Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 settembre 2016, n. 17645

Le sanzioni previdenziali in caso di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento sono dovute solo in caso di nullità del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e non anche in caso di annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 6 settembre 2016, n. 17645

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18167/2010 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.P.A.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 538/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2009, R.G. N. 1757/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega verbale (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano con la sentenza n. 538 del 2009, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva annullato la cartella esattoriale notificata a (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.) recante un complessivo importo di Euro 38.203,67, richiesto titolo di somme aggiuntive per il periodo dall’aprile 1999 al mese di ottobre 2002.
La Corte territoriale riferiva in fatto che il rapporto di lavoro tra (OMISSIS) e (OMISSIS), dopo una prima risoluzione consensuale al 31 marzo 1999, era stato ricostituito ex tunc per il periodo dall’aprile 1999 all’ottobre 2002, con conciliazione intervenuta in data 23 dicembre 2004 a definizione di una vertenza introdotta per l’annullamento della risoluzione consensuale. In adempimento dell’obbligazione sorta con tale verbale di conciliazione, che peraltro prevedeva l’assenza di pretese retributive per quel periodo, non essendo stata effettuata prestazione lavorativa, (OMISSIS) il mese successivo versava tutta la contribuzione, chiedendo la riapertura della posizione assicurativa del (OMISSIS).
Riteneva il giudice del gravame che null’altro fosse dovuto dalla societa’ oltre agli interessi legali maturati in relazione alla posizione cosi’ ricostruita, ed in particolare che non fossero dovute le sanzioni richieste con la cartella opposta, perche’ anche considerato l’automatismo degli effetti sanzionatori del ritardo, non si puo’ ricostituire a posteriori una situazione di inadempimento o ritardo nei confronti dell’Inps, in ordine ad un regime che prolungava la durata del rapporto di lavoro convenzionalmente stabilito tra le parti ad un momento successivo rispetto a quello nel quale erano comunque cessate le prestazioni lavorative.
Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato a un solo motivo, cui ha resistito con controricorso la (OMISSIS) s.p.a.. (OMISSIS) s.p.a., in qualita’ di successore a titolo universale di (OMISSIS) s.p.a., ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c., (OMISSIS) s.p.a. e’ rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, articolo 116, commi 8 e 9. Argomenta che il rapporto di lavoro e’ stato ricostituito con efficacia dal 1 aprile 1999 e che pertanto, in forza di tale ricostruzione, l’obbligo contributivo e’ sorto e doveva essere adempiuto alle naturali scadenze temporali. Non essendo cio’ accaduto, ne deriverebbe l’automaticita’ dell’obbligo sanzionatorio.
Formula il seguente quesito di diritto: “Se, in conseguenza di un verbale di conciliazione con il quale le parti (lavoratore e datore di lavoro) hanno ricostituito rapporto di lavoro, il datore di lavoro sia tenuto nei confronti dell’Inps, con riferimento al periodo che e’ intercorso fra il licenziamento la successiva ricostituzione del rapporto stesso, a pagare le sanzioni civili connesse all’omissione contributiva, ai sensi della L. n. 388 del 2000, articolo 116”.
2. Il ricorso e’ inammissibile.
2.1. Deve premettersi che, a seguito di un contrasto di giurisprudenza che si era verificato sulla questione nell’ambito delle sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 19665 del 18/09/2014 hanno affermato che in tema di sanzioni previdenziali in caso di reintegrazione del lavoratore per illegittimita’ del licenziamento, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, occorre distinguere tra la nullita’ o inefficacia del licenziamento, che e’ oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilita’ del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che e’ oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex articolo 116, comma 8, lettera a; nel secondo caso, il datore di lavoro non e’ soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicche’ riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva. La Corte, con riferimento al regime previsto dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, che purtuttavia ha confermato tale impostazione teorica, ha distinto le due ipotesi di inefficacia o nullita’ del licenziamento (quale ad es. il licenziamento discriminatorio) da quella di licenziamento annullabile perche’ intimato in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo. Ha rilevato che nella seconda ipotesi la sentenza del giudice che dichiara l’illegittimita’ del licenziamento ha natura costitutiva, ed ha quindi confermato l’orientamento espresso da Cass. n. 7934 del 2009, secondo il quale nessuna sanzione puo’ trovare applicazione perche’ l’obbligazione contributiva, al momento della sua periodica scadenza per i lavoratori occupati, non sussisteva per il lavoratore licenziato, essendo essa venuta meno a causa della cessazione del rapporto di lavoro; ne’ poteva risorgere se non al momento in cui il rapporto di lavoro sarebbe stato ripristinato a seguito dell’ordine di reintegrazione. Diversamente, ad avviso delle Sezioni Unite, accade nell’ipotesi di licenziamento inefficace o nullo, nel quale la pronuncia meramente dichiarativa del giudice riporta anche il rapporto previdenziale alla situazione quo ante, con la conseguenza che sono dovute le sanzioni civili previste dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116, comma 8, per l’ipotesi dell’omissione contributiva, perche’ in ogni caso mancherebbe quella che l’articolo 116, comma 8, lettera b), cit. qualifica come “intenzione specifica di non versare i contributi” atteso che l’omissione contributiva e’ invece conseguenza della (ritenuta, dal datore di lavoro) legittimita’ del licenziamento).
2.2. Nel caso in esame, in cui pacificamente la sussistenza del rapporto di lavoro per il periodo oggetto di richiesta delle sanzioni accessorie e’ derivata dal riconoscimento che ne hanno fatto le parti in una transazione intervenuta a definizione di un giudizio instaurato per l’annullamento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sarebbe stato necessario accertare il contenuto dell’accordo transattivo, onde evidenziare i presupposti di tale riconoscimento: sulla base del principi affermati nella richiamata sentenza n. 19665 del 2014 delle Sezioni Unite, infatti, un’omissione contributiva avrebbe potuto configurarsi solo a fronte di una situazione che imponesse la ricostituzione del rapporto ex tunc. E difatti, la rimozione della risoluzione consensuale si sarebbe posta su un piano totalmente diverso nel caso di esistenza di vizi genetici radicali della stessa, idonei a determinarne la totale eliminazione degli effetti, ovvero nel caso di mera scelta delle parti, nel qual caso nessuna sanzione poteva essere richiesta dall’Inps, restando peraltro dubbia la stessa ammissibilita’ della ricostituzione del rapporto previdenziale, per natura indisponibile e necessariamente correlato all’esistenza effettiva di un sottostante rapporto di lavoro.
2.3. Il ricorso pero’ non consente tale tipo di valutazione, non riportando il contenuto dell’accordo, ne’ allegandolo agli atti, in violazione delle prescrizioni desumibili dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (nel testo che risulta a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, operante ratione temporis), sicche’ la censura resta ancorata a principi generali, del tutto avulsi da precisi riferimenti alla fattispecie.

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