Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza del 9 dicembre n. 27441
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente –
Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13576-2011 proposto da:
B.L. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MANENTI EUGENIO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
C.A. (OMISSIS), CA.BE.
(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA E.DUSE 35,
presso lo studio dell’avvocato PANTALANI STEFANO, rappresentate e
difese dall’avvocato POZZETTI PAOLO, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
nonchè contro
CA.CA., C.M., C.N.,
C.P.;
– intimati –
sul ricorso 13658-2011 proposto da:
C.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato FELIZIANI
ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.A. (OMISSIS), CA.BE.
(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA E.DUSE 35,
presso lo studio dell’avvocato PANTALANI STEFANO, rappresentate e
difese dall’avvocato POZZETTI PAOLO, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
nonchè contro
CA.CA., C.P., C.M.,
B.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 186/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 15/05/2010 r.g.n. 264/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l’Avvocato POZZETTI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, a seguito di una prima sentenza del Pretore della stessa sede dichiarata nulla per disintegrità del contraddittorio, con sentenza in data 9 novembre 2005 dichiarava che tra i coniugi C.N. e C.G., i figli Ni., Be. ed A. e la moglie di Ni., B.L., era intercorsa una impresa familiare nel periodo 20.9.1975 -30.6.1986, con diritto di ciascuno di partecipare agli utili di impresa, ai beni acquistati con tali utili e agli incrementi dell’azienda ai sensi dell’art. 230 bis cod. civ.; accertava le percentuali delle rispettive quote nonchè i cespiti immobiliari acquistati con i proventi dell’impresa e i relativi valori di mercato nonchè l’ammontare del denaro liquido e degli investimenti in titoli di credito di pertinenza dell’impresa; attribuiva le somme spettanti ai coniugi Ca.Ni. e C.G., nel frattempo deceduti, ai compartecipi all’impresa familiare nonchè agli altri figli coeredi Ca., P. e M., estranei a detta impresa; condannava Ca.Ni. figlio, rimasto nel possesso di taluni beni acquistati dall’impresa e gestore della stessa al momento del suo scioglimento, al pagamento in favore di tutti costoro di importi vari.
A seguito di appello principale di quest’ultimo ed incidentale di B.L., la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza 1 aprile – 15 maggio 2010, dopo aver disposto una consulenza tecnica, in parziale riforma della sentenza di primo grado, tenuto conto della responsabilità e del rischio di impresa di ciascun compartecipe, confermava le quote di partecipazione all’impresa familiare come segue: 30% per C.G., 20% per Ca.Ni.
figlio, 15% ciascuno per C.N. padre, A. e Be., 5% per B.L.. Rideterminava il valore di stima dell’impresa familiare, tenuto conto dei cespiti immobiliari acquistati con i proventi dell’impresa e dei relativi valori di mercato nonchè del denaro liquido e degli investimenti in titoli di credito di pertinenza dell’impresa; accertava l’importo dei crediti derivanti dalla successione di C.N. e C. G., cui avevano diritto anche i coeredi non partecipanti all’impresa familiare; rideterminava gli importi dei crediti per i quali C.N. era stato condannato in primo grado in Euro 85.549,18 per Ca.Be., Euro 90.774,02 per C. A., Euro 54.980,63 per Ca.Ca., Euro 54.980,63 per C.P., Euro 35.152,88 per C.M. ed Euro 32.903,43 per B.L., oltre, per tutti, rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal 30 giugno 1986.
Per la riforma di questa sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione Ca.Ni. e B.L., illustrati da successive memorie ex art. 378 cod. proc. civ..
Hanno resistito ad entrambi i ricorsi, con distinti controricorsi, Ca.Be. e C.A.. Gli altri coeredi non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente disporsi, ex art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Peraltro, il ricorso proposto da C.N., in quanto successivo a quello di B.L., deve essere considerato quale ricorso incidentale.
2. Il ricorso di B.L. è articolato in cinque motivi.
3. Con il primo motivo la ricorrente, denunziando violazione degli artt. 101, 102, 112, 115 cod. proc. civ. nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduce che la sentenza impugnata ha utilizzato per la decisione anche le deposizioni rese dai testi Me. e Gh., che erano stati assunti dal Pretore di Brescia e che erano successivamente deceduti.
