e con precipuo riguardo al quarto motivo di ricorso, va sgombrato il campo dalle asserzioni del ricorrente circa l’attribuibilita’ all’arbitro di una posizione di garanzia e, conseguentemente, di una qualche responsabilita’ per l’incidente oggetto del processo. Ed invero, la lettura degli articoli 60 e 64 delle Norme organizzative interne federali richiamate nel ricorso conclama con evidenza che l’esercizio, demandato all’arbitro, della facolta’ di disporre la sospensione o il rinvio della partita (articolo 60) non e’, chiaramente, riferibile a obblighi di garanzia dell’arbitro stesso per ragioni di incolumita’ e sicurezza dei giocatori, ma alla valutazione circa la possibilita’ di disputare o meno la partita stessa in condizioni di praticabilita’ del campo, in occasione di eventi atmosferici che possano ostacolare o impedire il regolare svolgimento delle azioni di gioco: cio’ che, secondo quanto esposto nella sentenza impugnata (pag. 2) lo stesso arbitro aveva dichiarato di avere fatto, verificando se il pallone rimbalzasse, all’evidente scopo di accertare se la partita si potesse disputare regolarmente.
E’ invece palesemente inconferente il richiamo all’articolo 64 delle NOIF, che fa bensi’ riferimento alle responsabilita’ e ai compiti dell’arbitro in ordine all’incolumita’ propria, dei giocatori e dei guardalinee, ma non gia’ per le conseguenze di eventi atmosferici, ma per ragioni di ordine pubblico (si fa infatti riferimento, nella norma citata, a situazioni come il lancio di oggetti o di materiale pirotecnico).
1.6. Del resto, quand’anche siffatta posizione di garanzia fosse stata astrattamente ipotizzabile, essa non avrebbe comportato ex se l’esclusione degli obblighi di garanzia gravanti sullo (OMISSIS) e in precedenza illustrati (riferiti al mantenimento in idonee condizioni di sicurezza dell’impianto sportivo da lui gestito e locato), atteso il pacifico orientamento giurisprudenziale in base ai quale, qualora vi siano piu’ titolari della posizione di garanzia, ciascuno e’ per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia (cfr. ex multis Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850).
2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

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