Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 ottobre 2016, n. 20211

Illegittimo il licenziamento basato su un presunto comportamento violento mai dimostrato. In tema di licenziamento per giusta causa è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 7 ottobre 2016, n. 20211

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro – Presidente
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22634-2013 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), giusta procura speciale deposita in udienza;
– resistente –
avverso la sentenza n. 228/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2013, R.G. N. 2845/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza resa pubblica il 24/4/13 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede – che aveva convertito in licenziamento per giustificato motivo soggettivo il licenziamento per giusta causa intimato nei confronti di (OMISSIS) dalla (OMISSIS) s.p.a. e condannato quest’ultima al pagamento della indennita’ di preavviso – dichiarava l’illegittimita’ del provvedimento espulsivo e condannava la societa’ alla reintegra dell’appellante nel posto di lavoro, con tutti gli effetti reintegratori e risarcitori sanciti della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 nella versione di testo applicabile ratione temporis.
A fondamento del decisum, per quanto in questa sede rileva, il giudice dell’impugnazione osservava che l’espletata istruttoria non aveva suffragato la tesi accreditata dalla societa’ e posta a base del provvedimento espulsivo irrogato, alla cui stregua il lavoratore – operaio inquadrato nel 2 livello del c.c.n.l. imprese pulizia – aveva dato vita ad un violento diverbio con un collega di lavoro, seguito da vie di fatto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la (OMISSIS) s.p.a. con tre motivi illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c. L’intimato ha rilasciato procura speciale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La societa’ critica la sentenza impugnata per il non corretto governo del materiale istruttorio acquisito, deducendo l’erroneita’ dell’iter. motivazionale seguito dai giudici del gravame i quali avevano conferito prevalente rilievo, ai fini del decidere, alla deposizione resa da testimone non presente ai fatti, rispetto a quella rilasciata dall’unico soggetto che aveva assistito all’episodio oggetto di contestazione.
Il motivo e’ privo di pregio, non apparendo rispettoso dei dettami sanciti dal novellato articolo 360 c.p.c., n. 5, come novellato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis.
Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle sezioni unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 n.8053), la disposizione va letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindaCato di legittimita’ sulla motivazione.
Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorieta’ e dell’illogicita’ manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.
Il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’articolo 360 c.p.c. concerne, quindi, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
La parte ricorrente dovra’, quindi, indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisivita’ del fatto stesso.
E’ bene rammentare poi, con riferimento al principio del libero convincimento del giudice consacrato dall’articolo 116 c.p.c., comma 1, che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonche’ la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che e’ insindacabile, in sede di legittimita’, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (vedi Cass. 10/6/2014 n. 13054).
E’ stato altresi’ precisato che nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice, e’ tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilita’ dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualita’ e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere piu’ attendibile una testimonianza rispetto all’altra o ad escludere la credibilita’ di entrambe (vedi Cass. 27/1/2015 n. 1547).
Orbene, applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non puo’ prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai canoni enunciati, sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminate dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a se’ piu’ favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimita’.
Non va sottaciuto, al riguardo, che lo specifico l’iter motivazionale seguito dai giudici dell’impugnazione non risponde ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorieta’ e dell’illogicita’ manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimita’.
La fattispecie concreta e’ stata, infatti, oggetto di approfondita disamina da parte della Corte territoriale che – come riferito nello storico di lite – e’ pervenuta alla conclusione che le risultanze istruttorie non consentivano di ritenere dimostrata la condotta addebitata al lavoratore. La Corte ha fatto leva sulla scarsa attendibilita’ delle dichiarazioni rese del teste (OMISSIS), tenuto conto dei rapporti di conoscenza intercorrenti con l’altro lavoratore coinvolto nella lite, che avevano indotto il testimone a stilare la dichiarazione prodotta dalla societa’, in cui riferiva sull’iniziativa assunta dall’odierno controricorrente in ordine al litigio ed alla successiva aggressione fisica.
Il giudice dell’impugnazione ha quindi rimarcato il contrasto di dette dichiarazioni con quelle rese dalla teste (OMISSIS), la quale aveva invece riferito di aver visto l’altro lavoratore aggredire e far cadere l’ (OMISSIS), ma di non essere intervenuta per timore, avendo in passato subito minacce.
