Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 novembre 2017, n. 27836. In materia di disciplina della forma dei contratti bancari

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4.1. E’ bensi’ vero che questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, “in materia di disciplina della forma dei contratti bancari, la L. n. 154 del 1992, articolo 3, comma 3, e, successivamente, l’articolo 117, comma 2, t.u.l.b., nella parte in cui dispongono che il C.I.C.R. puo’ prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, attribuiscono a detto Comitato interministeriale il potere – da questo conferito alla (OMISSIS) – di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che, percio’, costituiscono norme di rango secondario, la cui legittimita’ non e’ esclusa dalla mancata indicazione delle motivate ragioni tecniche della deroga, dovendo l’onere della motivazione ritenersi adempiuto mediante l’indicazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi gia’ individuati e disciplinati in contratti stipulati per iscritto.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittime le disposizioni (….) in forza delle quali il contratto di apertura di credito, qualora risulti gia’ previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto, a pena di nullita’)” (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 14470 del 2005).
4.2. E’ pero’ altrettanto vero che tale principio deve essere correttamente inteso perche’, com’e’ stato precisato, anche successivamente da questa stessa sezione, “l’intento di agevolare “particolari modalita’ della contrattazione” non (puo’) comportare – in una equilibrata visione degli interessi in campo (…) – una “radicale” soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi (..) la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato” (Cass. Sez. 1, sent. n. 9068 del 2017; e si veda altresi’ Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 7763 del 2017 che ha respinto il ricorso incidentale formulato da una banca, avendo il giudice di merito rilevato la carenza sia di una stretta connessione funzionale ed operativa tra il contratto di apertura di credito e quello di conto corrente, sia di una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello formato per iscritto).
4.3. Nella specie, infatti, la Banca ricorrente richiama ed allega un testo contrattuale inter partes (riportato a p. 13 del ricorso) dalla lettura del quale non emerge alcun regolamento economico dell’ipotetico contratto di apertura di credito, ivi previsto solo come possibile, se non l’indicazione di condizioni quadro, generali ed astratte, che la Banca s’impegnava a seguire (ed il cliente a osservare) in caso di stipula di un’apertura di credito successiva con C lo stesso sottoscrittore del conto corrente bancario.
4.4. In sostanza, ed in tal senso, va integrata la motivazione reiettiva contenuta nella sentenza impugnata, ove risulta solo una generica indicazione delle condizioni normative senza alcuna specificazione del regolamento economico, cosicche’ il richiamo appare del tutto lontano dall’interpretazione corretta del principio, enunciato da questa stessa sezione con il richiamato precedente del 2005 (e attualizzato dai piu’ recenti arresti del 2017), sicche’ il ricorso deve essere respinto con le conseguenze di legge.
5. Il secondo aspetto del secondo profilo (il richiamo ai provvedimenti ministeriali) resta assorbito dalla reiezione del primo.
6.In conclusione, il ricorso va respinto sulla base del seguente principio di diritto:
in materia di disciplina della forma dei contratti bancari, la L. n. 154 del 1992, articolo 3, comma 3, e, successivamente, l’articolo 117, comma 2, t.u.l.b., abilita la (OMISSIS), su conforme Delib. del CICR, a stabilire che “particolari contratti” possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicche’ quanto da queste autorita’ stabilito c (OMISSIS)a la non necessita’ della forma scritta “in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto” deve essere inteso nel senso che l’intento di agevolare “particolari modalita’ della contrattazione” non comporta – in una equilibrata visione degli interessi in campo – una “radicale” soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel “contratto madre”, delle condizioni economiche a cui sara’ assoggettato il “contratto figlio” (in applicazione di tale principio, va respinto il ricorso della Banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro, generali ed astratte, contenute nel contratto di conto corrente, senza la previsione di regole relative alla parte economica, ha chiesto di considerare valido il contratto di apertura di credito, concluso per facta concludentia).
6.1. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
6.2. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte della ricorrente societa’ (non anche della rinunciante Banca), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, che liquida – in favore dei resistenti, in solido – in complessivi Euro 6.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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