Il difensore di essa ricorrente si era opposta all’acquisizione dei relativi verbali, posto che la sentenza resa in quel giudizio era stata dichiarata nulla per disintegrità del contraddittorio, ma il giudice d’appello senza pronunciarsi al riguardo ha tenuto conto di dette deposizioni.
4. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., art. 230 bis cod. civ. nonchè vizio di motivazione, deduce che nella fattispecie in esame era, ravvisabile una società di fatto, quanto meno tra i genitori ed il figlio Ni., e non già un’impresa familiare.
Elementi in questo senso erano desumibili dal ricorso introduttivo, dal quale risultava la comune partecipazione agli utili e alle perdite, circostanza questa caratteristica del contratto di società, dal momento che nell’impresa familiare sui collaboratori non ricadono le perdite e le spese di esercizio, cioè il rischio di impresa.
La tesi della società di fatto era confermata dal fatto che essa ricorrente aveva versato il trattamento di fine rapporto e denaro proveniente dall’eredità del padre su un conto corrente a lei intestato ed utilizzato dal marito e dalla suocera per l’impresa.
Tale circostanza però era stata ritenuta non provata dalla Corte di merito, perchè resa da un teste inattendibile, il fratello di essa ricorrente, teste le cui dichiarazioni erano invece vere.
5. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 100, 101, 115 e 421 cod. proc. civ., art. 230 bis cod. civ. nonchè vizio di motivazione.
Rileva che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non esisteva un’impresa familiare, ma due distinte imprese, una facente capo ai coniugi C.N. e C.G., nella quale lavoravano le figlie A. e Be., l’altra al solo figlio Ni., coadiuvato successivamente da essa ricorrente. Quest’ultimo esercitava la vendita ambulante di fiori e quella fissa in un chiosco da lui realizzato, e non nel negozio di fiori. La fatturazione delle due imprese avveniva separatamente e vi erano distinte partite IVA. Aggiunge la ricorrente che era errato l’assunto della Corte di merito, secondo cui i guadagni venivano gestititi unitariamente per l’acquisto di immobili e titoli e che degli introiti derivanti dall’impresa aveva usufruito Ni. figlio, al quale erano intestati gli uni e gli altri. Non vi era alcuna prova di tali circostanze, prova che in ogni caso avrebbe dovuto essere fornita dagli altri compartecipi. Vi era peraltro la prova della vincita al totocalcio, da parte di Ni. figlio, della somma di L. 45 milioni.
6. Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando violazione degli artt. 230 bis e 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamenta che le è stata attribuita la quota di partecipazione all’impresa familiare del 5%.
Al riguardo la prova testimoniale aveva dimostrato che la sua collaborazione era stata rilevante, assidua e costante, dal momento che lavorava stabilmente nel chiosco. Di contro, spropositata era la misura delle quote attribuite alle sorelle A. e C. B. (15% ciascuna), non rispecchiando tali quote per qualità e quantità l’apporto lavorativo dato dalle stesse.
7. Con il quinto motivo, denunziando violazione degli artt. 230 bis e 2697 cod. civ. nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente rileva che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, sia gli utili derivanti dalla vendita di fiori nel chiosco che il denaro versato sul suo conto corrente ed utilizzato dal coniuge, Ni.
figlio, non potevano rientrare nell’impresa familiare. Il chiosco era stato infatti gestito interamente da essa ricorrente e dal di lei coniuge, come era emerso dalla prova testimoniale, mentre il danaro era di sua esclusiva proprietà. In ogni caso, in ragione di tale sua attività, la quota del 5% attribuitale appariva del tutto modesta.
8. Il ricorso proposto da C.N. è articolato in sette motivi.
9. Il primo motivo è identico a quello proposto dall’altra ricorrente B.L. e denunzia le medesime violazioni di legge e lo stesso vizio di motivazione. Anche qui si afferma la Inutilizzabilità delle deposizioni rese dai testi Me. e Gh..
