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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 novembre 2013 n. 25073[1]

L’esistenza di una situazione di impossibilità sopravvenuta di svolgere la prestazione di lavoro, derivante dalla mancanza in capo alla lavoratrice, per effetto di disposizioni normative sopravvenute, del titolo professionale necessario per l’esercizio dell’attività lavorativa richiesta dal datore di lavoro” è idonea ad incidere sulla funzionalità della organizzazione di lavoro.

Respinto infine anche l’ultimo motivo di ricorso in cui la dipendente lamentava di non essere stata adibita ad altre attività. Per la Cassazione però la società intimata aveva sofferto di una riduzione di quasi il 50% della ‘capacità operativa annuale’, con conseguente ridimensionamento del personale ammesso al rimborso, e che, peraltro, la ricorrente stessa non aveva fornito nessuna, sia pur minima, allegazione circa la possibilità di essere adibita ad altre mansioni.


[1] Testo consultabile e scaricabile dal sito del Sole24Ore – Guida al diritto –  http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/11/licenziabile-il-terapista-non-piu-in-regola-con-il-titolo-professionale-.html

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