Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 marzo 2018, n. 6240. La revoca delle agevolazioni alle imprese, come titolo per l’iscrizione al ruolo degli importi corrisposti, vale anche per i fideiussori.

La revoca delle agevolazioni alle imprese, come titolo per l’iscrizione al ruolo degli importi corrisposti, vale anche per i fideiussori.

Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6240
Data udienza 27 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20949/2015 proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 1427, depositata in data 3 marzo 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2017 dal Consigliere dott. Pietro Campanile.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 1 luglio 2008 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) S.p.a. avverso la cartella esattoriale notificata in data 14 dicembre 2005, concernente l’escussione di una garanzia fideiussoria prestata in relazione a un credito restitutorio vantato dal Ministero delle Attivita’ Produttive nei confronti della S.p.a. (OMISSIS), a seguito della revoca di contributi alla stessa concessi.

2. Con la decisione indicata in epigrafeila Corte di appello capitolina, in riforma della sentenza di primo grado, appellata da Ina (OMISSIS) S.p.a., ha dichiarato l’inefficacia della suddetta cartella esattoriale.

2. Per quanto in questa sede maggiormente rileva e’ stato richiamato l’orientamento, fondato sulla distinzione fra obbligazione garantita e fideiussoria, alla quale debbono applicarsi le regole ordinarie, comprese quelle inerenti al pagamento. Si e’ quindi osservato che, in virtu’ di detta distinzione, l’Amministrazione non puo’ far valere l’obbligazione fideiussoria a mezzo di iscrizione a ruolo, in quanto il Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 21 per le entrate di natura privatistica, consente tale forma di riscossione soltanto previa formazione di un adeguato titolo esecutivo, nella specie insussistente.

3. Per la cassazione di tale decisione il Ministero dello Sviluppo Economico, subentrato a quello originariamente convenuto, propone ricorso, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste (OMISSIS) S.p.a., succeduta a Ina – (OMISSIS) S.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso contiene un solo motivo con cui si deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 24, comma 32, interpretato autenticamente dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, articolo 3, comma 8.

2. Debbono preliminarmente disattendersi le eccezioni di improcedibilita’ e di inammissibilita’ sollevate dalla controricorrente con richiamo alle disposizioni contenute nell’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, in quanto nel ricorso l’esposizione dei fatti di causa appare piu’ che adeguata, laddove la natura squisitamente giuridica della questione sottoposta all’esame della Corte prescinde dall’esame di qualsiasi documento. Sotto tale profilo giova richiamare il principio gia’ affermato, dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la verifica dell’osservanza di quanto prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi puo’ comportarne la declaratoria di inammissibilita’ solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o piu’ specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioe’ quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonche’ la valutazione della sua decisivita’, risulterebbero impossibili (Cass., Sez. U, 5 luglio 2013, n. 16887).

3. – Il ricorso e’ fondato e va accolto.

3.1. La L. 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 24, al comma 32 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, prevede: “Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in materia di incentivi all’impresa costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, articolo 67, comma 2 e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni. Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con Decreto Legislativo 30 marzo 1990, n. 76, articolo 39, comma 11”.

3.2. Il Decreto Legislativo 30 marzo 1990, n. 76, articolo 39, comma 11, stabilisce: “La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potra’ protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme e’ effettuata dall’intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalita’ prescritte nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, articolo 2. Le medesime modalita’ si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente articolo 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi e’ preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”.

3.3. La L. 23 luglio 2009, n. 99, articolo 3, comma 8, recante “Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e altre forme di incentivi”, stabilisce: ” La L. 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 24, commi 32 e 33 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministero delle attivita’ produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate”.

4. Alla luce del quadro normativo sopra delineato non appare dubitabile che, alla luce dell’interpretazione resane dal legislatore, l’efficacia esecutiva del provvedimento di revoca dei contributi sia estesa a tutti i soggetti obbligati, anche in virtu’ di rapporto fideiussorio.

Come gia’ chiarito di recente questa Corte (Cass., 19 gennaio 2017, n. 1336; Cass., 20 ottobre 2016, n. 21232), la Corte costituzionale ha riconosciuto in piu’ occasioni la legittimita’ dell’intervento di interpretazione autentica, qualora sia volto ad assegnare alla disposizione interpretata un significato che rappresenti una delle possibili letture del testo originario, intervenendo in un quadro di “situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo” o anche soltanto per “ristabilire un’interpretazione piu’ aderente alla originaria volonta’ del legislatore”, aggiungendo che ben puo’ il legislatore emanare norme retroattive, di interpretazione autentica, “purche’ la retroattivita’ trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale” (Corte cost. n. 15/2012; Corte cost. n. 156/2014, Corte cost. n. 170/2013, Corte cost. n. 264/2012, Corte Cost. n. 78/2012).

Il legislatore puo’ in definitiva imporre uno dei possibili significati derivanti dalla disposizione interpretata (Corte Cost. n. 227/2014, Corte Cost. n. 209/2010, Corte cost. n. 24/2009, Corte cost. n. 170/2008, Corte Cost. n. 234/2007).

5. La qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica esprime in maniera univoca l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, cosi’ da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9941).

6. Deve per altro ribadirsi che, come gia’ rilevato da questa Corte (cfr. le richiamate sentenze n. 1336 del 2017 e 21232 del 2016), l’espresso riferimento al “provvedimento di revoca delle agevolazioni” quale “titolo per l’iscrizione a ruolo degli “importi corrisposti” nei confronti di “tutti gli obbligati”, e, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, indubbiamente depone infatti per la ricomprensione anche del fideiussore tra gli “obbligati” nei confronti dei quali il “provvedimento di revoca delle agevolazioni” costituisce “titolo” per “l’iscrizione a ruolo” in argomento.

7. All’accoglimento dei ricorso consegue la cassazione dell’impugnata decisione, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, applichera’ i principi sopra richiamati, provvedendo, altresi’, al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione

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