L’azione di ripetizione dell’indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degl’interessi maturati nell’ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, decorrente, nell’ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d’interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: in tal caso, infatti, ciascun versamento non è configurabile come un pagamento dal quale far decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens

Ordinanza 30 novembre 2017, n. 28819
Data udienza 31 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1951/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., rappresentato dall’Avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria centrale della Corte di cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 904/15 depositata il 12 novembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2017 dal Consigliere Guido Mercolino.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), titolare di un conto corrente presso la filiale di (OMISSIS) della (OMISSIS) S.p.a., convenne in giudizio la Banca per sentir dichiarare la nullita’ della clausola contrattuale che rinviava agli usi per la determinazione del tasso d’interesse e di quella che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degl’interessi passivi, nonche’ l’illegittimita’ dell’applicazione della commissione di massimo scoperto, con la rideterminazione del saldo del conto e la compensazione delle somme illegittimamente addebitate, ovvero la condanna della convenuta alla restituzione delle stesse.
Si costitui’ la Banca, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con sentenza del 21 febbraio 2012, il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Fasano, accolse parzialmente la domanda, dichiarando nulle le clausole riguardanti gl’interessi ed illegittima l’applicazione della commissione di massimo scoperto, ma rigettando la domanda di compensazione e ripetizione dell’indebito.
2. L’impugnazione proposta dalla (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) S.p.a., in qualita’ di avente causa della (OMISSIS), e’ stata parzialmente accolta dalla Corte d’Appello di Lecce, che con sentenza del 12 novembre 2015 ha determinato in Euro 103.957,03 il saldo del conto corrente, a favore della correntista, rigettando l’appello incidentale proposto dalla Banca.
Premesso che la domanda di accertamento del saldo del conto non era stata proposta per la prima volta in appello, essendo stata avanzata nell’atto di citazione in primo grado, la Corte, pur affermando che la determinazione definitiva dei crediti e dei debiti delle parti puo’ aver luogo soltanto alla chiusura del conto, ha ritenuto che cio’ non precluda al correntista la facolta’ di agire nel corso del rapporto per ottenere una rettifica delle risultanze del conto. Ha dichiarato poi infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, osservando che in tema di conto corrente bancario l’azione di ripetizione del cliente e’ assoggettata all’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di chiusura del conto, salvo che non risultino effettuati versamenti a carattere solutorio, la cui allegazione, posta a carico del debitore, nella specie non aveva avuto luogo ne’ in primo grado ne’ in appello. Ha confermato infine l’invalidita’ della clausola riguardante la misura degl’interessi, in quanto indeterminata, rilevando che la stessa, nel prevedere un tasso del 31-22%, non precisava a quali ipotesi si riferisse ciascuno dei predetti tassi, e ritenendo inammissibile, in quanto compiuta soltanto in appello, la precisazione della Banca secondo cui gli stessi si riferivano rispettivamente agli utilizzi entro ed oltre i limiti dell’affidamento concesso.
Cio’ posto, la Corte ha ritenuto condivisibile il conteggio effettuato dal c.t.u. nominato in primo grado, rilevando che lo stesso, oltre ad aver espressamente escluso dal calcolo la capitalizzazione degl’interessi, aveva precisato che la commissione di massimo scoperto non era stata mai conteggiata e che le spese non erano state contabilizzate nel saldo, ma riportate in un distinto prospetto. Rilevato inoltre che erano stati tempestivamente prodotti in giudizio i soli estratti conto relativi al periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 gennaio 2005, mentre quelli relativi al periodo precedente erano stati tardivamente prodotti dall’appellante, ha ritenuto condivisibile la scelta del c.t.u., che nel procedere al ricalcolo aveva assunto pari a zero il saldo alla data del 1 gennaio 1987: ha considerato infatti inattendibile, in quanto frutto dell’applicazione delle clausole dichiarate illegittime, il saldo risultante dagli estratti conto a quella data, osservando inoltre che incombeva alla Banca, che non l’aveva adempiuto, l’onere di provare la legittimita’ del proprio credito.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per otto motivi, illustrati anche con memoria, il (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.), in qualita’ di conferitario del ramo di azienda del (OMISSIS) S.p.a., a sua volta avente causa del (OMISSIS) S.p.a., a seguito di fusione per incorporazione con atto per notaio (OMISSIS) del 30 giugno 2003, rep. n. 50429. La (OMISSIS) ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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