10. Il secondo motivo denunzia le medesime violazioni di legge dedotte da B.L. nonchè vizio di motivazione.
Si sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, fra le parti era intercorsa non già un’impresa familiare, bensì una società di fatto, come era emerso dalle deposizioni dei testi. Si afferma anche qui che tali dichiarazioni sono state erroneamente valutate.
11. Con il terzo motivo è denunziata violazione degli artt. 100, 101, 115, 421 cod. proc. civ. e art. 230 bis cod. civ..
Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che Ca.Ni. figlio fosse il “capo dell’impresa”, mentre in realtà tutto il lavoro veniva organizzato e diretto da C. G., come era emerso dalla prova testimoniale.
Inoltre, non esisteva un’impresa familiare, ma due distinte imprese, una facente capo ai genitori, nella quale vi lavoravano le figlie A. e Be., l’altra al figlio Ni., in un primo tempo da solo e successivamente con l’apporto della moglie B. L.. Ni. figlio esercitava la vendita ambulante e quella fissa presso il chiosco da lui realizzato. La vendita di fiori al minuto nel negozio prima esercitata da N. padre è poi passata a Be. ed A., tramite cessione dell’attività. Vi erano fatturazioni separate, due diverse partite IVA, distinte dichiarazioni di redditi. La collaborazione tra le parti era del tutto estemporanea e sporadica e trovava giustificazione nei rapporti familiari. Non vi era prova che l’acquisto di immobili e titoli fosse stato effettuato da Ni. figlio con il denaro proveniente dalla gestione dell’impresa familiare, ed in ogni caso tale prova era a carico delle controparti. I titoli peraltro erano intestati alla madre G.. Era stata invece provata la vincita al totocalcio di L. 45 milioni conseguita da Ni. figlio nel maggio 1986.
12. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 230 bis cod. civ. e vizio di motivazione.
Si afferma che i diritti economici dei partecipanti all’impresa familiare devono essere commisurati alla quantità e qualità del lavoro prestato e che la ripartizione delle quote (30% per G., 20% per Ni. figlio, 15% ciascuno per N. padre, Be. ed A., 5% per B.L.) era stata effettuata dalla Corte di merito non tenendo conto di tale criterio e più precisamente per difetto nei confronti di Ni. figlio e della moglie L., e per eccesso nei confronti degli altri familiari.
In particolare era incongruo attribuire a Ni. figlio una quota inferiore rispetto a quella della madre e di poco superiore a quella del padre e delle sorelle Be. e A., tenuto conto che Ni. era stato considerato nella sentenza impugnata il titolare dell’impresa e che aveva altresì svolto l’attività di vendita ambulante. Non era giustificata l’attribuzione alla moglie L. di una quota pari al 5%, tenuto conto del rilevante apporto dato da costei all’impresa, per avere stabilmente lavorato nel chiosco, come era emerso dalla prova testimoniale, e per essere stata tale attività quella più redditizia.
Non giustificate erano altresì le quote di partecipazione attribuite a Be. ed A., considerato che esse non avevano partecipato all’attività di vendita ambulante e di vendita nel chiosco, avendo svolto le mansioni di commesse nel negozio di fiori, senza peraltro dimostrare l’accrescimento apportato all’azienda.
13. Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 2103 bis cod. civ. e vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si deduce che, secondo la sentenza impugnata, l’impresa familiare è cessata il 30 giugno 1986, mentre, al più tardi, ciò è avvenuto nel 1985, quando Ni. figlio si è allontanato dalla famiglia, come è emerso dalle dichiarazioni della sorella Ca..
Conseguentemente, essendo stato acquistato il capannone, sito in (OMISSIS) nel luglio 1986, esso non avrebbe dovuto essere incluso nei beni costituenti il patrimonio dell’impresa familiare.
14. Con il sesto motivo è denunziata violazione dell’art. 230 bis cod. civ. nonchè vizio di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.
Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria laddove, da un lato, ritiene che titolare dell’impresa familiare fosse Ni. figlio e, dall’altro, afferma che il negozio di Via (OMISSIS), dopo la cessazione dell’impresa rimase nella disponibilità del padre che, poi, nel 1986 lo cedette ad A. e Be..
15. Con il settimo motivo, nel denunziare violazione dell’art. 230 bis cod. civ. nonchè vizio di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta che non v’era ragione per rigettare la richiesta di dilazione del pagamento delle quote di partecipazione formulata ai sensi dell’art. 230 bis c.c., comma 4.
