Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4703. Per aversi nullita’ della sentenza

Per aversi nullita’ della sentenza occorre che il provvedimento sia privo dei requisiti minimi di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con cio’ intendendosi non gia’ la materiale omissione di una intestazione formale che faccia riferimento ai motivi di fatto e di diritto, ma l’assenza di qualsivoglia argomento che possa far ritenere che il giudicante abbia ben compreso la res litigiosa e illustrato le ragioni della decisione resa

Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4703
Data udienza 9 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5931/2014 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

(OMISSIS) e (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1215/13 depositata il 23 luglio 2013;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2017 dal Consigliere Paolo Fraulini.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Palermo ha condannato in solido (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) a pagare in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 103.262,61, oltre accessori, e il (OMISSIS) a tenere indenne dalla condanna la (OMISSIS) s.p.a., regolando le spese di lite.

2. Il giudice di appello, dopo aver dichiarato (OMISSIS) passivamente legittimata al giudizio in quanto sostanzialmente coincidente con la sim alla quale era stato affidato l’investimento, ne ha affermato la responsabilita’ risarcitoria in solido con la (OMISSIS) e con Salvatore Piemonte per la perdita patrimoniale relativamente a un investimento gestito del marzo 1999 subita da (OMISSIS), al quale i condannati avevano omesso di fornire tempestive e veritiere notizie sul negativo andamento dei rendimenti.

Avverso tale sentenza (OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) ricorre con quattro motivi, resistiti da (OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) con controricorso contenente ricorso incidentale per quattro motivi e da (OMISSIS) con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato per un motivo. Vi sono controricorsi ai ricorsi incidentali. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale di (OMISSIS) S.P.A. lamenta:

1.1. Primo motivo: “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5; parziale nullita’ della sentenza per omissione della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4” deducendo l’omesso esame delle proprie doglianze inerenti alla riconoscibile diversita’ degli estratti conto pretesamente falsi rispetto a quello vero, cio’ che aveva spinto la Corte di appello ad affermare che i tre documenti fossero del tutto uguali, quanto a veste formale e impostazione; e aggiungendo l’eccezione di nullita’ della sentenza impugnata per avere completamente omesso di riassumere gli elementi in fatto e in diritto della decisione, con particolare riguardo all’affermata unicita’ giuridica tra la banca e la fiduciaria.

1.2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 31, comma 3, e articolo 199 t.u.i.f. e del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo 60, comma 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5” deducendo l’erronea attribuzione nei confronti della fiduciaria della responsabilita’ solidale con il (OMISSIS), l’unico ad aver contrattato con il (OMISSIS) e l’omesso esame della assenza di alcuna autorizzazione del promotore ad esercitare fuori sede nell’interesse del proponente e al contenuto del conferimento dell’incarico di promotore finanziario al (OMISSIS), da cui risultava evidente l’estraneita’ della finanziaria a qualsiasi iniziativa svolta dai promotori nei confronti del (OMISSIS).

1.3. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 31 e comunque articolo 1218 c.c., dell’articolo 23, comma 6, e articolo 31, comma 3 t.u.i.f., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la corresponsabilita’ della ricorrente nella causazione del danno, nonostante la stessa sentenza impugnata avesse dato atto dell’adempimento all’obbligo di rendiconto su di essa gravante.

1.4. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistere gli estremi per affermare il concorso del (OMISSIS) nella causazione del danno, o meglio la sua responsabilita’ esclusiva per avere omesso di informarsi sui rendimenti periodici dell’investimento effettuato.

2. Il ricorso incidentale di (OMISSIS) s.p.a. lamenta:

2.1. Primo motivo: “Nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 4 per omessa indicazione dei motivi in fatto e in diritto della decisione ai sensi dell’articolo 132 c.p.c.” deducendo la nullita’ della sentenza per avere la Corte territoriale omesso di motivare in diritto l’affermata responsabilita’ solidale della ricorrente incidentale per i fatti dedotti in giudizio.

2.2 Secondo motivo: “Violazione degli articoli 1218, 1292, 1294 e 2049 c.c. ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: inesistenza di un vincolo di solidarieta’ passiva fra (OMISSIS), gia’ (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a. ed il signor (OMISSIS)” deducendo l’erronea applicazione dei principi codicistici in tema di responsabilita’ civile e di obbligazioni solidali, per avere la Corte di appello omesso di spiegare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere la responsabilita’ della ricorrente incidentale nella vicenda e la sua solidarieta’ con gli altri soggetti ritenuti responsabili.

1.1. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 31 e comunque omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5” deducendo l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la corresponsabilita’ della ricorrente incidentale nella causazione del danno, nonostante l’assenza di alcuna prova che il (OMISSIS) fosse un intermediario abilitato e pertanto legittimato a impegnare il mandante, non essendosi avveduta la corte di appello dell’assenza di qualsiasi prova della esistenza di un mandato tra il predetto e la (OMISSIS).

1.2. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227, ex articolo 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto sussistere gli estremi per affermare il concorso del (OMISSIS) nella causazione del danno, o meglio la sua responsabilita’ esclusiva per avere omesso di informarsi sui rendimenti periodici dell’investimento effettuato.

