Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4194. Deve essere considerato figlio naturale il bambino nato 300 giorni dopo la separazione dei genitori.

Con tale pronuncia non è stata data continuita’ all’affermazione secondo cui “nell’ipotesi in cui la moglie abbia partorito oltre i trecento giorni dopo l’omologazione della separazione consensuale, il marito, che contesti di aver generato il neonato, non puo’ esercitare l’azione di contestazione di legittimita’ di cui all’articolo 248 c.c., (che configura una disposizione residuale, diretta a contestare lo “status” di figlio legittimo indipendentemente dalla paternita’ del marito e, quindi, non escludendo necessariamente che possa trattarsi di figlio naturale, ancorche’ illegittimo, di questi), ma esercita l’azione di disconoscimento di paternita’ di cui all’articolo 235 c.c., salve, per la difformita’ del caso da quello testualmente previsto dal menzionato articolo 235 (limitato al “concepimento durante il matrimonio”, secondo le indicazioni fornite al riguardo dall’articolo 232 c.c., comma 1), le conseguenze sul regime della prova. Infatti, in tal caso a differenza dell’ipotesi di concepimento durante il matrimonio (in cui non e’ consentito al marito superare la presunzione di paternita’, su di lui ricadente a norma dell’articolo 231 c.c., se non nei casi tassativamente elencati dall’articolo 235) non operando detta presunzione, a norma dell’articolo 232, comma 2, si ha un ristabilimento delle normali regole sulla ripartizione dell’onere della prova, sicche’ al marito spetta di provare soltanto lo stato di separazione legale, mentre incombe alla moglie dimostrare la paternita’ del marito come se agisse al di fuori del matrimonio e, quindi, ai sensi dell’articolo 269 c.c., con ogni mezzo, con insufficienza, pero’, della madre” e della “sola esistenza Cass. sez. 1, sent. 20.2.1998, n. 2098. Qualora non operi la presunzione di paternita’, infatti, e non sia intervenuto il riconoscimento del figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l’unica azione a disposizione del padre e’ proprio la contestazione dello stato di figlio di cui all’articolo 248 c.c., rappresentando un problema diverso quello relativo all’accertamento dell’eventuale paternita’ naturale del ricorrente.

Ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4194
Data udienza 20 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso, come da mandato steso a margine del ricorso, dall’Avv.to (OMISSIS), del foro di Avellino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), alla (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in grado di appello dall’Avv. (OMISSIS), del Foro di Brescia;
– resistente –
e contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso, in grado di appello, dall’Avv. (OMISSIS), del Foro di Brescia;
– resistente –
avverso la sentenza n. 51, pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia e pubblicata il 19.1.2016;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 20.9.2017, dal Cons. Paolo Di Marzio;
la Corte osserva.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), odierno ricorrente, il (OMISSIS) contraeva il c.d. matrimonio concordatario (matrimonio canonico trascritto) con (OMISSIS). Quest’ultima, in data (OMISSIS), aveva dato alla luce il figlio (OMISSIS), registrato all’anagrafe come figlio suo e di (OMISSIS), sebbene fosse nato anni dopo la separazione personale dei coniugi, che avevano pero’ conservato sporadiche frequentazioni. Il ricorrente adiva il competente Tribunale di Brescia ed affermava di aver appreso, solo da qualche mese, di non essere il vero padre di (OMISSIS) e, dunque, conveniva in giudizio la (OMISSIS) ed il minore, in persona del curatore all’uopo nominato, per contestare la propria paternita’. Il Tribunale reputato, a seguito dell’espletata istruttoria, che (OMISSIS) fosse stato informato fin dall’epoca della gravidanza che il minore non era figlio proprio, ha ritenuto che parte attrice fosse decaduta dall’azione, ed ha percio’ rigettato la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese processuali, anche ai sensi dell’articolo 96 c.c., (OMISSIS) ricorreva in appello, (OMISSIS) e (OMISSIS) resistevano.