Suprema Corte di Cassazione

Sezione lavoro

sentenza n. 14965 del 6 settembre 2012

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 3149 del 19.10.2006 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da IMMOBILIARE C. srl in liquidazione nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto l’accertamento della natura autonoma del rapporto di lavoro tra essa società e M.A. e l’annullamento del verbale di accertamento, notificato dall’INPS, contenente l’addebito di contributi previdenziali asseritamente omessi in relazione alla detta lavoratrice, conseguenti alla accertata natura subordinata del rapporto di lavoro.
Secondo il Giudice l’istruttoria testimoniale e la prova documentale in atti avevano confermato che l’attività della lavoratrice aveva le caratteristiche del lavoro subordinato.
Avverso tale decisione proponeva appello la società, deducendo l’infondatezza della pretesa e sostenendo che erroneamente il primo Giudice aveva trascurato alcuni elementi incompatibili con la subordinazione, quali la non esclusività della messa a disposizione delle prestazioni a favore di essa società, la mancanza di continuità nella presenza presso la società, la modalità di erogazione dei compensi, la autonomia organizzativa della M., che modulava la propria presenza secondo le proprie esigenze e i propri impegni.
L’appellato si costituiva, chiedendo la conferma della sentenza.
Con sentenza del 18 novembre 2008-9 febbraio 2009, l’adita Corte d’appello di Milano, rilevato che il materiale probatorio acquisito induceva a ritenere la sussistenza nel rapporto di lavoro de quo del requisito della subordinazione, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’Immobiliare C. srl in liquidazione con due motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste l’INPS con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente società denuncia violazione/falsa applicazione, nonché contraddizioni logiche applicative in ordine agli artt. 2094 e seguenti c.c. ed in relazione all’art. 116 c.p.c. con insufficiente motivazione sulla qualificazione del rapporto di collaborazione in termini di lavoro subordinato, nonché omessa considerazione degli elementi probatori acquisiti in esiti all’istruttoria condotta in corso di causa dandosi rilievo ai soli dati rilevati da Autorità amministrative verbalizzanti.
In particolare, la ricorrente lamenta che la sentenza di secondo grado sia pervenuta alle contestate conclusioni sulla base esclusivamente delle risultanze acquisite a verbale dalla Guardia di Finanza prima e dagli interessati Ispettori INPS poi, senza fare alcun riferimento alle prove contrarie che sarebbero state acquisite in giudizio.
Il motivo è infondato.
Giova precisare che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/2008) in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo; ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo contributivo preteso dall’INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull’Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. L’opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l’onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un’azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte; non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all’art. 2697 c.c., l’affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata – “chi vuoi far valere un diritto in giudizio” – implica che sia colui che prende l’iniziativa di introdurre il giudizio adessere gravato dell’onere di “provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l’attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell’accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l’inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all’azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell’onere della prova di cui ai due commi dell’art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all’interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all’iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell’onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l’onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010).

Ciò chiarito, l’attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell’INPS, ritenuti, in alcune decisioni – come in quella stessa n. 12108/2010 richiamata-privi di efficacia probatoria.
Ritiene il Collegio che in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenza, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall’ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l’esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ.. si da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
Orbene, la Corte d’appello ha osservato che dalla semplice lettura del verbale di accertamento, che richiamava una precedente visita fiscale della guardia di Finanza per il periodo 1.1.2000-4.6.2002, durante la quale era stata constatata la presenza di M.A. e la natura non occasionale delle sue prestazioni, emergevano diversi elementi di convincimento in favore della natura subordinata del rapporto.

Ed invero gli ispettori dell’INPS, in occasione del loro accertamento avvenuto due anni dopo, avevano verificato che la M. svolgeva, così come nel periodo precedente, mansioni amministrative e contabili rispondendo all’amministratore della società; avevano rilevato dai fogli presenza che la sua prestazione era stata regolare e continuativa, per circa quattro ore giornaliere, con effettivo inserimento nell’organizzazione aziendale; avevano altresì constatato che i compensi, calcolati sulla base delle ore lavorate, erano di importi pressoché omogenei, dato che contrastava con la asserita sporadicità della prestazione; tutti dati, questi, espressione della presenza di sufficienti indici rivelatori, complessivamente considerati, attraverso i quali diveniva evidente, nel caso concreto, l’essenza del rapporto e cioè la subordinazione.
Cosi motivando il Giudice a quo ha, per un verso, tenuto conto degli accertamenti in forma diretta da parte delle autorità ispettive, e, dall’altro, mostrato di adeguarsi all’orientamento di questa Corte, nella valutazione degli indici rivelatori della subordinazione (ex plurimis, Cass. 30.1.2007 n. 1893).
La Corte d’Appello ha, dunque, esaminato con diligenza, i particolari emersi dall’istruttoria sul concreto svolgimento del rapporto ed ha motivato, in maniera esaustiva, sulle ragioni per le quali, nel fare applicazione di quei criteri generali, ed astratti, è giunta alla conclusione che nel caso concreto si trattasse di rapporto di lavoro subordinato, e non di lavoro autonomo, rimarcando i profili di diretto accertamento operato in sede ispettiva.
La Corte ha tenuto anche a precisare, dando riscontro alle obiezioni della società, che, considerato il numero di ore lavorate presso la società, la non esclusività della prestazione a favore dell’Immobiliare non costituiva un dato significativo, dal momento che, sovente, il lavoratore subordinato part time svolge altre eventuali attività lavorative all’ovvio fine di percepire una retribuzione adeguata alle proprie esigenze di vita.
La censura va, quindi, rigettata.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, c. 1205 e c. 1207 della L. 296/2006 in ordine alla intervenuta stabilizzazione del rapporto lavorativo in esame, sulla base dei commi 1205 e 1207 della L. 296/2006 procedendo al versamento della dovuta somma con effetto estintivo sia delle obbligazioni menzionate nel comma 1207, sia dei contributi e dei premi pure ivi menzionati.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento, essendo la censura priva del relativo quesito e non supportata dalla necessaria riproduzione della documentazione a sostegno dell’assunto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Inammissibile è infine “l’istanza di inibitoria ex art. 373 c.p.c.”, dovendo la richiesta di sospensione dell’esecuzione essere proposta dinanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Per quanto precede, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in € 40,00 oltre € 3.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

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