La Corte ha quindi posto in rilievo che la deposizione di detta testimone rinveniva ulteriore avallo nella certificazione medica versata in atti, concernente il trauma cranico non commotivo e la contusione alla spalla subita dall’ (OMISSIS), laddove nessuna attestazione in tal senso risultava acquisita in relazione all’altro lavoratore.
Il complessivo apprezzamento del materiale probatorio elaborato dalla Corte territoriale, non risulta affetto dai vizi di assoluta omissione o irriducibile contraddittorieta’ che avrebbero potuto giustificare l’emendamento della decisione, sottraendosi, in quanto congruo e completo, alla censura all’esame.
Con il secondo mezzo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 5 e dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si deduce che in base ai principi enunciati da questa Corte in subiecta materia, se sul datore di lavoro grava l’onere di provare la giusta causa ed il giustificato motivo di licenziamento, sotto altro versante incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare ai sensi dell’articolo 1218 c.c. che l’inadempimento oggettivamente rilevato non e’ imputabile ad una sua volonta’ di sottrarsi ingiustamente alla prestazione o al comportamento dovuti. Nello specifico, essendo provato che il violento diverbio con il collega (OMISSIS) risultava acclarato in atti, era il lavoratore a dover dimostrare il proprio assunto che evocava l’esistenza di una scriminante, ovverosia che la sua condotta si poneva quale reazione alla altrui aggressione.
Il motivo e’ privo di pregio.
Non trova ingresso la tesi accreditata da parte ricorrente, circa un presunto rovesciamento dell’onere della prova in tema di legittimita’ del provvedimento espulsivo, giacche’, nello specifico, non si trattava di ascrivere al lavoratore la prova di una esimente, ma di ricostruire l’accaduto nella sua materialita’ e secondo l’elemento intenzionale.
In tale prospettiva, correttamente la Corte distrettuale, all’esito del rinnovato scrutinio del materiale istruttorio, con apprezzamento immune da censure per quanto sinora detto, ha ritenuto non ricostruibile la dinamica degli eventi e, conseguentemente, indimostrata, la mancanza attribuita al dipendente. Il datore di lavoro non ha infatti assolto al principale onere probatorio gravante a suo carico, integrato dalla dimostrazione dei fatti in cui si realizza la mancanza ascritta al lavoratore. Tanto in virtu’ dei principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, in base ai quali (vedi Cass. 23/2/2009 n.4368 cui adde Cass. 29/5/2015 n.11206) in tema di licenziamento per giusta causa, e’ onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialita’, sia con riferimento all’elemento psicologico del lavoratore.
La prova di una esimente che viene posta a carico del lavoratore, e’, quindi, elemento che viene in rilievo solo in una fase, all’evidenza successiva rispetto a quella concernente la dimostrazione delle mancanze ascritte. E nella fattispecie, detta fase, per quanto sinora detto, e’ mancata, sicche’ i principi in tema di ripartizione dell’onus probandi sulla delibata materia, non risultano vulnerati dalla pronuncia qui impugnata.
Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si lamenta che la Corte distrettuale, nel pervenire alla condanna della societa’ al pagamento del risarcimento del danno tenendo conto della retribuzione mensile risultante dalla busta paga del mese di (OMISSIS), abbia tralasciato di considerare che il dipendente lavorava con contratto a tempo parziale e che la somma di Euro 1.148,99 indicava il valore base della retribuzione spettante in astratto al dipendente, sulla quale veniva poi calcolata la retribuzione mensile.
Il motivo presenta evidenti profili di inammissibilita’; giacche, in violazione del principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione, non reca la riproduzione del tenore delle buste paga di cui lamenta l’omesso esame.
Mette conto, peraltro, rilevare che la Corte territoriale ha reso ragione dell’iter motivazionale percorso onde addivenire alla definizione del quantum debeatur, avendo tenuto conto dell’importo mensile di euro 1.148,00 risultante dalla busta paga del (OMISSIS), con apprezzamento che si sottrae alla censura formulata ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo l’interpretazione resa dalle sezioni unite di questa Corte, per quanto gia’ osservato in relazione al primo motivo di ricorso.
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni sinora esposte, il ricorso e’ respinto.
Avuto riguardo all’esito alterno delle fasi di merito, vanno compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Si da’ atto, infine, della sussistenza delle condizioni. richieste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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