I doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.
Ordinanza 23 febbraio 2018, n. 4470
Data udienza 23 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2240/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dei medesimi difensori;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma depositata il 20 ottobre 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2017 dal Consigliere Alberto Pazzi.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del (OMISSIS) il Tribunale di Roma pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) con addebito della stessa al marito, disponeva in merito all’ affido e alla collocazione della figlia minore, individuava il contributo dovuto dal (OMISSIS) per il mantenimento del coniuge separato e della discendente e rigettava le differenti domande presentate, fra cui quella di risarcimento avanzata dalla (OMISSIS) per il ristoro dei danni causati dalla lesione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati quali la dignita’, la riservatezza, l’onore, la morale, la reputazione, la privacy, la salute e l’integrita’ psicofisica.
La decisione veniva impugnata tanto dal (OMISSIS), rispetto alla consistenza del contributo per il mantenimento fissato a suo carico, quanto dalla (OMISSIS), che in via incidentale sollecitava, fra l’altro, l’accoglimento della domanda di risarcimento danni presentata.
2. La Corte d’Appello di Roma, nel riformare parzialmente la statuizione impugnata rispetto alla misura del contributo per il mantenimento della moglie posto a carico del (OMISSIS) e alla disciplina del contributo per le spese della figlia, rigettava l’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS).
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia (OMISSIS), che ha fatto valere un unico, articolato, motivo di impugnazione.
Ha resistito con controricorso il (OMISSIS), che ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione degli articoli 2043 e 2059 c.c. e ritiene che non possa essere condivisa la tesi sostenuta dalla corte territoriale secondo cui la domanda risarcitoria presentata, facendo conseguire le singole voci di danno (biologico, morale ed esistenziale) ex se genericamente dalla condotta tenuta dal marito e senza alcuna deduzione precisa di circostanze tali da consentire una valutazione della sussistenza del danno circostanziata e parametrata sulla persona della resistente, non meritava accoglimento in mancanza di una specifica allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito; secondo la ricorrente la Corte d’Appello, una volta registrato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio puo’ integrare gli estremi dell’ illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati, avrebbe dovuto al contrario tenere in debito conto che nel caso in esame le condotte avevano assunto un rilievo esterno ed autonomo quali lesioni dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, anche in considerazione delle modalita’ con le quali il rapporto era stato condotto.
5. Il motivo di ricorso proposto e’ inammissibile.
E’ opportuno ricordare in limine che la Corte d’Appello ha espressamente riconosciuto che i doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben puo’ integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’ autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 c.c. (Sez. 1, Sentenza n. 18853 del 15/09/2011, Rv. 619619 – 01).
Nel contempo la corte territoriale ha affermato che la dignita’ e l’onore della moglie costituiscono beni costituzionalmente protetti e risultavano, nel caso di specie, gravemente lesi dalla condotta senz’altro peculiare tenuta dal marito; cio’ nonostante il collegio d’ appello ha negato il risarcimento invocato sul presupposto che la lesione dei diritti inviolabili della persona, costituendo un danno conseguenza, doveva essere specificamente allegato e provato.
Occorre poi rilevare come l’odierna ricorrente, pur lamentando la violazione del disposto degli articoli 2043 e 2059 c.c., non abbia affatto denunciato l’erronea applicazione di tali norme da parte del giudice di merito (applicazione che anzi pare condividere laddove, a pagg. 12, riconosce il principio secondo il quale la violazione dei doveri coniugali non comporta di per se’ automaticamente il diritto al risarcimento del danno), ma abbia invece sostenuto che nel caso di specie la condotta della controparte aveva assunto un rilievo esterno ed autonomo provocando anche un danno patrimoniale conseguente al peggioramento delle sue condizioni fisiche.
Dunque la censura sollevata non investe le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata ne’ rispetto al fatto che la violazione dei doveri coniugali possa essere fonte di responsabilita’ aquiliana, ne’ in ordine agli oneri probatori correlati alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (che non puo’ mai ritenersi in re ipsa, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzione semplici; si veda in questo senso, da ultimo, Cass. 17.1.2017 n. 917), ma torna a sostenere nel merito gli assunti non condivisi dalla corte territoriale senza confrontarsi con la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata e senza individuare un preciso error in iudicando nel suo ordito argomentativo.
Questa Corte non puo’ rivedere nel merito la motivazione offerta all’interno della sentenza impugnata circa l’impossibilita’ di identificare il danno lamentato, dato che il giudice di legittimita’ non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, e si deve limitare a constatare come il ricorso in esame non assolva l’obbligo di specifica contestazione della ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 – 01).
La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata e’ assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilita’ del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20910 del 07/09/2017, Rv. 645744 – 01).
E’ opportuno infine sottolineare come nessuna puntuale censura e’ stata sollevata rispetto al passaggio motivazionale con cui la Corte d’ Appello ha espressamente escluso la sussistenza di un nesso di causalita’ fra l’aggravamento delle condizioni di salute dell’odierna ricorrente e i fatti addebitati al marito.
6. In forza dei motivi appena esposti il ricorso non puo’ che essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.900, di cui Euro 200 per spese e Euro 2.700 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri titoli identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
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