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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 novembre 2013 n. 25069[1]

La Corte d’Appello di Roma nel 2010 aveva dichiarato nullo il licenziamento ritenendo generica la contestazione che fa riferimento ad un solo episodio” tanto da non consentire al lavoratore una puntuale difesa.

Contrariamente la Sezione lavoro della Suprema Corte che nella sentenza evidenzia come l’addebito mosso al lavoratore non può essere ritenuto generico per la sola circostanza della mancata indicazione delle singole partite giocate abusivamente dal lavoratore.

Quindi appare illogica la motivazione della sentenza impugnata che lamenta indicazione specifica delle singole partite giocate, essendo il lavoratore posto in grado di approntare le proprie difese anche con la generica contestazione di utilizzare in continuazione, e non in episodi specifici isolati, il computer aziendale


[1] Testo consultabile e scaricabile dal sito del Sole24Ore – Guida al diritto – 

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