Il beneficio dell’esdebitazione concesso al termine della procedura fallimentare può essere valutato anche sulla base della meritevolezza della condotta dell’imprenditore prima dell’apertura del fallimento

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9564

Il beneficio dell’esdebitazione concesso al termine della procedura fallimentare può essere valutato anche sulla base della meritevolezza della condotta dell’imprenditore prima dell’apertura del fallimento. Infatti sui tempi di definizione della procedura concorsuale incidono sempre le modalità operative adottate dall’imprenditore nell’esercizio dei suoi poteri di gestione nella fase precedente la sua apertura.

Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9564
Data udienza 19 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3643/2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Ascoli Piceno, (OMISSIS), nella qualita’ di ex curatore del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. e creditori del medesimo Fallimento (OMISSIS) s.a.s.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il 04/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Ascoli Piceno respingeva la domanda di esdebitazione proposta da (OMISSIS) a norma dell’articolo 142 I. fall. (Regio Decreto n. 267 del 1942).

2. – Il provvedimento era fatto oggetto di reclamo e la Corte di appello di Ancona, con decreto del 4 agosto 2012, rigettava il gravame. Dopo aver osservato che erano stati effettuati riparti di consistenza tale da integrare una parzialita’ dei pagamenti che era richiesta per il riconoscimento dell’accesso al beneficio richiesto, la Corte di merito osservava che quest’ultimo non potesse essere accordato, avendo riguardo al contenuto della relazione L. fall., ex articolo 33 del curatore: relazione da cui risultava che la fallita aveva posto in essere artifici contabili con l’intento palese di occultare lo stato di dissesto in cui versava l’impresa, aveva fatto ricorso abusivo al credito, aveva eseguito operazioni di reperimento dei mezzi finanziari in parte illecite, aveva aggravato lo stato di dissesto, aveva commesso gravi irregolarita’ nella tenuta delle scritture contabili e posto in essere false comunicazioni sociali, aveva alienato pochi mesi prima del fallimento diritti pari al 50% della piena proprieta’ di un immobile, costringendo la curatela all’esperimento dell’azione revocatoria.

3. – Contro detto decreto (OMISSIS) ha proposto un ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Gli intimati non hanno notificato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi posti a fondamento dell’odierna

impugnazione sono rubricati come segue.

Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’articolo 142, comma 1, n. 6, l. fall. e dell’articolo 295 c.p.c. per la mancata sospensione del procedimento di esdebitazione in pendenza del procedimento finalizzato alla riabilitazione penale. Rileva la ricorrente di aver subito condanne penali che “rappresentavano il principale ostacolo al beneficio richiesto”, giusta l’articolo 142, comma 1, n. 6, l. fall.: era quindi necessario attendere l’esito del giudizio in cui era stata proposta la domanda di riabilitazione prima di respingere l’istanza di esdebitazione.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 142 l. fall., delprincipio del contraddittorio, del diritto di difesa, delconflitto di interessi, degli articoli 3, 24, 76 e 111 Cost., dell’articolo 6, par. 1 CEDU, dell’articolo 12 prel. “in relazione ai requisiti soggettivi per l’ammissione al beneficio e per l’inaccessibilita’ e conflittualita’ della relazione dell’ex-curatore”. Si sostiene, tra l’altro, che la ricorrente era in possesso dei requisiti soggettivi per l’ammissione al beneficio in quanto la ratio dell’istituto sarebbe da individuare nella ragionevole durata della procedura concorsuale, di cui la stessa istante era stata vittima, e non artefice. Asserisce ancora l’istante che si porrebbe un problema di costituzionalita’ e di coordinamento della disciplina “per il conflitto di interessi del curatore, il quale potrebbe relazionare negativamente sul comportamento della ricorrente per potersi, innanzitutto, vendicare dell’imputazione del ritardo della procedura concorsuale o, addirittura, successivamente difendere dall’accertamento di tale ritardo contenuto nel decreto di equa riparazione”.