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, revocava la statuizione di condanna di (OMISSIS) ex articolo 96 cod. civ. Confermava, invece, la decisione di prime cure di rigetto del disconoscimento, sulla base di una pluralita’ di elementi. In primo luogo la Corte di merito bresciana riteneva che, per quanto l’articolo 232 c.c., comma 2, preveda che la presunzione di concepimento non opera piu’ decorsi trecento giorni: dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione, l’attore aveva inequivocabilmente promosso un’azione di disconoscimento di paternita’. Solo nel primo termine di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, aveva proposto (anche) la impugnazione del riconoscimento di figlio nato da genitori non uniti in matrimonio per difetto di veridicita’, ai sensi dell’articolo 263 c.c.. Il termine di cui all’articolo 186, comma 6, pero’, non puo’ essere usato per introdurre una domanda totalmente nuova. L’unica domanda ritualmente proposta restava percio’ quella di disconoscimento di paternita’. Confermava in proposito, la Corte territoriale, la ritenuta attendibilita’ delle testimonianze rese dai primi figli della coppia e da (OMISSIS), deposizioni tutte le quali attestavano che (OMISSIS) sapeva di non essere il padre gia’ al tempo della nascita di (OMISSIS). La Corte d’Appello, in conseguenza, riteneva che, quando l’azione di disconoscimento era stata introdotta, il termine annuale di decadenza, decorrente dalla conoscenza della non paternita’, fosse ampiamente decorso, ed in conseguenza rigettava l’impugnazione.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi a nove motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contestando il vizio di motivazione e comunque la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 321 c.c., il ricorrente censura la decisione della Corte di merito per avere omesso di considerare il difetto di legittimazione della (OMISSIS) a proseguire nel giudizio di appello quale rappresentante del figlio (OMISSIS), che era frattanto divenuto maggiorenne. L’impugnante contesta che la dichiarazione del raggiungimento della maggiore eta’ sia avvenuta nel corso del primo grado del giudizio e sia stata poi rilevata in udienza, il 19.6.2015, dinanzi alla Corte d’Appello.
1.2. – Mediante il secondo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente critica la decisione della Corte territoriale giacche’ avrebbe omesso di valutare la differente posizione processuale di (OMISSIS) e di sua madre, (OMISSIS). Contesta l’impugnante che (OMISSIS), nel costituirsi in appello, ha dichiarato di far proprie tutte le deduzioni, eccezioni, allegazioni e conclusioni della madre, e questa condotta processuale non poteva ritenersi ammissibile, stante la diversita’ della posizione processuale del figlio rispetto a quella della genitrice.
1.3. – Con il terzo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente censura la decisione della Corte bresciana per non aver applicato il principio del favor veritatis, che impone, in primo luogo nell’interesse del figlio stesso, di assicurargli l’attribuzione di “uno stato di famiglia prevalente corrispondente al rapporto di procreazione”, dovendo assicurarsi tutela al “suo diritto al vero stato filiale”.
1.4 – Mediante il quarto motivo di ricorso l’impugnante contesta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, invocando pure il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la decisione adottata dalla Corte d’Appello per aver trascurato che, ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza dall’azione, occorre che il padre disconoscente abbia la “conoscenza certa” di non essere il genitore, risultando a tal fine insufficiente il mero sospetto, piu’ o meno fondato. La conoscenza certa di non esser il padre, l’odierno ricorrente afferma di averla avuta solo in sede giudiziale, quando la moglie ha confessato che il ragazzo era figlio di altro padre. Nessuna decadenza poteva pertanto essersi verificata anteriormente.
1.5. – Con il quinto motivo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente censura la Corte territoriale per aver ritenuto tardiva la domanda di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’, effettuata nel primo termine di cui all’articolo 183 c.c., comma 6, sebbene controparte non avesse proposto alcuna opposizione, accettando pertanto il contraddittorio nel merito.
