In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, la L. n. 154 del 1992, articolo 3, comma 3, e, successivamente, l’articolo 117, comma 2, t.u.l.b., abilita la Banca d’Italia, su conforme Delib. del CICR, a stabilire che “particolari contratti” possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicchè quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta ” in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto” deve essere inteso nel senso che l’intento di agevolare “particolari modalità della contrattazione” non comporta – in una equilibrata visione degli interessi in campo – una “radicale” soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel “contratto madre”, delle condizioni economiche a cui sara’ assoggettato il “contratto figlio”

Sentenza 22 novembre 2017, n. 27836
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18960/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti sia in proprio che nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2778/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO LUIGI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’appello di Napoli ha accolto l’impugnazione proposta dai signori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) contro la (OMISSIS) SpA (d’ora in avanti, semplicemente (OMISSIS)), riguardante la sentenza del Tribunale di quella stessa citta’ che aveva disatteso le domande di condanna della Banca convenuta al pagamento di una somma corrispondente a quella oggetto di pegno (risultante dal controvalore della gestione patrimoniale relativa ad un portafoglio di investimento), agli interessi ed al maggior danno, accogliendole pressoche’ pienamente e cosi’ disponendo la restituzione di quanto realizzato con il pegno, oltre agli interessi legali (escluso il maggior danno) e le spese del doppio grado di giudizio.
2. Gli attori-appellanti, infatti, avevano garantito l’apertura di credito di una maggior somma, concessa dalla Banca alla societa’ (OMISSIS) srl, rispetto alla quale la (OMISSIS) – dopo pochi anni – aveva revocato l’affidamento, richiesto vanamente la copertura dell’esposizione debitoria e quindi proceduto all’incasso delle somme corrispondenti ai titoli oggetto di pegno.
2.1. Secondo la Corte territoriale, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice (e per quello che ancora rileva in questa sede): a) il contratto di apertura di credito, concluso tra la societa’ garantita e la banca, cui era collegato il contratto di pegno sui valori mobiliari di loro proprieta’, non essendo redatto in forma scritta, come richiesto dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 117 era nullo; b) in ragione del menzionato collegamento negoziale e l’interdipendenza tra i titoli, la nullita’ veniva a colpire anche il contratto di pegno; c) la nullita’ dichiarata non poteva essere esclusa in ragione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5312 del 2007 in quanto non solo la sentenza riguardava i rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS) srl ma essa aveva considerato invalido il solo contratto di conto corrente, non quello di apertura di credito.
3.Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidato ad un unico motivo di censura, articolato in due profili ed illustrato anche con memoria, contro cui hanno resistito i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo profilo dell’unico complesso motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione della L. n. 154 del 1992, articolo 3, comma 3 e articolo 117 TUB nonche’ articoli 1327 e 2909 cod. civ. (articolo 360 c.p.c., n. 3); difetto di motivazione ed omessa e falsa considerazione di prove documentali acquisite su punti decisivi della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5)) la Banca ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha affermato la nullita’ del contratto di apertura di credito per difetto della forma scritta in quanto, nel contratto di conto corrente bancario, all’articolo 8 delle norme contrattuali espressamente approvate per iscritto, vi era il chiaro riferimento all’apertura di credito.
1.1.Secondo (OMISSIS), premesso che a seguito della Delib. CICR 4 marzo 2003, adottata ai sensi dell’articolo 117, comma 2, TUB e della L. n. 154 del 1992, articolo 3, comma 3, la forma scritta del contratto non sarebbe obbligatoria per le prestazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in precedenti contratti redatti per iscritto, cosi’ come affermato anche dalla SC con la sentenza n. 14470 del 2005, sarebbe evidente l’errore della Corte territoriale che non si sarebbe avveduta che il contratto di apertura di credito, in quanto richiamato da quello di conto corrente, non aveva bisogno della forma scritta ma si era perfezionato per facta concludentia, ossia sulla base della richiesta della (OMISSIS) e la conseguente esecuzione intrapresa dalla Banca (che sulla richiesta aveva messo a disposizione la somma richiesta dalla societa’ garantita).
2. Con il secondo profilo del detto mezzo (OMISSIS) si duole del travisamento del giudicato esterno esaminato nella sentenza in quanto – in disparte l’erroneita’ della considerazione sul fatto che esso non riguardava le stesse parti dei due giudizi – la decisione invocata non avrebbe escluso la validita’ sia del contratto di conto corrente che di quello di apertura di credito.
3. Per ragioni di comodita’ espositiva la trattazione del secondo profilo del mezzo deve precedere quella del primo.
3.1. E tale profilo si palesa del tutto inammissibile, perche’ – come questa Corte ha gia’ affermato (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 15737 del 2017) “nel giudizio di legittimita’, il principio della rilevabilita’ del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilita’ del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.”.
3.2. Nel caso in esame vi e’, da un lato, l’affermazione del ricorrente circa il fatto che, con quel giudicato esterno, si sarebbe pervenuti alla dichiarazione di invalidita’ non solo del contratto di conto corrente (sottoscritto dalla societa’ (OMISSIS) srl con la (OMISSIS)), ma anche del negozio di apertura di credito inter partes e, dall’altro, quella del resistente che esclude radicalmente che il dictum giudiziale abbia riguardato (e la sentenza si sia soffermata su) l’invalidita’ del contratto di apertura di credito.
3.3. Era, pertanto, decisivo che il mezzo fosse sostenuto da un’autosufficiente esposizione, dimostrativa del testo oggetto di discussione tra le parti, che invece e’ mancata, con le conseguenze anzidette.
4. Il primo profilo del motivo e’, invece, infondato.

[…segue pagina successiva]

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