Resta devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove

Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 19 aprile 2018, n. 9772.

Resta devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita’ e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio: ne deriva che il giudice non e’ tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne’ a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9772
Data udienza 16 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25112/2014 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4816/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/02/2018 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 17 settembre 2013, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa citta’, la quale a sua volta aveva disatteso le domande proposte dalla (OMISSIS) s.r.l. contro la (OMISSIS) s.r.l. (cui era poi succeduta la (OMISSIS) s.p.a.), volte alla condanna al risarcimento del fanno per violazione della correttezza professionale, al sequestro dei prodotti, alla inibitoria ed alla pubblicazione della sentenza.

Tali domande erano fondate dall’attrice sulla produzione e commercializzazione, da parte di (OMISSIS) s.r.l., di gadget denominati (OMISSIS) o (OMISSIS), falsamente spacciati come capaci di proteggere dalle radiazioni elettromagnetiche dei telefoni cellulari, in diretta concorrenza con le custodie antiradiazioni prodotte dalla (OMISSIS) s.r.l., invece idonee davvero ad assorbire una parte di quelle onde.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la domanda meritasse di essere respinta, per essere mancata del tutto la prova del danno, asseritamente cagionato all’attrice dalla condotta di produzione e commercializzazione dei predetti inefficaci gadget.

Ha affermato la corte del merito che la (OMISSIS) s.r.l. ha dedotto di avere patito il pregiudizio consistente nella perdita di clientela, dal momento che i potenziali consumatori, una volta appreso dalla stampa della inefficacia delle coccinelle (a seguito dell’esposto di Legambiente del settembre 1999 e del provvedimento Antitrust del 4 novembre 1999 sull’ingannevolezza del messaggio promozionale), avevano finito per considerare inefficaci tutti i prodotti antiradiazioni: tuttavia, secondo la corte territoriale, alla data del 30 giugno 1999 tutti i dipendenti erano stati licenziati; e, qualora la societa’ fosse stata ancora attiva alla data del provvedimento dell’Autorita’, con apposita campagna pubblicitaria ben avrebbe potuto volgere la vicenda a proprio vantaggio.

Ha, invece, reputato verosimile l’esistenza di un danno da lucro cessante tra il 10 febbraio 1998 (data di acquisto del ramo di azienda in questione da parte di (OMISSIS) s.r.l.) e il 30 giugno 1999 (data del licenziamento collettivo), in quanto tutti o almeno gran parte di coloro che in tale periodo avevano acquistato la coccinella, sviati da quella pubblicita’ ingannevole, presumibilmente avrebbero invece acquistato la custodia della ricorrente. Tuttavia, ha aggiunto, per accertare questo danno sarebbe stato necessario conoscere almeno il dato del numero di coccinelle vendute in quel periodo, mentre di cio’ l’attrice non si e’ curata, neppure formulando un ordine di esibizione, limitandosi ad elencare dati privi di utilita’ al riguardo, senza neppure fornire con chiarezza prove circa il numero di pezzi che aveva previsto di vendere.

Tutto cio’ rendeva superfluo l’esame delle altre questioni, relative all’esistenza della stessa condotta di concorrenza sleale e all’inefficacia del dispositivo di controparte.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, sulla base di un motivo.

Resiste l’intimata con controricorso, depositando altresi’ la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico complesso motivo, la ricorrente deduce l’omessa, contraddittoria ed erronea “pronuncia”, con violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 2598 c.c., in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei documenti in atti, ed, in particolare, della circostanza che controparte distribui’ i gadget sin dalla primavera del 1998, in perfetta concomitanza con il lancio sul mercato delle custodie antiradiazioni, avendo essa rilevato l’azienda il 10 febbraio 1998: onde resta irrilevante che l’accertamento della pubblicita’ ingannevole avvenne solo a fine 1999.

Inoltre, la ricorrente non era in grado di realizzare una campagna pubblicitaria, per la revoca degli affidamenti bancari e detta campagna non e’ detto che avrebbe funzionato, dato che vi erano almeno altri dodici simili prodotti sul mercato, per i quali non vi era stata nessuna istruttoria dell’AGCM: onde la sentenza illegittimamente ha negato il danno emergente, pari almeno all’esborso di Lire 150.000.000 per acquisire il brevetto europeo.

Quanto all’istanza ex articolo 210 c.p.c., il giudice ben avrebbe potuto, ove ritenuto necessario, disporre l’esibizione di documenti d’ufficio.

Ha, quindi, puntualizzato elementi e dati, quali il numero di pezzi venduti dalla controparte ed i prezzi di vendita delle proprie custodie a ntiradiazione.

2. – Il complesso motivo e’ in parte inammissibile ed in parte infondato.

2.1. – Laddove esso lamenta che la corte del merito non abbia tenuto conto dell’illecito di controparte, consistito nella commercializzazione dei prodotti sin dalla primavera del 1998, non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata.

La corte del merito, infatti, ha tenuto conto di cio’, ma ha escluso il danno per la lamentata perdita di clientela cagionata dalla sfiducia dei consumatori in simili prodotti – sfiducia asseritamente indotta dalle indagini dell’AGCM sulle coccinelle – semplicemente perche’ ormai, quando fu resa nota l’inefficacia di tali presidi, gia’ la (OMISSIS) s.r.l. aveva licenziato tutti i dipendenti.

La motivazione, dunque, esiste e non presenta quei vizi radicali che unicamente sono ora denunziabili, dopo la riforma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

2.2. – La generica doglianza relativa al non avere la corte del merito tenuto conto dei documenti prodotti, cosi’ come la parte del motivo, in cui la ricorrente lamenta che la sentenza abbia errato nel non liquidare il danno emergente di Lire 150.000.000 patito per acquisire il brevetto europeo, e le nuove precisazioni operate in questa sede in ordine ad elementi fattuali ed alle relazione prove, sono inammissibili, essendo riservati al giudice del merito l’accertamento dei fatti, l’esame e la valutazione delle prove, nonche’ la scelta degli elementi rilevanti.

Invero, e’ principio derivante dalla stessa funzione della Corte di cassazione nell’ordinamento che resti devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita’ e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio: ne deriva che il giudice non e’ tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne’ a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (e plurimis, Cass. 10 novembre 2003, n. 16831; Cass. 23 aprile 2001, n. 5964).

Dunque, il motivo in verita’ tende, sotto l’egida di tale vizio, ad una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimita’.

2.3. – La censura di omessa adozione dell’ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c., e’ infondata, essendo l’emanazione dell’ordine medesimo discrezionale, e la valutazione di indispensabilita’ neppure deve essere esplicitata nella motivazione (e multis, Cass. 21 febbraio 2017, n. 4504; Cass. 25 ottobre 2013, n. 24188; Cass. 16 novembre 2010, n. 23120; Cass. 27 agosto 2004, n. 17076), mentre la norma ben ammette l’istanza di ispezione ad opera della parte interessata, la prima dunque onerata della relativa richiesta.

3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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