1.6. – Mediante il sesto motivo, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente critica la violazione del disposto di cui all’articolo 232 c.c., da parte della Corte territoriale, che aveva qualificato come un disconoscimento di paternita’ l’azione proposta, mentre non sussistevano i presupposti di legge per qualificare il ricorrente come il padre legittimo del figlio.
1.7. – Con il settimo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per “omessa e/o errata valutazione di circostanze fattuali decisive: motivazione perplessa, carente e contraddittoria”, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto di valorizzare le deposizioni rese dagli altri suoi figli, che hanno cattivi rapporti con lui, ed ha in conseguenza ritenuto accertata la sua conoscenza di non essere padre dell’ultimo figlio, quello per cui e’ causa, negando pure l’espletamento della prova testimoniale articolata dall’odierno ricorrente.
1.8.- Mediante l’ottavo motivo, il ricorrente ha poi contestato il vizio di nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del diritto di difesa, perche’ la Corte territoriale non ha ritenuto ammissibile la testimonianza da lui offerta, e raccolta nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, articolo 47, in considerazione dell’eta’ avanzata della deponente.
1.9.- Con il nono motivo di ricorso, proposto per violazione o falsa applicazione dell’articolo 92 cod. proc. civ., il ricorrente censura la decisione della Corte di merito per aver fatto gravare su di lui le spese di lite.
2.1. – Con il primo motivo di ricorso l’impugnante contesta il vizio di legittimazione della madre a proseguire nel giudizio quale rappresentante del figlio, a seguito del compimento della maggiore eta’ da parte di quest’ultimo. Il ricorrente non si premura, pero’, di indicare, dettagliatamente, quando la circostanza sia stata dichiarata e da chi, nonche’ dove se ne rinvenga annotazione negli atti processuali. Il ricorrente non fornisce neppure elementi da cui desumere la tempestivita’ della sua contestazione. Peraltro, (OMISSIS) risulta essersi correttamente costituito in proprio innanzi alla Corte d’Appello.
Il motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
2.2. – Mediante il secondo motivo di impugnazione il ricorrente critica che il figlio, nel costituirsi avendo compiuto la maggiore eta’, non avrebbe potuto dichiarare di far proprie tutte le difese proposte dalla madre, perche’ le loro posizioni sostanziali e processuali risultano differenti. La censura appare infondata. Evidentemente, nel costituirsi in proprio, il figlio ha inteso fare proprie le difese proposte dalla madre in quanto sua rappresentante, scelta che gli era senz’altro consentita. Inoltre, in generale, non spetta al ricorrente sindacare le scelte difensive adottate da una controparte.
Il motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.
2.3. – 2.6. – Il terzo ed il sesto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente poiche’, dalla loro sintesi, emerge la censura della decisione impugnata perche’ l’azione proposta non avrebbe dovuto essere qualificata come un disconoscimento di paternita’, perche’ non sussisteva alcuna paternita’ “legittima” e comunque la valutazione della Corte di merito avrebbe dovuto essere orientata dall’applicazione del principio del favor veritatis, nell’interesse dello stesso figlio.
Invero, il favor veritatis e’ ormai riconosciuto, nella legislazione vigente come nella coscienza sociale, come un principio giuridico essenziale in materia di stati personali. La verita’ biologica costituisce di regola una componente essenziale del diritto all’identita’ personale, riconducibile alle previsioni di cui all’articolo 2 Cost., ed all’articolo 8 CEDU. L’incertezza su tale status puo’ infatti determinare una condizione di disagio dell’individuo, ed un vulnus allo sviluppo adeguato ed alla formazione della sua personalita’ (Cass. Sez. 1 sent. 29.11.2016, n. 24292). Sul punto si e’ pronunciata anche la Corte Costituzionale, ed ha affermato che non si verifica la violazione di diritti costituzionalmente protetti del minore, in conseguenza dell’impugnazione del riconoscimento. Infatti, non vi puo’ essere conflitto tra favor veritatis e favor minoris, se si considera che l’autenticita’ del rapporto di filiazione corrisponde all’interesse del minore, quale inviolabile diritto alla sua identita’. Gli eventuali pregiudizi conseguenti all’accertamento della falsita’ del riconoscimento, possono essere eliminati con il ricorso ad altri strumenti predisposti a tutela del minore (Corte Cost., 22 aprile 1997, n. 112).
