Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza n. 7282 del 27 marzo 2014

Svolgimento del processo

Con provvedimento n. 52 del 12.11.2012, la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie respingeva il ricorso proposto dal dott. A.A. avverso la delibera 18.7.2011 dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di (…), con la quale era stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di un mese, “per comportamento non conforme al disposto degli artt. 55 e 56 del codice deontologico e relative linee guida”, in relazione al volantino pubblicitario, recapitato col sistema porta a porta nel corso del gennaio 2011 ed in relazione all’annuncio pubblicitario “……..” apparso sul Giornale di (…) l’8.3.2011.
La incolpato era recidivo, in virtù delle sanzioni disposte con le precedenti delibere del 21.12.1989 ( avvertimento) e del 24.6.1993( censura) sempre in materia pubblicitaria.

 La Commissione Centrale, in relazione ai motivi di ricorso posti dall’A.A. a fondamento della domanda di annullamento di detto provvedimento disciplinare, osservava: a) il provvedimento disciplinare non è viziato ove, malgrado una certa genericità dell’atto di contestazione, l’incolpato abbia posto conoscere, nel corso del procedimento gli addebiti mossigli, ai sensi dell’art. 39 del regolamento, e sia stato, quindi, nelle condizioni di svolgere adeguatamente le proprie difese; b) nella determinazione della sanzione l’Ordine aveva tenuto conto dei pregressi comportamenti già sanzionati e che non richiedevano di essere contestati ma “semplicemente valutati”dall’organo disciplinare; c) non era configurabile l’illegittimità del provvedimento amministrativo di primo grado per eccesso di potere e per insussistenza di fatti di rilevanza disciplinare, posto che la legge c.d. Bersani, non prevedeva alcuna preventiva autorizzazione alla pubblicità sanitaria che, invece, doveva rispondere ai criteri di “veridicità e trasparenza”, previsti dall’art. 2 lett. b) della L. 4 agosto 2006 n. 248; nella specie, il messaggio pubblicitario, diverso da quello sottoposto alla preventiva autorizzazione dell’Ordine, era privo di tali requisiti.

 Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione, ex artt. 68 D.P.R. n. 221/1950 e 111 Cost., A.A. formulando tre motivi illustrati da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorrente deduce:
1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; 65 e 423 c.p.p.; 39 D.P.R. n. 221/1950, per essere stato violato il diritto di difesa e per difetto del requisito di specificità della contestazione disciplinare; la Commissione Centrale, avendo riconosciuto la genericità della contestazione, avrebbe dovuto annullare il provvedimento sanzionatorio irrogato in primo grado, mentre aveva erroneamente ritenuto che la contestazione potesse essere precisata “nel corso del procedimento”, non tenendo conto che essa non indicava quale fosse la parte di annuncio pubblicitario disciplinarmente censurabile;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. ; 99 c.p.-655 e 423 c.p.p., art. 39 D.P.R. n. 221 del 5.4.1950, posto che, con riferimento alla recidiva, occorreva applicare le norme del sistema processuale penale, con la conseguenza che la recidiva stessa, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Centrale e dalla Commissione di primo grado, doveva essere regolarmente contestata per consentire all’incolpato una compiuta difesa sul punto;
3) violazione dell’art. 2 lett.B) della L. n. 248/2006, laddove la Commissione Centrale aveva ravvisato la violazione del criterio di trasparenza della pubblicità posta in essere dal ricorrente in quanto difforme dalla preventiva autorizzazione dell’Ordine territoriale, così incorrendo in errore di diritto, posto che la legge cit. non prevede più detta preventiva autorizzazione.
Il primo motivo pone la questione della violazione del principio di contestazione a causa della genericità di quella formulata ed oggetto di condanna.
Orbene, con riferimento alle modalità di contestazione dell’addebito, questa Corte ha escluso la necessità di una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti ascritti al professionista, reputando sufficiente che essa presenti un tasso di precisione tale da consentire all’incolpato di approntare la propria difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo disciplinare; non ha, quindi, ravvisato la violazione dedotta allorché il professionista abbia avuto modo di conoscere le contestazioni e si sia difeso compiutamente rispetto ad esse ( Cass. n. 4465/2005; n. 2296/2004).
Ne consegue che il controllo giurisdizionale al riguardo non può esaurirsi nel confronto puramente formale tra contestazione e decisione, una volta accertato che l’incolpato, attraverso l’iter del processo,abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.
Va aggiunto che il ricorrente, pur denunciando la genericità della contestazione, non precisa quali siano stati gli addebiti in relazione ai quali non si sarebbe potuto difendere, sicché la doglianza va respinta

Merita, invece, accoglimento il secondo motivo.
E’ pur vero che il D.P.R. n. 221/1950 non prevede la recidiva, né la configura come una circostanza che debba essere contestata, ma il principio della necessaria correlazione tra l’addebito contestato e la decisione, stabilito in materia penale dall’art. 552 c.p.p., trova applicazione in tutti i procedimenti sanzionatori in genere e disciplinari in specie, costituendo un corollario naturale dei principi di garanzia della difesa e del contradditto- rio( Cass. S.U. n. 17935/2008; n. 2197/2005).
La preventiva contestazione dell’addebito all’incolpato deve, pertanto, riguardare anche la recidiva o comunque i precedenti disciplinari che la integrano ove di essa si sia tenuto conto nella determinazione della sanzione irrogata, come avvenuto nella specie, avendo il provvedimento impugnato dato atto che “la recidiva è un elemento storico su cui l’Ordine ha fondato la propria decisione nella determinazione del quantum della sanzione da irrogare” escludendo, peraltro, la necessità della contestazione di pregressi comportamenti già sanzionati che andavano “semplicemente valutati dall’organo disciplinare” (V. pag. 3 prov. imp.).
Costituisce, del resto, principio affermato dalle S.U. di questa Corte quello secondo cui nel procedimento disciplinare operano le norme del codice di procedura penale allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente in detto codice( S.U. n. 20773/2010; n.23287/2010), ed è pacifico che, nell’ambito del sistema processual- penalistico, la recidiva, comportando un aggravamento della pena, debba essere contestata.
L’accoglimento della censura comporta la cassazione della decisione impugnata e l’assorbimento del terzo motivo, con rinvio alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, assorbito il terzo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie anche per le spese del giudizio di legittimità.

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