Terzo motivo: violazione degli articoli 26, 142, 143 e 144 l. fall., nonche’ vizio e contraddittorieta’ della motivazione con riferimento alla affermata insussistenza del presupposto richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione “laddove dapprima si elogia la percentuale pagata ai creditori e il comportamento della ricorrente mentre poi si da’ rilievo al (pre)giudizio prognostico dell’ex-curatore fallimentare”. L’istante rileva che la Corte di Ancona aveva valutato positivamente il soddisfacimento, in ragione del 98,92% dei creditori privilegiati e del 49,38% dei creditori ipotecari – cio’ che consentiva di ritenere che la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dal secondo comma dell’articolo 142 l. fall., doveva intendersi realizzata, ma si era poi contraddetta rigettando il reclamo sulla scorta di quanto riferito dall’ex-curatore, nonostante la contestata inadeguatezza del parere espresso, che era fondato su valutazioni soggettive ed era “inficiato dalla forza della prevenzione di un soggetto in conflitto di interessi e decaduto dal suo incarico e, quindi, pure frustrato in quanto non pagato per rendere il servizio”. Il parere del suddetto ex-curatore si fondava, inoltre, ad avviso della ricorrente, su di un dato (il ritardo nella richiesta di fallimento) che non poteva assumere alcun rilievo preclusivo rispetto al beneficio di cui si dibatteva.

2. – Le indicate censure sono infondate, sicche’ il ricorso andra’ rigettato.

Deve essere disatteso il primo motivo, che non pare cogliere la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia.

La Corte di appello ha infatti evidenziato come la “certa sussistenza” degli elementi ostativi all’accoglimento della domanda di esdebitazione da essa individuati (e sopra richiamati) rendesse “superflua la richiesta di rinvio o di sospensione avanzata dalla reclamante in attesa della pronuncia in ordine alla istanza di riabilitazione” per i reati in relazione ai quali erano state emesse sentenze di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p.. La Corte del merito, dunque, ha condivisibilmente ritenuto che, in presenza di condizioni atte di per se’ ad escludere, a norma dell’articolo 142, comma 1, n. 5), l. fall., l’accesso al beneficio, non assumesse alcun rilievo la riabilitazione che fosse intervenuta per i reati previsti dal n. 6) dello stesso articolo: infatti, tale riabilitazione non avrebbe comunque potuto spiegare incidenza sull’esito dell’istanza di esdebitazione, visto che erano comunque presenti le condizioni ostative specificamente richiamate nel provvedimento impugnato. E’ qui da sottolineare che le condotte menzionate dal cit. n. 5) rilevano autonomamente, indipendentemente dalla riabilitazione che il fallito abbia conseguito per reati di cui al n. 6): diversamente il legislatore non avrebbe considerato come di per se’ preclusivi del beneficio gli atti di distrazione dell’attivo, di esposizione di passivita’ inesistenti, di causazione o aggravamento del dissesto, recanti l’effetto di rendere gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e delle movimentazioni, e di ricorso abusivo al credito: e infatti, la norma prende in considerazione, al n. 5), meri comportamenti, e non le condanne pronunciate in sede penale a fronte dei comportamenti stessi. Con riferimento a una verifica circa l’ipotetica coincidenza tra le condotte evidenziate nel provvedimento impugnato e quelle oggetto dei reati per cui sarebbe intervenuta riabilitazione il ricorso risulterebbe, peraltro, del tutto carente sul piano dell’autosufficienza, non fornendo esso specifiche indicazioni quanto alle condotte antigiuridiche per le quali sono intervenute le sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Privi di fondamento risultano essere il secondo e il terzo motivo di ricorso.

