In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione
Corte di Cassazione
sez. I Civile
ordinanza13 ottobre 2017, n. 24156
Presidente Didone – Relatore Di Marzio
Fatti di causa
1. – La Banca di Roma S.p.A. ha chiesto ed ottenuto nei confronti di Manzana 88 S.r.l., quale debitrice principale, nonché di T.L. e P.P.G. , quali fideiussori, decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Lire 8.097.172.850, oltre accessori, dovuti in forza dell’esposizione finale alla data del 16 aprile 1998 risultante dai conti correnti numero 918.55 e 1016.56 con le relative aperture di credito concesse e revocate dalla banca per mancato rientro. Sulla base del decreto ingiuntivo la banca ha iscritto l’ipoteca su beni della società.
2. – Contro il decreto ingiuntivo Manzana 88 S.r.l., T.L. e P.P.G. hanno proposto opposizione con la quale hanno dedotto l’intervenuta liberazione dei fideiussori ai sensi degli articoli 1956 e 1957 c.c., l’inesistenza del debito preteso dalla banca in relazione al conto corrente 918.55, la mancata determinazione del tasso di interesse con illegittima capitalizzazione trimestrale, l’applicazione di interessi probabilmente usurari, i danni derivanti dalla iscrizione ipotecaria.
3. – Nel contraddittorio con la banca, che ha resistito all’opposizione ed all’avversa domanda, il Tribunale di Roma ha condannato Manzana 88 S.r.l., T. e P. al pagamento della minor somma di Lire 7.762.597.484 oltre accessori, regolando le spese di lite.
4. – Contro la sentenza gli originari opponenti hanno proposto appello al quale la banca ha resistito e che la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 giugno 2011, ha parzialmente accolto, condannando Manzana 88 S.r.l., T. e P. al pagamento, in favore della banca, della somma di Euro 1.943.953,35, con interessi legali dalla domanda al saldo e provvedendo sulle spese di lite.
Per quanto rileva, la Corte territoriale ha osservato:
-) che la lettera, proveniente dalla banca, invocata dagli appellanti non conteneva una dichiarazione confessoria in ordine all’azzeramento del conto corrente numero (…) ed alla conseguente chiusura di esso, dal momento che detta lettera recava l’indicazione dell’esatto ammontare delle somme di cui la banca era rimasta creditrice in ordine ad entrambi i conti correnti, tanto più che negli estratti conto si continuava ad effettuare il conteggio relativo anche al detto conto corrente, senza che essi fossero stati contestati dai debitori;
-) che il motivo di appello concernente la invalidità delle fideiussioni per violazione degli articoli 1956 e 1957 c.c. doveva essere disattesa in quanto non specificamente coltivato ed anzi abbandonato dagli stessi appellanti, che avevano omesso di motivare specificamente sul punto;
-) che erano fondati i motivi concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la misura di essi come applicati dalla banca nel corso del rapporto, non essendo stato pattuito dalle parti alcun tasso di interesse né la capitalizzazione trimestrale;
-) che il debito degli opponenti-appellanti era stato correttamente quantificato mediante consulenza tecnica d’ufficio, in particolare secondo quanto risultante dall’ipotesi C effettuata dall’ausiliare, ossia calcolando interessi nella misura legale per entrambi i conti con capitalizzazione annuale dei medesimi;
-) che il motivo concernente i danni andava respinto in quanto la società era comunque rimasta debitrice della banca per un considerevole importo così che la condotta dell’Istituto di credito era da giudicare legittima.
5. – Per la cassazione della sentenza Manzana 88 S.r.l., T. e P. hanno proposto ricorso affidato ad 11 motivi.
Trevi Finance n. 3 S.r.l. e per essa Unicredit Credit Management Bank S.p.A. quale mandataria di Unicredit S.p.A., avente causa di Capitalia S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale per due motivi.
Le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. – Il ricorso principale contiene 11 motivi.
Il primo motivo è svolto da pagina 15 a pagina 23 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c., 2735, 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. ed il riferimento all’azzeramento del conto corrente numero (…)”.
Il secondo motivo è svolto da pagina 23 a pagina 29 del ricorso sotto la rubrica: “Omessa, illogica, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto fondamentale della controversia per non avere la corte di merito esaminato ed adeguatamente interpretato la missiva del 15 dicembre 1997 della Banca di Roma relativamente all’azzeramento del conto corrente numero 918. 05, in relazione agli articoli 1362, 1363 e 1366, 2735, 2697 c.c. con riferimento all’articolo 360 numero 5 c.p.c.”.
[……..segue pag. successiva]
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