Tanto premesso, la disposizione invocata dal ricorrente, l’articolo 232 cod. civ., prevede effettivamente che la presunzione di concepimento dei figli durante il matrimonio non opera “decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale” dei genitori, o “dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione”. E’ proprio quest’ultima la situazione che, pacificamente, si e’ verificata nel caso di specie. Il figlio e’ nato, infatti, il (OMISSIS), quasi tre anni dopo che le parti erano comparse innanzi al Presidente del Tribunale, il quale le aveva autorizzate a vivere separate all’udienza del 1.10.1991. Neppure si pone, pertanto, il problema di dover provvedere ad un bilanciamento tra valori entrambi di rilevo fondamentale, risolvendo un contrasto tra il favor legitimitatis ed il favor veritatis. Al bambino, invero, e’ stato impropriamente attribuito nei registri dell’anagrafe lo status di figlio c. d. legittimo nato nel matrimonio del ricorrente, potendo soltanto, al ricorrere dei presupposti, valutarsi se egli non sia comunque figlio c.d. naturale (nato fuori dal matrimonio) di (OMISSIS).
Il ricorrente si impegna anche, mediante il quinto motivo di ricorso, a contestare la Corte di merito per aver ritenuto tardiva la sua domanda di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicita’, ma non e’ questo il punto. L’impugnazione della veridicita’ del riconoscimento presuppone che un riconoscimento sia stato effettuato ma, nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia mai provveduto al riconoscimento del figlio.
Discende da quanto osservato – anche a prescindere dai termini di proposizione dell’azione, e dalla possibilita’ che maturi una decadenza – che nel caso di specie non risulta esperibile l’azione di disconoscimento della paternita’, perche’ il concepimento non e’ intervenuto nel corso del matrimonio, e neppure l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’, perche’ nessun riconoscimento del figlio e’ mai stato operato.
Il legislatore ha mostrato di avere ben presente la possibile ricorrenza di simili circostanze ed ha infatti previsto un’azione, che se si vuole puo’ anche definirsi “residuale”, ed e’ quella di cui all’articolo 248 c.c., disposizione che prevede, al comma 1, “L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse”. E’ allora appena il caso di ricordare che, nel caso di specie, dall’atto di nascita del figlio risulta che il padre e’ l’odierno ricorrente.
Il rilievo attribuito dal legislatore, anche in questa norma, al favor veritatis, appare ampiamente dimostrato dal riconoscimento del diritto all’azione “a chiunque vi abbia interesse”, ed e’ poi confermato dalla previsione di cui all’articolo 248 c.c., comma 2, ove si dispone che “l’azione e’ imprescrittibile”. Anche questa scelta appare agevolmente comprensibile. Nell’ipotesi del disconoscimento di paternita’ (di cui, ora, all’articolo 243 bis c.c. e ss.) opera una presunzione legale, ed e’ percio’ consentito agire per il suo superamento soltanto a soggetti determinati: padre, madre e figlio, imponendosi pure, alle prime due categorie di legittimati, stringenti termini di decadenza. Una valutazione analoga ha compiuto il legislatore in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’, di cui all’articolo 263 c.c., limitando nel tempo la possibilita’ di chi ha operato il riconoscimento (e degli altri legittimati, ma non del figlio) di smentire se stesso mediante una controdichiarazione. Nessuno dei limiti succintamente indicati sussiste in relazione all’azione di cui all’articolo 248 c.c., perche’ in questo caso non opera alcuna presunzione legale e non vi e’ da smentire alcuna dichiarazione precedentemente resa. Ci troviamo, in sostanza, a dover verificare se effettivamente un figlio sia nato da un certo padre, come risulta dall’atto di nascita, ma senza che operi alcuna presunzione legale. Proprio la circostanza che ricorre nel caso di specie.