3. Il controricorrente (OMISSIS) ha chiesto respingersi gli avversi ricorsi e in via incidentale, condizionatamente all’accoglimento dei predetti, proposto ricorso per un motivo, con il quale deduce “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1334 e 1335 c.c., nonche’ del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 23, comma 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3” affermando l’erroneita’ della sentenza impugnata per avere ritenuto che per dimostrare la conoscenza in capo al destinatario dei rendiconti fosse sufficiente il loro invio all’indirizzo di casella postale pattuito, in assenza di qualsiasi prova di effettiva conoscenza in relazione alla diligenza imposta agli operatori finanziari dal TUF.

4. I ricorsi (OMISSIS) S.P.A. e (OMISSIS) S.P.A. vanno respinti.

5. RICORSO (OMISSIS) S.P.A.

5.1 Il primo motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato. E’ inammissibile laddove lamenta un vizio di motivazione posto che, nel vigore del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, non lamenta l’omissione di un fatto, ma in realta’ la contraddittorieta’ della motivazione resa dal giudice di appello su un fatto esaminato (id est: l’identita’ o diversita’ dei rendiconti falsi rispetto a quello vero) e sulla correttezza complessiva del ragionamento in relazione alla ritenuta esistenza di corresponsabilita’ tra promotore e societa’ coinvolte. La censura, quindi, tende a far compiere a questa Corte un nuovo giudizio di fatto sul materiale probatorio acquisito, inammissibile in questa sede, oltre che in violazione dei nuovi limiti di deducibilita’ del vizio di motivazione in Cassazione (Cass., Sez. U, 22 settembre 2014, n. 19881). E’ infondato laddove deduce la nullita’ della sentenza, posto che per aversi nullita’ occorre che il provvedimento sia privo dei requisiti minimi di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con cio’ intendendosi non gia’ la materiale omissione di una intestazione formale che faccia riferimento ai motivi di fatto e di diritto, ma l’assenza di qualsivoglia argomento che possa far ritenere che il giudicante abbia ben compreso la res litigiosa e illustrato le ragioni della decisione resa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 216 del 11/01/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 13990 del 22/09/2003); nel caso di specie la sentenza impugnata nello svolgimento del processo (pagg. 1- 4) ha dato conto sia di quale fosse la questione sottoposta al suo giudizio sia delle posizioni delle parti in relazione ad essa, cosi’ da doversi escludere la sussistenza della lamentata nullita’.

5.2 Il secondo motivo e’ inammissibile perche’ tende a far compiere a questa Corte una nuova indagine di merito sul contenuto dei mandati fiduciari sottoscritti tra le parti, peraltro genericamente citati senza alcuna trascrizione del loro contenuto o rinvio a precisi documenti processuali identificativi; in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4. Quanto al preteso vizio di motivazione, la censura e’ inammissibile poiche’ viola i limiti della deducibilita’ del motivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5, posto che, piu’ che un’omissione di fatti principali o secondari decisivi per il giudizio il motivo, contiene una critica alla congruita’ della motivazione resa dalla Corte di appello, non piu’ consentita (vedi Sezioni Unite citate sub 5.1.).

5.3 Il terzo motivo e’ inammissibile perche’ tende a far compiere a questa Corte un nuovo giudizio sulla concludenza delle prove acquisite in atti con rifermento alla correttezza della corresponsabilita’ della fiduciaria nella causazione del danno, non consentito in questa sede nemmeno qualora, ad onta della rubrica, si volesse ritenere il motivo sostanzialmente contenente una censura ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 in presenza di una motivazione di appello ne’ apparente, ne’ illogica o perplessa.

5.4 Il quarto motivo e’ inammissibile, posto che la Corte di appello ha fornito motivazione delle ragioni addotte per escludere l’applicabilita’ alla fattispecie dell’articolo 1227 c.c. (cfr. pag. 11) sicche’ anche questa censura, pur formalmente lamentando la falsa applicazione del citato articolo, in realta’ si sostanzia in un’inammissibile critica alla ricostruzione fattuale della vicenda, non consentita in questa sede in presenza di una motivazione di appello ne’ apparenteine’ illogica o perplessa.

6. RICORSO INCIDENTALE (OMISSIS) S.P.A.

6.1 Il primo motivo e’ infondato per le ragioni gia’ esposte sub 5.1 in relazione alla reiezione dell’analogo motivo formulato dalla ricorrente principale.

6.2 Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. La Corte di appello ha motivato sia sulla sussistenza dei presupposti per l’affermazione della responsabilita’ contrattuale (violazione doveri di correttezza e buona fede incombenti sui promotori e sugli intermediari), sia sulla ragione dell’estensione della responsabilita’ alla (allora) (OMISSIS) (pagg. 6-7). In tale contesto le censure, sotto l’apparente allegazione di una falsa applicazione della normativa richiamata nel motivo come violata, in realta’ contengono una diversa ricostruzione in fatto della vicenda, che e’ inammissibile in questa sede, in presenza di una motivazione resa dal giudice del merito ne’ apparente, ne’ illogica o perplessa.

6.3 Il quarto motivo e’ inammissibile per le stesse ragioni illustrate sub 5.4 in relazione ad analoga censura della ricorrente principale.

7. Il ricorso incidentale proposto dal (OMISSIS), in quanto condizionato, e’ assorbito dal rigetto degli altri ricorsi.

8. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna (OMISSIS) S.P.A. e (OMISSIS) S.P.A. in solido tra loro al pagamento in favore di (OMISSIS) delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di (OMISSIS) S.P.A. e di (OMISSIS) S.P.A. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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