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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza n. 21145 del 28 novembre 2012

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 462/2005 il Tribunale di Sala Consilina condannava la Autolinee Eredi Arturo Lamanna S.n.c. a pagare a L.F. la somma di Euro 51.332,25 – oltre accessori e spese – a titolo di compenso, maturato solo dal 21.11.95 al 15.12.2000, per l’attività da lui svolta quale amministratore unico della società.
Con sentenza depositata il 18.5.07 la Corte d’appello di Salerno rigettava i gravami principale e incidentale interposti contro la pronuncia di primo grado rispettivamente da L.F. e dalla Autolinee Eredi Arturo Lamanna S.n.c..

Per la cassazione di tale sentenza ricorre L.F. affidandosi a cinque motivi.
La Autolinee Eredi Arturo Lamanna S.n.c. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1- Con il primo mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss., artt. 1322 e 1341 c.c., e art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per errata interpretazione dello statuto della Autolinee Eredi Arturo Lamanna S.n.c. nella parte in cui prevedeva a favore dell’amministratore unico un trattamento economico non superiore a quello di impiegato di prima categoria con maneggio denaro previsto dal CCNL per le aziende esercenti autolinee in concessione; sostiene il ricorrente che, visto il chiaro tenore letterale della norma, non potevano i giudici del merito ricorrere ad ulteriori criteri interpretativi in via sussidiaria e complementare, quali il riferimento ad una retribuzione oraria proporzionata a quantità e qualità della prestazione resa durante l’esercizio del mandato.
Il mezzo è infondato.
Malgrado il generale richiamo dell’art. 1362 c.c. e ss., dal tenore complessivo del motivo si evince che, in sostanza, il ricorrente lamenta la mancata applicazione del solo canone del criterio letterale che, prevedendo una remunerazione quantitativamente predeterminata, non lascerebbe spazio alcuno all’intervento integrativo del giudice.
Tuttavia nel caso di specie i giudici del merito hanno evidenziato – con motivazione immune da vizi logici o giuridici – che proprio il criterio letterale milita in senso opposto a quello propugnato dall’odierno ricorrente, tale essendo il tenore testuale della clausola contenuta nell’art. 8, comma 2 dello statuto della società, come riportato dal l’impugnata sentenza: “all’amministratore unico – cui spetta la gestione amministrativa dell’azienda sociale – oltre al rimborso delle spese, è riconosciuto il trattamento dei suddetti contratti collettivi non superiore a quello di impiegato di prima con maneggio di denaro con il relativo trattamento di previdenza, se possibile”.
Dunque, come ritenuto dai giudici del merito, il riferimento al trattamento economico dell’impiegato di prima con maneggio denaro costituisce soltanto il tetto massimo oltre il quale non deve collocarsi il compenso dell’amministratore unico e non già una precisa predeterminazione del compenso dovuto.
Pertanto – come affermato con logica inferenza dalla Corte territoriale – non individuando con esattezza lo statuto il compenso spettante all’amministratore, nè sussistendo tariffe professionali, nel caso di specie deve farsi ricorso al potere integrativo del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 2260 e 1709 c.c., potere integrativo che è stato correttamente esercitato con riferimento a qualità e quantità del lavoro prestato.
2- Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2389 c.c., nonchè vizio di motivazione per avere l’impugnata sentenza fatto ricorso al potere surrogatorio attribuito al giudice, nonostante che, nel caso di specie, le parti avessero previsto il compenso da corrispondere all’amministratore unico.
La stessa sostanziale doglianza viene fatta valere con il terzo mezzo sotto forma di vizio di motivazione.
Tali due mezzi da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono da disattendersi alla stregua delle medesime considerazioni sopra svolte; ad esse si aggiunga che il richiamo all’art. 2389 c.c., è improprio nel caso in esame in quanto, come si è visto, all’atto di nomina del ricorrente quale amministratore della società il compenso non fu stabilito (restando fissato solo il relativo tetto massimo in virtù della previsione di cui al cit. art. 8, comma 2 dello statuto).

3- Con il quarto mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, 2949 e 2935 c.c., e art. 2941 c.c., n. 6, e dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale, nel rigettare il motivo d’appello con cui si chiedeva il riconoscimento del compenso per l’intero periodo in cui il ricorrente aveva espletato le funzioni di amministratore unico (vale a dire dal 1991 al 2000), ha statuito che la prescrizione decorre anche durante lo svolgimento di detto incarico anzichè dalla data di sua cessazione, in quanto solo in tale momento cessa il conflitto di interessi nella persona dell’amministratore (creditore e debitore allo stesso tempo); prosegue il ricorrente con il sostenere che la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, non è applicabile ai rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato come quello per cui è processo.
La censura è infondata perchè, come ricostruito dai giudici del merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici, la previsione dell’art. 8 dello statuto della società, nel momento in cui ha fatto riferimento al parametro retributivo massimo dell’impiegato di prima categoria con maneggio denaro, ha inteso stabilire convenzionalmente il diritto dell’amministratore a percepire il proprio compenso con le stesse cadenze previste per tale figura di lavoratore subordinato e, quindi, con conseguente applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4.
Quanto alla decorrenza della prescrizione, il conflitto di interessi di cui si parla in ricorso non è ostativo, nell’ottica di cui all’art. 2935 c.c., al decorso del termine di prescrizione dei compensi de quibus durante l’esercizio delle funzioni di amministratore unico, giacchè la regolamentazione pattizia di interessi societari posta in essere da tutti i soci di una società in nome collettivo, finalizzata a spiegare effetti giuridici nell’ambito societario (come nel caso odierno in relazione al summenzionato art. 8) non può dar luogo ad una prospettazione di conflitto di interessi fra i soci stessi – tranne l’ipotesi di revoca giudiziale della facoltà di amministrare che uno dei soci può chiedere nei confronti dell’altro ai sensi del combinato disposto degli artt. 2259 e 2293 c.c. – e tra soci (o uno di essi) e la società medesima, attesa la sostanziale identità degli interessi societari e di quelli facenti capo ai soci (Cass. 24.6.80 n. 3962).
Al più, ove davvero sussista un conflitto, esso è risolto con la nomina di un curatore ex art. 78 cpv. c.p.c. (cfr. Cass. 30.4.62 n. 845), il che esclude che l’esercizio del diritto sia impedito.
4- Con il quinto ed ultimo mezzo il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale non si è pronunciata sull’eccezione, sollevata dal L. nella memoria di replica all’appello incidentale della società, di carenza di legittimazione e nullità della costituzione della nuova società costituita, avendo i giudici di secondo grado confuso la parte costituita in appello (Autolinee Eredi Lamanna S.n.c.) con quella costituita in prime cure (Autolinee Eredi Arturo Lamanna S.n.c.).
Il mezzo è infondato, noto essendo che il giudice del merito non è tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 20.4.06 n. 9234 e numerose altre conformi).
A ciò si aggiunga che nel caso di specie la mera parziale diversità di ragione sociale (dovuta ad errore materiale o a mutamento, nelle more, della ragione stessa) avrebbe potuto provocare una nullità solo in caso di incertezza assoluta sull’identificazione della parte, incertezza assoluta che nemmeno l’odierno ricorrente ha mai allegato.
5- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 40,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

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