La ratio di tale disposizione è infatti quella di evitare “l’eccessiva esposizione debitoria dell’impresa”, che deriverebbe, come nella specie, da un immediato pagamento di un importo elevatissimo.
16. Osserva la Corte che i ricorrenti, con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, propongono identiche censure, onde tali motivi vanno trattati congiuntamente.
Le censure sono prive di rilevanza.
Ed infatti la Corte di merito per la formazione del proprio convincimento ha utilizzato non solo le dichiarazioni dei testi Me. e Gh., ma anche di altri numerosi testi nonchè le prove documentali acquisite e i risultati della consulenza tecnica disposta in sede d’appello.
I testi suddetti hanno peraltro riferito su circostanze comuni anche ad altri testi, senza che le loro dichiarazioni abbiano avuto il carattere della decisività o della esclusività.
17. Vanno altresì trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione, il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto da B.L. e il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto da C.N..
Con tali motivi si deduce che nella fattispecie in esame non era ravvisabile un’impresa familiare, bensì una società di fatto, quanto meno tra i coniugi C.N. e C.G. ed il figlio Ni. e due distinte imprese, una facente capo ai genitori e l’altra al figlio Ni..
Al riguardo deve rilevarsi che sia il Tribunale che la Corte di merito con l’impugnata sentenza hanno accertato l’esistenza di una impresa familiare, ritenendo corretta la qualificazione giuridica data al rapporto dagli originari ricorrenti.
In particolare, la Corte territoriale ha affermato che dalle prove testimoniali e documentali non era emerso alcun elemento dal quale poter desumere che fra le parti, per tutta la durata o per parte dell’attività, fosse stata costituita una società di fatto. Era viceversa emerso che era stato posto in essere un rapporto giuridico riconducibile all’istituto previsto dall’art. 230 bis cod. civ., il quale ha natura residuale e suppletiva, in quanto diretto ad apprestare una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro che si svolgono nell’ambito degli aggregati familiari e che riconosce al familiare, che effettui prestazioni lavorative nell’impresa familiare, un diritto di partecipazione agli utili e la liquidazione in denaro della sua quota alla cessazione dell’azienda.
Più precisamente, la prova testimoniale assunta aveva pienamente confermato che nell’impresa iniziata dal padre C.N., di commercio di fiori e di piante, avevano partecipato la moglie e poi i figli man mano che avevano acquistato l’età di lavoro. Dei numerosi figli, l’inserimento stabile e continuativo si era realizzato nel corso degli anni solo per Ni., Be. e A.. Il capofamiglia N., per motivi di salute, aveva poi passato la gestione dell’impresa alla moglie G. e quest’ultima l’aveva poi trasferita al figlio Ni..
Non vi era, poi, ad avviso della Corte di merito, traccia alcuna della divisione, tra genitori e sorelle da un lato, e il figlio Ni. e la moglie dall’altro, delle attività relative al negozio di fiori, al commercio ambulante esercitato da Ni. figlio e al chiosco. Era rimasto provato al riguardo che l’approvvigionamento era comune; che i guadagni delle varie attività venivano tutti introitati prima dalla madre e poi dal figlio Ni. e che venivano gestiti unitariamente per acquisti di immobili, titoli, nuove attività, come il chiosco davanti al cimitero. Di contro, non era stato provato che Ni. figlio avesse mai avuto proventi diversi da quelli derivanti dall’attività relativa al commercio dei fiori e nemmeno che avesse conseguito una grossa vincita al totocalcio. Del resto lo stesso Ni. figlio aveva ammesso nel corso dell’interrogatorio libero che i due conti intestati a lui e alla madre servivano per la gestione di tutte le attività, circostanza questa inconciliabile con l’assunto delle due distinte gestioni.
Tali accertamenti e valutazioni non sono sindacabili in questa sede.
E’ infatti principio consolidato di questa Corte che nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento di un rapporto è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad operare una determinata qualificazione del rapporto controverso. (Cass. 23 agosto 2000 n. 11045; conf. Cass. 21 maggio 2002 n. 7469; Cass. 7 giugno 2003 n. 9168; Cass. 13 febbraio 2004 n. 2842).
