Corte di Cassazione, sezione quarta penale, ordinanza n. 57329 del 2017. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato.

Corte di Cassazione
sezione IV penale
Ordinanza n. 57329 Anno 2017

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 06/12/2017
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. G.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato commesso in Trapani il
18/1/2014.
2. Il difensore ricorrente deduce vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 61 n. 4 cod. pen..
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando che non si ravvisassero elementi positivi atti a giustificare la concessione di simile beneficio, atteso che la confessione resa dall’imputato poco aggiunge rispetto al suo riconoscimento attraverso il sistema di videosorveglianza, e in ogni caso con riguardo ai precedenti penali anche specifici dell’odierno ricorrente ed alle modalità del fatto che denotano una professionalità negativa ed una professionalità dell’agire
criminoso.

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