Non ignora il Collegio il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui la norma di cui all’articolo 248 c.c., “non e’ concorrente con quelle dettate in tema di disconoscimento della paternita’ e non puo’ ad esse derogare, configurando una azione con contenuto residuale, esperibile nelle sole ipotesi in cui non ricorrano altre disposizioni che regolino in modo autonomo azioni di contestazione della legittimita’”, Cass. sez. 1, sent. 28.11.1992, n. 12733, ed anzi intende assicurarvi continuita’, visto che nell’ipotesi in esame, per le ragioni esposte, non risulta consentita al ricorrente alcun’altra azione per contestare la propria paternita’.
Diversamente, non si intende assicurare continuita’ all’affermazione secondo cui “nell’ipotesi in cui la moglie abbia partorito oltre i trecento giorni dopo l’omologazione della separazione consensuale, il marito, che contesti di aver generato il neonato, non puo’ esercitare l’azione di contestazione di legittimita’ di cui all’articolo 248 c.c., (che configura una disposizione residuale, diretta a contestare lo “status” di figlio legittimo indipendentemente dalla paternita’ del marito e, quindi, non escludendo necessariamente che possa trattarsi di figlio naturale, ancorche’ illegittimo, di questi), ma esercita l’azione di disconoscimento di paternita’ di cui all’articolo 235 c.c., salve, per la difformita’ del caso da quello testualmente previsto dal menzionato articolo 235 (limitato al “concepimento durante il matrimonio”, secondo le indicazioni fornite al riguardo dall’articolo 232 c.c., comma 1), le conseguenze sul regime della prova. Infatti, in tal caso a differenza dell’ipotesi di concepimento durante il matrimonio (in cui non e’ consentito al marito superare la presunzione di paternita’, su di lui ricadente a norma dell’articolo 231 c.c., se non nei casi tassativamente elencati dall’articolo 235) non operando detta presunzione, a norma dell’articolo 232, comma 2, si ha un ristabilimento delle normali regole sulla ripartizione dell’onere della prova, sicche’ al marito spetta di provare soltanto lo stato di separazione legale, mentre incombe alla moglie dimostrare la paternita’ del marito come se agisse al di fuori del matrimonio e, quindi, ai sensi dell’articolo 269 c.c., con ogni mezzo, con insufficienza, pero’, della madre” e della “sola esistenza Cass. sez. 1, sent. 20.2.1998, n. 2098. Qualora non operi la presunzione di paternita’, infatti, e non sia intervenuto il riconoscimento del figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l’unica azione a disposizione del padre e’ proprio la contestazione dello stato di figlio di cui all’articolo 248 c.c., rappresentando un problema diverso quello relativo all’accertamento dell’eventuale paternita’ naturale del ricorrente.
In definitiva, il giudice di prime cure, nel presente giudizio, ha errato nel qualificare l’azione proposta dall’odierno ricorrente come un disconoscimento paternita’ di cui non sussistevano i presupposti, essendo il figlio nato anni dopo la separazione della madre e del presunto padre, e la Corte d’Appello, mediante la decisione impugnata e’ incorsa nel vizio contestato, confermando siffatta qualificazione della domanda.
Nei limiti esposti, pertanto, gli indicati motivi di ricorso devono essere accolti.
I residui motivi di ricorso restano assorbiti.
Occorre pertanto procedere alla cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Brescia che, in diversa composizione, procedera’ a rinnovare il giudizio, applicando i principi innanzi richiamati e provvedendo, inoltre, al regolamento delle spese processuali relative al presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti esposti in motivazione, il terzo ed il sesto motivo di ricorso proposti da (OMISSIS) e, in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la disciplina delle spese del ricorso per cassazione, alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che provvedera’ a rinnovare il giudizio nel rispetto dei principi innanzi esposti.
Dispone, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

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