18. Il quarto motivo del ricorso principale ed il quarto motivo di quello incidentale vanno trattati congiuntamente, in quanto censurano la sentenza impugnata con riguardo all’attribuzione delle quote a ciascun familiare e alla determinazione degli utili dell’impresa.
Essi sono infondati.
La Corte di merito, con motivazione ampia e dettagliata, sulla scorta delle prove testimoniali e documentali e della disposta consulenza tecnica, tenuto conto della responsabilità e del rischio di impresa di ciascun compartecipe, ha determinato l’apporto dato da ciascun familiare all’impresa come segue: 30% a C.G., 20% a Ca.Ni. figlio, 15% ciascuno a C. padre, A. e Be., 5% a B.L.. Ha rideterminato il valore di stima dell’impresa familiare, tenuto conto dei cespiti immobiliari acquistati con i proventi dell’impresa e dei relativi valori di mercato nonchè del denaro liquido e degli investimenti in titoli di credito di pertinenza dell’impresa; ha accertato l’importo dei crediti derivanti dalla successione di C.N. e C.G., cui avevano diritto anche i coeredi non partecipanti all’impresa familiare; ha rideterminato gli importi al cui pagamento C.N. era stato condannato in primo grado.
I ricorrenti hanno censurato tali accertamenti e valutazioni, rilevando che le quote sono state loro attribuite per difetto, posto che il loro apporto all’impresa familiare era stato più consistente rispetto a quello ritenuto dal giudice d’appello.
Senonchè, da un lato in tali censure non è ravvisabile alcuna violazione di legge, avendo la Corte di merito applicato l’art. 230 bis cod. civ., secondo cui la partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell’azienda vanno ripartiti in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; dall’altro non si ravvisa alcun vizio nella motivazione della sentenza impugnata, essendo questa coerente, logica e priva di vizi logico-giuridici.
E’ appena il caso di rilevare che non è consentito al giudice di legittimità di riesaminare il merito della vicenda processuale e di sostituire una propria valutazione a quella data dal giudice di merito, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica-formale, delle argomentazioni svolte da tale giudice. Spetta, inoltre, in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.
19. Il quinto motivo del ricorso proposto da B.L. ed il quinto ed il sesto motivo del ricorso proposto da C.N. – che vanno esaminati congiuntamente perchè connessi – involgono patimenti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, non censurabili in questa sede.
Si sostiene che sia gli utili derivanti dalla vendita di fiori nel chiosco gestito dalla B. e da Ni. figlio che il denaro versato sul conto corrente della prima non potevano rientrare nell’impresa familiare; che questa è cessata al più tardi nel 1985;
che il capannone di (OMISSIS), acquistato nel 1986, doveva essere escluso dall’impresa familiare; che il negozio di Via (OMISSIS) dopo la cessazione dell’impresa rimase nella disponibilità del padre.
Anche questi motivi, ai quali ha già dato adeguata risposta la sentenza impugnata, si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, e perciò in una richiesta volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.
20. Infondato è infine il settimo motivo del ricorso proposto da C.N. circa il diniego, da parte della Corte di merito, della dilazione del pagamento, ex art. 230 bis cod. civ., delle somme da corrispondere ai compartecipi familiari.
Pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, in realtà il motivo censura la sentenza impugnata sotto tale ultimo profilo (…..”Anche questa parte della motivazione non viene condivisa e si fonda su elementi inesatti….”).
Ma, anche qui la motivazione è coerente, logica e priva di contraddizioni, avendo la Corte di merito rigettato la richiesta di dilazione sul rilievo che il C. è rimasto in possesso di tutti i beni immobili acquistati – con esclusione solo di quelli, di minor valore, intestati alle tre sorelle -, e di tutti i notevoli valori mobiliari, oltre che di parte dell’azienda familiare, e ciò dal 1986, ossia per più di venti anni, usufruendo per detto periodo di incrementi e utili spettanti alle sorelle e ai coeredi.
21. I ricorsi in conclusione devono essere rigettati, previa compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio avuto riguardo alla natura e alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013
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