Le condizioni ostative all’esdebitazione sono state desunte dalla relazione ex articolo 33 l. fall. del curatore datata 15 aprile 1991). Va qui considerato che, in base a risalente giurisprudenza (Cass. 29 gennaio 1973, n. 267; Cass. 31 marzo 1972, n. 1025), la relazione del curatore fallimentare ha, in mancanza di prova contraria, valore presuntivo in ordine alla veridicita’ dei fatti appresi dal curatore stesso nell’esplicazione dei suoi compiti e riferiti in essa (pur non avendo valore di prova legale o presuntiva quanto al contenuto delle dichiarazioni dei terzi nella loro intrinseca veridicita’: cosi’ Cass. 2 settembre 1998, n. 8704). Gli accertamenti contenuti nella detta relazione (evidentemente tratti dalla ricognizione delle risultanze contabili esaminate dal curatore) ben potevano essere posti a fondamento della decisione, tanto piu’ che l’odierna istante non risulta avervi contrapposto elementi probatori di segno opposto, e tantomeno elementi probatori decisivi. E’ appena il caso di ricordare che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). In tal senso, tutte le contestazioni sollevate dalla ricorrente quanto all’attendibilita’ delle risultanze della relazione sfuggono al controllo di legittimita’ e non possono avere ingresso nella presente sede.

Oltretutto, la questione vertente sull’inaffidabilita’ della persona dell’ex-curatore (che parrebbero fondare le censure articolate intorno alla violazione di norme costituzionali e dell’articolo 6.1 CEDU), presenta carattere di novita’, dal momento che il decreto impugnato non ne fa menzione, ne’ e’ indicato tra i temi oggetto del reclamo (cfr. pagg. 4 e 5 de ricorso). Deve qui rammentarsi che con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nel provvedimento impugnato, e’ onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270).

Per quel che concerne la contraddittorieta’ logica denunciata col terzo motivo, essa e’ all’evidenza mancante, non essendo la doglianza indirizzata verso l’accertamento di fatto (come esige l’articolo 360 c.p.c., n. 5), ma verso un profilo giuridico dell’impugnata decisione: quello attinente alla possibilita’ di ritenere sussistente il requisito oggettivo del soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali (articolo 142, comma 2, l. fall.), e di escludere, nel contempo, che ricorrano le condizioni soggettive per l’accesso al beneficio (articolo 142, comma 1, l. fall.). Tale possibilita’ e’, oltretutto, chiaramente ammessa, sul piano normativo, dal momento che i due ordini di presupposti sono, in base all’articolo 142 l. fall., concorrenti, non alternativi.

Da ultimo, deve essere disatteso quanto rilevato dalla ricorrente con riferimento al ritardo con cui sarebbe stata richiesta l’apertura della procedura concorsuale. E’ da osservare, al riguardo, che la Corte di appello ha di fatto individuato gli elementi ostativi all’esdebitazione nelle ragioni che sono indicate nell’articolo 142, comma 5, l. fall. e che tra essi non e’ ricompreso il ritardo procurato allo svolgimento della procedura concorsuale, preso invece in considerazione dal n. 2 dello stesso articolo. Peraltro, la deduzione di parte ricorrente, incentrata sul rilievo per cui il cit. articolo 142 non farebbe riferimento a condotte poste in essere prima della dichiarazione di fallimento, non coglie nel segno, giacche’, come sottolineato dalle Sezioni Unite, l’effetto indicato dal legislatore come ostativo alla concessione del beneficio, consistente nella determinazione del ritardo o nella contribuzione alla sua verificazione, e’ riconducibile ad una condotta non delineata nella sua specificita’ sicche’ al giudice e’ demandato un ampio esame, il quale ben puo’ essere condotto avendo riguardo “a comportamenti posti in essere prima dell’apertura del fallimento, avendo certamente incidenza sui tempi di definizione della procedura anche le modalita’ operative adottate dall’imprenditore nell’esercizio dei suoi poteri gestori nel periodo precedente l’apertura della procedura concorsuale” (Cass. sez. U. 18 novembre 2011, n. 24215).

3. – Nulla deve disporsi in punto di spese, non essendovi stata attivita’ processuale da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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